Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate
1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, individua con propria deliberazione i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 marzo 2012
Cappellacci