L’Assessore
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 29.07.1998 n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
VISTA la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";
VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 04.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
Considerato che con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 18 del 14.06.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
VISTA l’Ordinanza n. 303 del 17.09.2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art. 18 comma 4 della Legge 157/92;
VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2021 del 12.08.2021, relativa al Calendario venatorio 2021/2022;
VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/13 del 23.08.2021, avente per oggetto “Calendario venatorio 2021/2022”;
VISTO l’art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;
ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto dalle citate Delibere, ha avviato un piano di monitoraggio della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;
CONSIDERATO che lo studio effettuato nelle zone in concessione autogestita, tuttavia, non risulta sufficiente a fornire un quadro completo della popolazione sarda delle succitate specie su tutto il territorio regionale, perché incentrato su una ridotta percentuale di territorio;
RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad eseguire i censimenti su tutto il territorio regionale;
RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa al Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale e all’Agenzia Forestas, n. 846/Gab del 26.01.2021 relativa all’avvio delle attività di censimento 2021 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico;
RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari e alle Province, n. 847/Gab del 26.01.2021 “Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2021 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 13371 del 04.06.2021 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna: Censimento primaverile”;
VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali “Risultati dei censimenti primaverili di Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) realizzati all’interno delle zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2021”;
RICHIAMATA la nota del Servizio TNPF, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari e alle Province, n. 19129 del 10.08.2021 “Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2021 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATA la nota del Servizio TNPF, trasmessa all’Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 14104 del 14.06.2021 “Censimento estivo Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATE le note Assessoriali n. 7899 del 01.09.2020 e n. 8002 del 04.09.2020, con le quali vengono trasmesse, alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province, all’Università degli studi di Sassari, all’Agenzia Forestas e al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale i valori minimi di densità per la stesura dei piani di prelievo;
AQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n. 19904 del 30.08.2021 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia in Sardegna – Risultati censimento 2021 e proposta di prelievo”;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n. 20618 del 07.09.2021 la relazione predisposta dal Servizio TNPF Settore IRFS e attività venatoria “Proposte di piani di prelievo per le specie Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) da attuarsi all’interno delle Zone di Caccia Autogestita nella stagione venatoria 2021-2022”, concernente i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico;
DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell’art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinatorio;
RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;
RICHIAMATA la nota dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 5336/Gab del 22.06.2021, con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2021/2022 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 12.08.2021, facendo espresso riferimento alla disposizione programmatoria dei censimenti estivi su tutto il territorio regionale;
VISTO il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n. 41528 del 02.08.2021, nel quale l’Istituto si riserva di esprimere un motivato parere sulla Pernice sarda e sui lagomorfi in attesa dei risultati dei censimenti estivi;
CONSIDERATO che l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali;
CONSIDERATO che con proprio parere del 08.08.2019, ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;
RILEVATO che nei riguardi della modalità operativa indicata nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l’ISPRA ha manifestato apprezzamento per l’avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda in aree campione della Regione, auspicando che “un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall’approvazione del piano faunistico venatorio”;
DATO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico, nella seduta del 12.08.2021, ha deliberato che, su base volontaria, vengano conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASSL competente per territorio. I visceri prelevati di lepre o coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all’IZS o all’ASSL, quanto prima, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all’IZS o all’ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull’importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione;
RITENUTO CHE l’attività venatoria e i cacciatori svolgono la funzione di sentinella ambientale, e che la sorveglianza sanitaria passiva nelle specie selvatiche assume un ruolo di particolare importanza per il controllo di malattie anche a carattere zoonosico durante tutto l’arco dell’anno e per le quali tale attività è regolamentata dalla normativa vigente nazionale e regionale. Pertanto si ritiene importante che i cacciatori segnalino ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l’arco dell’anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all’IZS o al Servizio Veterinario della ASSL competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;
VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/2021 del 16.09.2021;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana e le Province hanno fornito l’elenco, che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno adottato i relativi piani di prelievo per la nobile stanziale;
VALUTATA la pressione venatoria sull’intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio di perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;
RICHIAMATO il Decreto n. A/13 del 23.08.2021 con cui si fa riserva di integrare il Calendario venatorio per la Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico all’esito dei monitoraggi e dei piani di prelievo sia nelle zone in concessione autogestita sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dall’Agenzia Forestas);
DATO ATTO che, sono stati trasmessi ad ISPRA, con prot. n. 7455/Gab del 20.09.2021, la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 03/2021 del 16.09.2021 ed i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia, al fine di ottenere il parere di competenza;
DATO ATTO che, sono stati trasmessi al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con prot. n. 7459 del 20.09.2021, la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 03/2021 del 16.09.2021 ed i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia, al fine di ottenere il parere di competenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8. Settembre 1997, 357 e ss.mm.ii e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza;
CONSIDERATO che i dati degli abbattimenti di Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico vengono trasmessi annualmente anche all’ISPRA;
RICHIAMATO il documento redatto dall’Agenzia Forestas “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia in Sardegna – Risultati censimento 2021 e proposta di prelievo”, il quale indica per la Lepre sarda una densità estiva pari a 9,38 capi per chilometro quadrato;
ATTESO che, sulla base dei censimenti effettuati dall’Agenzia Forestas e dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, appare prudenziale concedere un carniere giornaliero di una lepre per cacciatore per due giornate, tenuto conto che tale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per la conservazione della popolazione di questo lagomorfo;
ATTESO che nelle autogestite che hanno svolto i censimenti e in cui è stato realizzato un Piano di prelievo positivo, così come indicate nella relazione del STNPF, la densità media consente di attestare, con criterio prudenziale, un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;
ACCERTATO che nella discussione è emerso che lo stato di conservazione della specie Lepre sarda rilevato dai censimenti svolti nel 2021 è migliorato rispetto ai dati riportati nella Carta delle vocazioni faunistiche del 2005, nonostante il prelievo venatorio sia stato sempre esercitato sino alla stagione venatoria 2016/2017 e ripreso nella stagione venatoria 2019/2020;
RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all’esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, consentire il prelievo venatorio della Lepre sarda prevedendo prudenzialmente un carniere giornaliero di una Lepre sarda per cacciatore per due giornate e quindi, un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;
RICHIAMATO il documento, redatto dall’Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia in Sardegna – Risultati censimento 2021 e proposta di prelievo” che suggerisce che non venga realizzato nessun tipo di prelievo della specie Coniglio selvatico visti gli esigui valori di consistenza stimata;
ATTESO che tra le autogestite che hanno svolto i censimenti, indicate nell’allegato fornito dall’Istituto Regionale Fauna Selvatica e attività venatoria, che costituisce parte integrante del presente decreto, solo 13 hanno mostrato densità del Coniglio selvatico idonee alla stesura di un piano di prelievo;
RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all’esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, non consentire il prelievo del Coniglio selvatico nel territorio libero alla caccia e nelle autogestite i cui piani di prelievo non comprendono la specie, ai fini della sua conservazione. Nelle zone di caccia autogestite che presentano un Piano di prelievo positivo è consentito il prelievo venatorio della specie prevedendo prudenzialmente un carniere giornaliero di un Coniglio selvatico per cacciatore per due giornate;
RICHIAMATO il documento, redatto dall’Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo “Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) nel territorio di libera attività venatoria” da cui emerge una densità estiva media della Pernice sarda di 10,8 capi per chilometro quadrato (densità post riproduttiva);
CONSIDERATI i dati cinegetici della stagione venatoria 2019/2020, comunicati da oltre il 50% dei Comuni sardi e inviati all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente attraverso le Province e Città Metropolitana di Cagliari, secondo i quali il carniere complessivo regionale della pernice è stato pari a 2.700 capi per cui risulta pertanto ragionevole stimare che il prelievo complessivo, nella stagione 2019/2020, sia stato di circa 5.400 pernici su tutto il territorio dell’l’isola;
ATTESO che, verosimilmente, il numero di cacciatori non è significativamente variato rispetto alla scorsa stagione venatoria;
RITENUTO che tali dati sono più che sufficienti per definire prudenzialmente il prelievo giornaliero di una Pernice sarda per due giornate di caccia, e quindi con un carniere stagionale di due pernici;
VISTO il parere ISPRA prot. 51263 del 30.09.2021 avente per oggetto “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/13 del 23.08.2021. Calendario venatorio 2021/2022 – Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), che suggerisce di limitare gli abbattimenti ad un capo per cacciatore per le specie Lepre sarda e Pernice sarda e che, pertanto, sulla base del numero dei cacciatori presenti in Sardegna, ISPRA ritiene conforme al principio di precauzione autorizzare un prelievo di 35.283 capi per ciascuna delle due specie per il territorio regionale. Per quanto riguarda il Coniglio selvatico, invece, ISPRA suggerisce di consentire il prelievo solo nelle zone autogestite indicate nell’allegato 1 del presente Decreto;
CONSIDERATO che il numero dei cacciatori che, allo stato attuale, hanno corrisposto la tassa regionale per la stagione venatoria in corso sono 20.329 unità;
RITENUTO quindi necessario, a partire dalla prima giornata, un monitoraggio dei capi abbattuti nonché del numero dei cacciatori che esercitano effettivamente l’attività venatoria, attraverso la verifica prima di ogni giornata del numero di coloro che abbiano versato la tassa, al fine di effettuare un raffronto del carniere potenziale ancora disponibile con il numero di cacciatori attivi in modo da rispettare i limiti di prelievo sostenibile raccomandati da ISPRA;
RILEVATO che occorrerà sospendere la seconda giornata di caccia laddove il carniere potenziale, in base ai cacciatori attivi, sia superiore al numero massimo previsto nel parere citato onde preservare una equilibrata salvaguardia delle specie in discussione;
CONSIDERATO necessario a tal fine disporre altresì un monitoraggio costante degli abbattimenti, attraverso un sistema di comunicazione informatica entro 48 ore dall’abbattimento, al fine di conoscere il prelievo effettuato dopo la prima giornata;
CONSIDERATO che tale prudenziale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per il buon esito del monitoraggio e della gestione faunistica e che al fine di valutare l’effettività degli abbattimenti, ogni singolo cacciatore provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all’indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando “nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato”, riportando nell’oggetto la dicitura “Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2020/2021”. Ogni zona autogestita di caccia dovrà comunicare allo stesso indirizzo mail entro 48 ore i dati cinegetici relativi alle tre specie, indicando il nome dell’autogestita, il comune in cui è localizzata, il numero complessivo di lepri, pernici e conigli eventualmente abbattuti;
RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell’elenco allegato al presente decreto per farne parte integrante, non avendo dati di riferimento per l’omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo delle specie e che la preclusione all’attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce l’eventuale conservazione;
VISTA la Determinazione n.709 del 01.10.2021 (prot. n.22790) del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), avente per oggetto “Integrazioni al Calendario Venatorio della Regione Sardegna, annualità 2021-2022. Proponente: Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. Procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art.5 del DPR n.357/97 e s.m.i.”;
RILEVATO che, nella citata Determinazione del Servizio VIA si esprime giudizio positivo di valutazione di incidenza per l’integrazione al Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2021-2022, con le seguenti prescrizioni: 1) nei siti della rete Natura 2000 dovrà essere sospesa l’attività venatoria sulla specie Alectoris barbara (Pernice sarda), tranne che all’interno delle Autogestite di caccia, dotate di piano di prelievo; 2) all’interno dei siti della rete Natura 2000 dovranno essere avviati monitoraggi specifici della specie Alectoris barbara al fine di costruire un quadro conoscitivo più esaustivo possibile della popolazione.
Decreta
Per le suesposte argomentazioni, a parziale modifica e a scioglimento della riserva di cui al proprio Decreto (prot. n. 6846 A/13 del 23.08.2021), pubblicato sul BURAS del 26.08.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui prescrizioni devono intendersi quindi integralmente richiamate:
ART. 1) Il prelievo venatorio della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 10 ottobre 2021 e del 17 ottobre 2021 nel territorio libero della Regione Sardegna e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive, come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; il carniere massimo giornaliero è di una Lepre sarda per cacciatore, con limite stagionale di due Lepri sarde;
ART 2) Il prelievo venatorio della Pernice sarda è consentito nelle giornate del 10 ottobre 2021 e del 17 ottobre 2021 nel territorio libero della Regione Sardegna non ricadente nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; Il carniere massimo giornaliero è di una Pernice sarda per cacciatore, con limite stagionale di due Pernici sarde;
ART. 3) Non è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico nel territorio libero alla caccia. È consentito, nelle giornate del 10 ottobre 2021 e del 17 ottobre 2021, il prelievo di un Coniglio selvatico a giornata per cacciatore, con limite stagionale di due Conigli selvatici per cacciatore, esclusivamente nelle autogestite con Piano di prelievo positivo per la specie elencate nell’allegato 1;
ART. 4) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, in quanto non hanno effettuato i censimenti ovvero, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo negativi per le specie. Nelle autogestite l’attività venatoria è consentita esclusivamente per le specie o la singola specie contrassegnate/a con “SI” nella colonna di cui all’allegato 1.
ART. 5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle Autogestite che non hanno effettuato i censimenti, ovvero che, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo con risultanze negative, di esercitare la caccia alle tre specie (Lepre sarda, Coniglio selvatico, Pernice sarda) anche nel territorio libero regionale;
ART. 6) Al fine di monitorare puntualmente il prelievo delle due specie in questione, ogni cacciatore dovrà inviare una mail, entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all’indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando “nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato”, riportando nell’oggetto la dicitura “Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2020/2021”. Ogni zona autogestita di caccia dovrà comunicare allo stesso indirizzo mail entro 48 ore i dati cinegetici relativi alle tre specie, indicando il nome dell’autogestita, il comune in cui è localizzata, il numero complessivo di lepri, pernici e conigli eventualmente abbattuti;
ART. 7) Nel caso in cui, al termine della giornata di caccia del 10 ottobre, venga superato il prelievo sostenibile previsto per la Lepre sarda, il Coniglio selvatico o la Pernice sarda, sarà sospesa la caccia alla specie d’interesse nella giornata del 17 ottobre mediante Decreto;
ART. 8) L’Ufficio verificherà il carniere della prima giornata di caccia e il numero dei cacciatori che esercitano effettivamente l’attività venatoria mediate acquisizione del numero di coloro che abbiano versato la tassa regionale per la stagione venatoria in corso;
ART. 9) l’attività venatoria alle specie verrà sospesa, con provvedimento dell’Assessore nel caso in cui il rapporto cacciatori attivi/carniere sia superiore a 1 (uno) e quindi superi i limiti di prelievo sostenibile raccomandato da ISPRA;
ART. 10) Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di monitoraggio della West Nile Disease e di contribuire al campionamento, i cacciatori potranno consegnare, su base volontaria, i capi abbattuti della specie Cornacchia grigia ai servizi veterinari ATS competenti per territorio; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all’IZS o al Servizio Veterinario della ATS competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;
ART. 11) I cacciatori potranno segnalare ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l’arco dell’anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, su base volontaria, potranno essere conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte. Tali campioni dovranno essere conferiti all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASSL competente per territorio.
Lampis