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Determinazione n. 16934/607 del 30/09/2013


Oggetto: D.Lgs 386/2003, art. 4 comma 2. Istituzione del registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione.

Autore: Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio produzioni

Pubblicato in: Bollettino n.46 - Parte I e II del 10/10/2013

Data di Pubblicazione: 10/10/2013

Materie: AGRICOLTURA


 

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 20776/94 del 31 agosto 2012 con il quale alla dott.ssa Salvatorica Addis sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTA la Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1597/2002 recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1602/2002 recante modalità di applicazione della Direttiva 1999/105/CE per quanto concerne l’autorizzazione di uno stato membro a vietare la commercializzazione all’utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il Decreto Legislativo 386/2003 relativo all’attuazione della Direttiva 1999/105/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 214/2005 concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 novembre 2009 concernente i requisiti di professionalità e la dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38/11 del 18.09.2012 relativo alle disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale;

VISTA la Determinazione n. 12558/525 del 05/06/2013 relativo all’istituzione della commissione tecnica regionale di cui all’articolo 2 dell’allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 38/11 del 18/09/2012;

VISTO il parere positivo, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale nella riunione del 24/09/2013, sullo schema contenente le informazioni minime da inserire nel registro;

Determina

Art. 1 è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003, di seguito denominato registro.

Art. 2 Il Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale Agricoltura e R.A. provvede alla tenuta e alla gestione del registro.

Art. 3 Sono iscritti al registro i fornitori che hanno conseguito l’apposita licenza alla produzione, conservazione, commercio e distribuzione a qualsiasi titolo di materiali forestali ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs 386/2003.

Art. 4 La richiesta per il rilascio della licenza alla produzione, conservazione, commercio e distribuzione a qualsiasi titolo di materiali forestali, deve essere inoltrata dagli interessati al Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale Agricoltura e R.A..

Art. 5 Il rilascio della licenza e l’iscrizione al registro sono subordinati alle autorizzazioni e registrazioni dei produttori di cui al Decreto Legislativo 214/2005, nonché al riconoscimento e al mantenimento dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti all’esercizio dell’attività, di cui al Decreto Ministeriale n. 44525 del 12 novembre 2009.

Art. 6 Il registro è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Sardegna e contiene le informazioni minime di cui allo schema in allegato.

Art. 7 La presente determinazione è pubblicata sul Buras e sul sito web istituzionale della Regione Sardegna.

Addis