Logo BURASLogo Regione Sardegna
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
Buras > Bollettino n.36 - Parte I e II >Deliberazione n. 7 del 03/07/2018

Torna Indietro

Deliberazione n. 7 del 03/07/2018


Oggetto: Direttiva recante l’approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna”.

Autore: Presidenza della Regione - Autorità di bacino regionale della Sardegna

Pubblicato in: Bollettino n.36 - Parte I e II del 02/08/2018

Data di Pubblicazione: 02/08/2018

Materie: COMMISSARI - COMITATI - COMMISSIONI


 

Il Presidente

 

Omissis

 

Il Comitato Istituzionale

 

Omissis

 

Delibera

 

ART. 1 In conformità a quanto previsto nelle “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”, approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293/STA del 25.05.2017 (di seguito Linee guida), è adottata, ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006, la “Direttiva recante l’approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna” (di seguito Direttiva Derivazioni o D.V.), allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

 

ART. 2 L’ambito territoriale di riferimento della Direttiva Derivazioni è costituito dal Distretto idrografico della Sardegna di cui all’art. 64, comma 1, lett. g del D.Lgs. n. 152/2006.

 

ART. 3 La Direttiva Derivazioni è costituita dall’elaborato “Direttiva recante l’approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna” per i corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”.

 

ART. 4

1. La Direttiva Derivazioni costituisce uno strumento per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati, in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.

2. Le valutazioni ambientali condotte tramite l’applicazione della Direttiva Derivazioni si integrano con quelle inerenti:

a) la verifica del mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n.8 del 03.07.2018;

b) la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini dell’equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

 

ART. 5

1. Si dà mandato al Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità perché provveda, con il supporto e la collaborazione operativa del Gruppo di Lavoro distrettuale costituito con Determinazione prot. 4927/74 del 23.06.2017 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, a:

a) verificare la coerenza delle metodologie relative alla valutazione ex ante delle derivazioni già applicate sul territorio della Sardegna rispetto alle finalità della presente Direttiva Derivazioni, provvedendo, ove necessario, ad individuare gli aggiornamenti dei valori dei parametri in essa previsti. In esito alla verifica sono fatte salve le previgenti disposizioni regionali che comportano criteri di valutazione egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva Derivazioni;

b) verificare la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la presente Direttiva Derivazioni, avviando l’acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o incomplete;

c) definire, nei bacini ove le informazioni di cui alla lettera b) non siano ancora disponibili, specifici indicatori o modalità operative, al fine di garantire, anche su tali bacini, la corretta applicazione della presente Direttiva Derivazioni;

d) adottare, nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di cui al successivo comma 3, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l’attuazione della presente Direttiva Derivazioni;

2. Nell’ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, l'Autorità di Bacino distrettuale:

a) predispone l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitino delle deroghe previste dall'art 77, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 in recepimento dell’art. 4, paragrafo 5 della DQA. A tale scopo, l'Autorità di Bacino distrettuale predisporrà l'elenco di tutte le derivazioni che comportino un potenziale impatto sul bilancio idrico ed idrogeologico e siano in scadenza entro il 2021;

b) procede all’eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento degli elementi tecnici della Direttiva Derivazioni, con particolare riferimento a:

- individuazione dei valori delle soglie previste dalla metodologia di valutazione ambientale di cui alla Direttiva Derivazioni in argomento;

- valutazione dell'intensità dell'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici, anche in riferimento alla possibilità di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna;

· eventuale introduzione di valori soglia di portata e di specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei riferiti alle tipologie introdotte dall'allegato B delle Linee guida di cui al D.D. STA 29/2017, con particolare riferimento alla disponibilità di risorsa idrica, all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, ai fenomeni di subsidenza;

- acquisizione delle informazioni e aggiornamento delle basi di dati delle derivazioni necessari per la valutazione di compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla pianificazione di bacino.

3. In relazione alle attività di cui al precedente comma, l'Autorità di Bacino distrettuale tiene aggiornato il Tavolo Tecnico Nazionale di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29.05.2017.

4. Le attività di cui ai commi precedenti costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l’aggiornamento, entro il 31 dicembre 2021, degli strumenti di pianificazione settoriali di stretta competenza regionale, incidenti sull’uso della risorsa idrica.

5. Ai fini della corretta applicazione della Direttiva Derivazioni, la Regione e le Province aggiornano con continuità le basi di dati relative alle derivazioni assentite, nonché a quelle in corso.

6. Con riferimento al parere di cui all'art 7, comma 2 del R. D. 1775/1933, come modificato dall'art 96, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al bilancio idrico, l'Autorità di Bacino distrettuale fornisce indirizzi alle Amministrazioni concedenti per conformare le istruttorie ai contenuti della presente Direttiva Derivazioni, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell’attività amministrativa.

7. La metodologia di cui alla presente deliberazione è obbligatoriamente sottoposta a verifica, ai fini di un eventuale aggiornamento, ogni 3 anni.

 

ART. 6

1. A seguito della deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino da adottare entro il 30 giugno 2019, le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate alla presente Direttiva Derivazioni.

2. In esito alla verifica di cui all’art.5, comma 1, lett. a), sono fatte salve tutte le disposizioni che comportino criteri di valutazione ambientale ex ante che garantiscono livelli di tutela ambientale pari o maggiori rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva Derivazioni.

 

ART. 7

1. Per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione della presente deliberazione fino al 30 giugno 2019, la Direttiva Derivazioni assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente.

2. Per le casistiche non contemplate dalla metodologia di valutazione di cui alla Direttiva Derivazioni, ovvero qualora gli indicatori necessari per l'applicazione della stessa risultino indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative è effettuata mediante l'utilizzo delle informazioni disponibili, anche acquisite attraverso pregresse valutazioni, ovvero per il tramite degli indicatori o delle modalità operative di cui all’art. 5, comma 1, lett. c).

3. Al fine di assicurare una omogenea applicazione della Direttiva Derivazioni, in sede di prima applicazione, l'Autorità di Bacino distrettuale fornisce ai competenti uffici il necessario supporto tecnico ed informativo.

 

ART. 8

1. La Direttiva Derivazioni approvata con la presente deliberazione concorre all’attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all’art. 65 commi 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata, in stralcio, sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. L’Allegato alla presente deliberazione sarà pubblicato sul sito Internet dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità – via Mameli 88 - Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

                 Il Segretario Generale                                                                         Per il Presidente del Comitato Istituzionale

                       Alberto Piras                                                                                                        Edoardo Balzarini

 

Gli allegati alla presente Deliberazione sono pubblicati sul sito Istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/