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Deliberazione n. 8 del 03/07/2018


Oggetto: Direttiva recante l’approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Autore: Presidenza della Regione - Autorità di bacino regionale della Sardegna

Pubblicato in: Bollettino n.36 - Parte I e II del 02/08/2018

Data di Pubblicazione: 02/08/2018


 

Il Presidente

 

Omissis

 

Il Comitato Istituzionale

 

Omissis

 

Delibera

 

ART. 1 In conformità a quanto previsto nelle “Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000”, approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13.02.2017, è adottata, ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006, la “Direttiva recante l’approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna” (di seguito Direttiva Deflussi Ecologici o D.D.E.) allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale al pari delle premesse precedenti.

 

ART. 2 L’ambito territoriale di riferimento della Direttiva Deflussi Ecologici è costituito dal Distretto idrografico della Sardegna di cui all’art. 64, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 152/2006.

 

ART. 3 La Direttiva Deflussi Ecologici è costituita dai seguenti elaborati:

- Direttiva recante l’approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

 

ART. 4 La Direttiva Deflussi Ecologici costituisce uno strumento finalizzato al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. Le valutazioni condotte tramite l’applicazione della Direttiva Deflussi Ecologici si integrano con:

a) le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Aurorità di Bacino n. 7 del 03.07.2018;

b) la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano di tutela ai fini dell’equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

 

ART. 5 Si dà mandato al Servizio Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità perché provveda, con il supporto e la collaborazione operativa del Gruppo di Lavoro distrettuale costituito con Determinazione prot. 4927/74 del 23.06.2017 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, a:

a) verificare la coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già applicate sul territorio della Sardegna rispetto alle finalità della presente Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad individuare gli aggiornamenti dei valori dei parametri in essa previsti. In esito alla verifica sono fatte salve le previgenti disposizioni regionali che comportano criteri di determinazione del deflusso minimo vitale egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva. I deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, per i casi di interesse, il valore di deflussi ecologici;

b) individuare, tenuto anche conto degli elementi informativi assunti nell’ambito delle attività di partecipazione pubblica di cui al paragrafo 7 del D.D. STA 30/2017, i corpi idrici dove:

- è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico, anche ai fini dell’acquisizione delle informazioni necessarie a supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;

- è necessario condurre appositi monitoraggi sugli effetti delle derivazioni, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico.

Le sperimentazioni, da svolgersi attraverso l’adozione di uno dei metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, di cui al presente punto, sono attuati nei tempi e nei modi stabiliti dall’Autorità di Bacino e hanno comunque termine al completamento del vigente ciclo di pianificazione di gestione. Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione, si intendono a carico dei proponenti, hanno anche la finalità di supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d’acqua, nonché l’attuazione dell’art. 4 della DQA. Tali attività costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l’aggiornamento, entro il 31 dicembre 2021, degli strumenti di pianificazione settoriali di stretta competenza regionale, incidenti sull’uso della risorsa idrica.

c) individuare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l’attuazione progressiva fino al 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico;

d) sottoporre gli esiti delle suddette attività al Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino ai fini della loro approvazione entro il 30 giugno 2019. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici così approvati possono essere eventualmente aggiornate, in relazione all’aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base dell’ulteriore affinamento del quadro conoscitivo;

e) condividere le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici di cui alla presente Direttiva, assieme a quelle di cui alla lett. a) e a quelle utilizzate per le attività sperimentali di cui alla lett. b), con il Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, di cui al D.D. STA 30/2017, affinché lo stesso Tavolo le includa nel catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui all’art. 2, comma 2 del D.D. STA 30/2017.

 

ART. 6 A seguito della deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, da adottare entro il 30 giugno 2019, le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate, ove ciò sia pertinente, agli obblighi di rilascio congruenti con il mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione della citata deliberazione del Comitato istituzionale e della presente Direttiva. L’Autorità concedente può disporre la convergenza progressiva di detti obblighi di rilascio dai previgenti valori di deflusso minimo vitale ai nuovi valori di deflusso ecologico, nei tempi e nei modi individuati nella presente Direttiva. Il completo adeguamento, in tali casi, deve essere comunque ultimato alla data del 31 dicembre 2021. Ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la necessità di provvedere alle attività di sperimentazione sito specifica di cui all’art. 5, lett. b), dette attività si intendono a carico del richiedente la concessione o il rinnovo della concessione, e gli obblighi di rilascio sono fissati, a far data dalla chiusura dell’attività di sperimentazione, in coerenza con le risultanze di tali attività. Le concessioni di derivazioni in atto non in fase di rinnovo sono adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall’avvio di vigenza del II aggiornamento del Piano di Gestione, nei tempi e nei modi individuati dalla citata deliberazione del Comitato istituzionale e della presente Direttiva e secondo il calendario fissato dal medesimo Piano.

 

ART. 7 La Cabina di regia per l’attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico costituita con la deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, avendone riscontrato la necessità e dopo averne informato l’Osservatorio distrettuale degli utilizzi idrici, propone per la relativa adozione da parte del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione, i casi in cui è necessario disporre deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora il livello di severità idrica riscontrato:

- impedisca o rischi di impedire l’approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;

- determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le ulteriori possibili strategie di risparmio idrico;

- richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui.

Le deroghe sono ammissibili se:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

c) il Piano di Gestione, anche per il tramite della Cabina di regia, che di tale Piano costituisce misura:

- ha previsto espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche attraverso l’utilizzo di indicatori appropriati, provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica;

- ha individuato le misure da adottare quando si verificano tali circostanze, valutando quelle più appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, nonché accertando che tali misure non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

- ha previsto il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate ed un’analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica, al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento e della valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame annuale degli effetti degli eventi;

- ha previsto che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di Gestione del bacino idrografico;

- ha previsto una adeguata comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti.

 

ART. 8 La Direttiva Deflussi Ecologici approvata con la presente deliberazione concorre all’attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna. Per tali finalità le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all’art. 65 commi 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006. Le attività previste saranno svolte, in base alle rispettive competenze, dagli enti preposti che partecipano al gruppo di lavoro istituito con Determinazione del Direttore Generale del Distretto Idrografico della Sardegna prot. n. 4927/74 del 23.06.2017. il gruppo di lavoro potrà essere esteso ad altri enti e soggetti portatori d’interesse previa determinazione del Direttore Generale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata, in stralcio, sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul Buras. e sul sito internet della Regione Sardegna. L’Allegato alla presente deliberazione sarà pubblicato sul sito Internet dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità - via Mameli 88 - Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Balzarini

Il Segretario Generale

Piras

Gli allegati alla presente Deliberazione sono pubblicati sul sito Istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/