Il Direttore del Servizio
Omissis
CONSIDERATO che il Comune di Carloforte, con nota prot. n. 3569 del 23.04.2020 (prot. DGA n. 8322 del 24.04.2020), ha comunicato di aver depositato presso la segreteria comunale copia della Riadozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Carloforte in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di Incidenza Ambientale, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2020, corredata delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino n. 11 del 06.11.2018 e n. 33 del 17.01.2019 relative alla approvazione dello Studio di compatibilità geologica, geotecnica e idraulica ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. Successivamente, con nota prot. n. 6693 del 24.07.2020 (Prot. DGA n. 14880 del 27.07.2020), il Comune di Carloforte ha comunicato la convocazione della conferenza di copianificazione ai sensi ai sensi dell'art. 2-bis L.R. 45/89;
CONSIDERATO che gran parte dell’ambito della pianificazione nel suo complesso ricade all’interno della Rete Natura 2000 (ZSC “Isola di San Pietro” (ITB040027) e ZPS “Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro” (ITB043035)) e che, dall’analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell’Assessorato, si è rilevato che il Piano interessa parzialmente superfici sulle quali sono stati individuati habitat di interesse comunitario o ad elevata vocazione faunistica per specie di interesse comunitario;
RITENUTO che il Piano debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di cui al D.P.R. 357/97, al fine di valutare i potenziali impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000;
ESAMINATA la documentazione depositata dal comune di Carloforte;
CONSIDERATO che una prima versione del PUC era già stata sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale attivata presso il Servizio valutazioni ambientali in data 04.05.2017 (prot. DGA n. 9144) e che, durante l'iter istruttorio, il medesimo Servizio aveva rilevato numerose criticità e formulato un’articolata richiesta di integrazioni (nota prot. DGA n. 22287 del 23.10.2018). In seguito alla revisione del Piano e all’integrazione della documentazione, trasmessa dal Comune con la nota prot. DGA n. 14263 del 2 luglio 2019, il Servizio VIA aveva comunicato (nota prot. DGA n. 18653 del 10.09.2019) il permanere di significative criticità, dovute in particolare alla possibilità di recuperare edifici dismessi in zone E ed H e di realizzare nuovi fabbricati in aree agricole;
CONSIDERATO che la versione del PUC ha accolto le principali osservazioni rappresentate dal Servizio valutazioni ambientali nella precedente procedura di Valutazione di Incidenza e ha apportato significative modifiche agli indirizzi e alla zonizzazione del Piano. Nell'ambito dell'istruttoria è stata rilevata una significativa riduzione delle aree edificabili nelle zone di espansione urbana (Zone C), negli insediamenti turistici (Zone F) e nelle aree agricole (Zone E), a vantaggio di una maggiore estensione delle aree di tutela ambientale, e i limiti volumetrici sono stati ridotti in misura apprezzabile. La maggior parte delle aree con presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico ricadono nelle zone H ed E. In riferimento a queste ultime si è ravvisata, oltre all’eliminazione delle zone E1, una ridefinizione delle zone E2 in linea con la suscettività dei suoli agli usi agricoli. Le zone E5 includono vaste superfici identificate come habitat di interesse comunitario, la cui conservazione è sicuramente compatibile con gli usi silvo-pastorali. In riferimento alle zone E2 ed E5, è emersa la necessità di tutelare l’habitat prioritario degli stagni temporanei mediterranei (3170*) che richiede di essere protetto anche dalla minaccia di un apporto di sostanze nutrienti derivanti dalle colture. A tale proposito è stata proposta, quale misura di mitigazione, l’adozione di specifiche attenzioni che “devono essere riposte sugli effetti negativi apportati da fertilizzazioni, irrigazioni, realizzazione di infrastrutture stradali, bonifiche e lavorazioni meccaniche del suolo”. Una criticità di particolare evidenza è invece legata alle zone S, in particolare nelle zone S4, dove sono previsti spazi da destinare a parcheggi, anche su aree occupate in parte o interamente da habitat di interesse comunitario.
CONSIDERATI i potenziali impatti sullo stato di conservazione della ZSC “Isola di San Pietro” (ITB040027) e della ZPS “Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro” (ITB043035), riconducibili alle trasformazioni previste nel Piano, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;
ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Carloforte con la nota prot. n. 11949 del 19.11.2021 (prot. DGA n. 27406 di pari data), costituita dal “Documento integrativo allo Studio per la V.Inc.A.” dove è riportata un'analisi delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nella quale si valutano le possibili incidenze delle opere realizzabili in seguito all’accoglimento di numerose osservazioni;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;
RITENUTO di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Carloforte in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull’integrità dei siti Natura 2000 citato, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:
1. tutti gli interventi edificatori, anche di ampliamento o ristrutturazione di fabbricati esistenti, così come i progetti dei sentieri e dei percorsi pedonali e ogni altra azione che possa comportare una trasformazione dello stato attuale, dovrà essere soggetta e specifica procedura di Valutazione d’Incidenza;
2. in riferimento alle zone E2, al fine di tutelare l’habitat prioritario degli “Stagni temporanei mediterranei” (3170*), si dovranno consentire, entro una fascia di rispetto di 30 metri, solo le pratiche agricole a basso impatto, quali quelle dell’ agricoltura biologica o comunque non facenti uso di sostanze nocive che possano trasferirsi nella catena alimentare;
3. in relazione alle zone S4 (parcheggi), le aree di parcheggio non potranno essere realizzate in corrispondenza di habitat di interesse comunitario; con particolare riferimento alle proposte di localizzazione di nuove aree parcheggio riportate nel “Documento integrativo allo Studio per la V.Inc.A.”:
- le aree di sosta indicate con i numeri 8 (scheda n. 8) e 4 (scheda n. 11) potranno essere realizzate interessando esclusivamente le superfici che, in base alla cartografia allegata ai piani di gestione della ZSC e della ZPS, non presentano sovrapposizioni con habitat di interesse comunitario;
- non è consentita la realizzazione delle aree di sosta indicate con i numeri 6 (scheda n. 2) e 5 (scheda n. 6) in quanto ricadono all’interno della Rete Natura 2000 e presentano una completa sovrapposizione con habitat di interesse comunitario;
4. in riferimento alle proposte di accoglimento delle osservazioni riportate nel “Documento integrativo allo Studio per la V.Inc.A.”:
- in riferimento alle osservazioni n. 9 e n. 42 relative all’area dell’ex Tonnara in località “La Punta”, per la quale è previsto il recupero e la valorizzazione, considerato che l’area si sovrappone per circa 0,7 ha con aree individuate dal Piano di Gestione come mosaici di habitat 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici” e 5320 “Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere”, il progetto di recupero e valorizzazione dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza e dovrà prevedere il divieto di modificare, anche nella realizzazione delle opere a verde, le superfici sulle quali la presenza di detti habitat dovesse essere eventualmente confermata;
- in merito all’osservazione n. 14 relativa alla proposta di riclassificare in zona F un’area indicata nel PUC come sottozona C3, considerato l'interessamento di aree attualmente censite come habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae)”, qualunque progetto che preveda una modifica dell’area dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza e dovrà essere esclusa dall’area di intervento la fascia litoranea che include il suddetto habitat;
- in merito all’osservazione n. 17 relativa alla proposta di riclassificare in zona F aree attualmente ricadenti nelle sottozone E2, E5 e H2, allo scopo di destinare l’area a campeggio, considerata la sovrapposizione con aree attualmente classificate dal Piano di Gestione come mosaico degli habitat 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici” e 5430 “Frigane endemiche dell’Euphorbion- Verbascion”, le opere connesse al cambio d’uso dell’area dovranno essere assoggettate al procedimento di Valutazione di Incidenza, per il quale sarà necessaria una precisa delimitazione degli habitat di interesse comunitario, al fine di preservarli, anche mediante una riduzione dell’area di intervento, come indicato dal Comune tra le misure di mitigazione;
- l’osservazione n. 29 consiste nella proposta di un progetto di recupero di edifici esistenti facenti parte del complesso minerario ubicato in località “Becco”, per poterli destinare a servizi pubblici per il tempo libero. L’area oggetto di osservazione si sovrappone per circa 2,5 ha con aree attualmente censite come mosaico degli habitat 5330 e 5430, oltre a una sovrapposizione di circa 1,3 ha con l’habitat 1240. In considerazione del fatto che l’area ricade all’ interno della ZPS ITB043035 (Costa tra Punta Cannoni e Punta delle Oche – Isola di San Pietro) ed è situata a monte di una falesia sito di nidificazione di specie di uccelli di estrema importanza conservazionistica, fra cui il Falco della regina, si ritiene che un incremento della frequentazione dell’area in oggetto possa determinare un’incidenza significativa sullo stato di conservazione di specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e pertanto l’osservazione non dovrà essere accolta;
- l’osservazione n. 44 riguarda la richiesta di riclassificare in zona E2 aree attualmente ricadenti nella sottozona H2, al fine di mantenere l’attuale assetto agronomico ambientale. Il Proponente sostiene infatti che i terreni siano “sempre stati utilizzati per la coltivazione”. Si rileva tuttavia che la maggior parte della superficie interessata è occupata da aree rocciose o con vegetazione arbustiva, sovrapponendosi, in un settore marginale di circa 0,04 ha, con aree censite come habitat 5210 “Matorral arborescenti di Juniperus spp”. Si ritiene pertanto opportuna una suddivisione dell’area in due sottozone differenti, conservando nell’ambito della tutela (H2) i settori a maggiore naturalità, incluso quello di pertinenza dell’habitat 5210;
- l’osservazione n. 52 riguarda la richiesta di riclassificare in zona F1 aree attualmente ricadenti nella sottozona H2, ampliando la zona turistica adiacente in un’area “già dotata delle principali opere di urbanizzazione e servizi”. L’area ricade quasi interamente in un mosaico degli habitat 5330 e 5430. Tale riclassificazione dovrà prevedere la sola valorizzazione dell’edificato esistente, escludendo la realizzazione di nuove volumetrie. In qualsiasi caso, ogni intervento dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza;
- l’osservazione n. 57 riguarda la richiesta di riclassificare in zona F aree attualmente ricadenti nella sottozona S3 e in minor misura nella sottozona F1. L’area presenta una marginale sovrapposizione con un mosaico degli habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae)”. Ogni intervento di trasformazione dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza, eventualmente escludendo le aree nelle quali venga effettivamente rilevata la presenza di habitat di interesse comunitario.
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);
VISTO il Decreto dell'Assessore del Personale N.P. 1498/18 del 30 aprile 2021 di conferimento all'ing. Daniele Siuni delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione generale della difesa dell’ambiente;
ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna.
Determina
Art. 1) di esprimere, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Carloforte in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull’integrità del sito Natura 2000 citato, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:
1. tutti gli interventi edificatori, anche di ampliamento o ristrutturazione di fabbricati esistenti, così come i progetti dei sentieri e dei percorsi pedonali e ogni altra azione che possa comportare una trasformazione dello stato attuale dovrà essere soggetta e specifica procedura di Valutazione d’Incidenza;
2. in riferimento alle zone E2, al fine di tutelare l’habitat prioritario degli “Stagni temporanei mediterranei” (3170*), si dovranno consentire, entro una fascia di rispetto di 30 metri, solo le pratiche agricole a basso impatto, quali quelle dell’ agricoltura biologica o comunque non facenti uso di sostanze nocive che possano trasferirsi nella catena alimentare;
3. in relazione alle zone S4 (parcheggi), le aree di parcheggio non potranno essere realizzate in corrispondenza di habitat di interesse comunitario; con particolare riferimento alle proposte di localizzazione di nuove aree parcheggio riportate nel “Documento integrativo allo Studio per la V.Inc.A.”:
- le aree di sosta indicate con i numeri 8 (scheda n. 8) e 4 (scheda n. 11) potranno essere realizzate interessando esclusivamente le superfici che, in base alla cartografia allegata ai piani di gestione della ZSC e della ZPS, non presentano sovrapposizioni con habitat di interesse comunitario;
- non è consentita la realizzazione delle aree di sosta indicate con i numeri 6 (scheda n. 2) e 5 (scheda n. 6) in quanto ricadono all’interno della Rete Natura 2000 e presentano una completa sovrapposizione con habitat di interesse comunitario;
4. in riferimento alle proposte di accoglimento delle osservazioni riportate nel “Documento integrativo allo Studio per la V.Inc.A.”:
- in riferimento alle osservazioni n. 9 e n. 42 relative all’area dell’ex Tonnara in località “La Punta”, per la quale è previsto il recupero e la valorizzazione, considerato che l'area si sovrappone per circa 0,7 ha con aree individuate dal Piano di Gestione come mosaici di habitat 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici” e 5320 “Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere”, il progetto di recupero e valorizzazione dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza e dovrà prevedere il divieto di modificare, anche nella realizzazione delle opere a verde, le superfici sulle quali la presenza di detti habitat dovesse essere eventualmente confermata;
- in merito all’osservazione n. 14 relativa alla proposta di riclassificare in zona F un’area indicata nel PUC come sottozona C3, considerato l'interessamento di aree attualmente censite come habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae)”, qualunque progetto che preveda una modifica dell’area dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza e dovrà essere esclusa dall’area di intervento la fascia litoranea che include il suddetto habitat;
- in merito all’osservazione n. 17 relativa alla proposta di riclassificare in zona F aree attualmente ricadenti nelle sottozone E2, E5 e H2, allo scopo di destinare l’area a campeggio, considerata la sovrapposizione con aree attualmente classificate dal Piano di Gestione come mosaico degli habitat 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici” e 5430 “Frigane endemiche dell’Euphorbion- Verbascion”, le opere connesse al cambio d’uso dell’area dovranno essere assoggettate al procedimento di Valutazione di Incidenza, per il quale sarà necessaria una precisa delimitazione degli habitat di interesse comunitario, al fine di preservarli, anche mediante una riduzione dell’area di intervento, come indicato dal Comune tra le misure di mitigazione;
- l’osservazione n. 29 consiste nella proposta di un progetto di recupero di edifici esistenti facenti parte del complesso minerario ubicato in località “Becco”, per poterli destinare a servizi pubblici per il tempo libero. L’area oggetto di osservazione si sovrappone per circa 2,5 ha con aree attualmente censite come mosaico degli habitat 5330 e 5430, oltre a una sovrapposizione di circa 1,3 ha con l’habitat 1240. In considerazione del fatto che l’area ricade all’ interno della ZPS ITB043035 (Costa tra Punta Cannoni e Punta delle Oche – Isola di San Pietro) ed è situata a monte di una falesia sito di nidificazione di specie di uccelli di estrema importanza conservazionistica, fra cui il Falco della regina, si ritiene che un incremento della frequentazione dell’area in oggetto possa determinare un’incidenza significativa sullo stato di conservazione di specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e pertanto l’osservazione non dovrà essere accolta;
- l’osservazione n. 44 riguarda la richiesta di riclassificare in zona E2 aree attualmente ricadenti nella sottozona H2, al fine di mantenere l’attuale assetto agronomico ambientale. Il Proponente sostiene infatti che i terreni siano “sempre stati utilizzati per la coltivazione”. Si rileva tuttavia che la maggior parte della superficie interessata è occupata da aree rocciose o con vegetazione arbustiva, sovrapponendosi, in un settore marginale di circa 0,04 ha, con aree censite come habitat 5210 “Matorral arborescenti di Juniperus spp”. Si ritiene pertanto opportuna una suddivisione dell’area in due sottozone differenti, conservando nell’ambito della tutela (H2) i settori a maggiore naturalità, incluso quello di pertinenza dell’habitat 5210;
- l’osservazione n. 52 riguarda la richiesta di riclassificare in zona F1 aree attualmente ricadenti nella sottozona H2, ampliando la zona turistica adiacente in un’area “già dotata delle principali opere di urbanizzazione e servizi”. L’area ricade quasi interamente in un mosaico degli habitat 5330 e 5430. Tale riclassificazione dovrà prevedere la sola valorizzazione dell’edificato esistente, escludendo larealizzazione di nuove volumetrie. In qualsiasi caso, ogni intervento dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza;
- l’osservazione n. 57 riguarda la richiesta di riclassificare in zona F aree attualmente ricadenti nella sottozona S3 e in minor misura nella sottozona F1. L’area presenta una marginale sovrapposizione con un mosaico degli habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae)”. Ogni intervento di trasformazione dovrà essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza, eventualmente escludendo le aree nelle quali venga effettivamente rilevata la presenza di habitat di interesse comunitario.
ART. 2 l’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguentemente all’effettiva ottemperanza delle stesse.
ART.3 la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.
Siuni