L’Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell’articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in particolare l’art. 11 della stessa;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 85 dell’11 agosto 2009 “Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)”;
VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008,
VISTI l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato 25 marzo 1957 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), che prevedono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti di Stato;
VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l’istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
CONSIDERATO che in data 22 giugno 2012 la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro ha provveduto a segnalare, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2070/DecA/85 dell’11 agosto 2009, un tasso di mortalità anomala nella popolazione dell’allevamento di Crassostrea gigas condotto nella laguna costiera denominata Stagno di San Teodoro.
VISTA la relazione prot. n. 33291 del 10.05.2013 elaborata dall’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna dalla quale risulta che vi sono le condizioni per poter considerare la moria causata dal virus OsHV – 1 µvar che ha interessato l’allevamento di ostriche condotto nello Stagno di San Teodoro a partire dal mese di maggio 2012, un evento eccezionale;
CONSIDERATO che l’entità dei danni da prendere in considerazione per determinare se sia stata raggiunta la soglia del 30% è stata calcolata in base alla perdita di fatturato dell’impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente.
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, vi siano le condizioni per poter procedere, ai sensi del Decreto n. 85 dell’11 agosto 2009, al riconoscimento formale dell’eccezionalità dell’evento descritto
Decreta
ART. 1 È riconosciuto il carattere eccezionale della moria causata dal virus OsHV – 1 µvar che ha interessato, a partire dal mese di maggio 2012, l’allevamento di ostriche della specie Crassostrea gigas condotto nello Stagno di San Teodoro provocando un danno di entità superiore al 30% del fatturato medio aziendale, a carico dell’impresa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro.
ART. 2 Al fine di favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva della società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro è autorizzata la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, per far fronte ai danni causati dall’evento descritto all’art. 1, secondo i criteri e le modalità stabilite nell’Allegato al presente decreto in coerenza con le disposizioni degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008.
ART. 3 Il Servizio pesca provvede a notificare alla Commissione Europea l’aiuto di stato previsto dal presente decreto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE 25 marzo 1957 e dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83/1 del 27.3.1999).
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, all’aiuto previsto dal presente decreto non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso.
ART. 4 Il presente decreto è trasmesso ad Argea Sardegna per la sua attuazione e viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna Buras
ART. 5 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.
Cherchi