L'Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTO il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
VISTO il D. Lgs 6 febbraio 2004, n. 70 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";
VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;
VISTO Il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il Regolamento (CE) n. 104 del 17 dicembre 1999 “Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”,
VISTO Il Regolamento (CE) n. 2065 del 22 ottobre 2001 “Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”;
VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante “Disciplina dell’attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto” come modificato dal decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n 2249/DecA/92 del 14 settembre 2009 “Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente (DADA) n. 412/1995 – disciplina della pesca dell’aragosta (Palinurus elephas) – termini e modalità per la commercializzazione”.
RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 disciplina della pesca dell’aragosta (Palinurus elephas), dell’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’astice (Homarus gammarus) e della granseola o granceola (Maja squinado). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l’immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell’articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
RITENUTO opportuno venire incontro alle esigenze di commercializzazione prospettate dagli operatori del settore consentendo di prolungare il periodo di commercializzazione dell’aragosta;
Decreta
ART. 1 Per il corrente anno (2012) le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 relativamente all’aragosta (Palinurus elephas) e all’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus) sono così modificate:
”Il trasporto, la detenzione, l’immissione sul mercato di esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas) e di aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto 2012 sono consentiti sino al 31 ottobre 2012 a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010.
ART. 2 Per il corrente anno (2012) le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 relativamente all’aragosta (Palinurus elephas) e all’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus) sono così modificate:
“Dal 1 settembre al 31 ottobre 2012 sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di individui vivi di aragosta (Palinurus elephas) e di aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto, privi della marcatura di cui all’articolo 3 del n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 e per i quali non sia possibile operare il riscontro con le schede trasmesse al Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 1 settembre 2012.
ART. 3 Sono fatte salve le restanti disposizioni di cui al decreto n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010.
ART. 4 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.
Cherchi