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Deliberazione n. 4 del 17/07/2019


Oggetto: Comune di Simala – Studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle Norme di Attuazione del PAI – Approvazione.

Autore: Presidenza della Regione - Autorità di bacino regionale della Sardegna

Pubblicato in: Bollettino n.37 - Parte I e II del 22/08/2019

Data di Pubblicazione: 22/08/2019


 

Il Presidente

 

Omissis

 

Il Comitato Istituzionale

 

Omissis

 

Delibera

 

- di approvare lo studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica proposto dal Comune di Simala in osservanza dell’art.8 c. 2 delle NA del PAI previgenti al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.35 del 27.04.2018, limitatamente alla definizione delle aree a pericolosità da frana e idraulica e costituito dai seguenti elaborati e tavole:

 

Parte idraulica

n.

Elaborato

Titolo

Trasmissione (prot. ADIS)

1

-

Relazione tecnico-illustrativa

5268 del 05.07.2017

2

Tav. 5

Tavola 5 – Aree di pericolosità idraulica coordinata con le aree PAI

5268 del 05.07.2017

3

Tav. 6

Tavola 6 – Aree di pericolosità idraulica dell’ambito urbano

5268 del 05.07.2017

Parte frane

n.

Elaborato

Titolo

Trasmissione (prot. ADIS)

1

 

Relazione tecnico - illustrativa

5268 del 05.07.2017

2

7.1

Tavola 6 – Aree di pericolosità da frana

5268 del 05.07.2017

 

 

 

 

 

 

- che l’approvazione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;

- di approvare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità idraulica e da frana, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Buras della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI. Nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle della pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Simala attivi, ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all’adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;

- che, nelle more dell’approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Simala recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d’uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata idraulica e da frana individuati nelle Tavole approvate sopra elencate;

- di dare atto che, per le aste appartenenti al reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, cosi come identificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, non oggetto di analisi nel presente studio, vige l’art.30-ter delle Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 e sono istituite le pertinenti fasce di pericolosità quale misura di prima salvaguardia;

- che in ottemperanza all’art.47, “Invarianza Idraulica”, delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune provveda a vigilare sull’effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell’invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi;

- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana, da istituire e regolare a cura dell’amministrazione comunale;

- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune, conformemente all’art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all’albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel Buras.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Frongia

Il Segretario Generale

Sanna