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Decreto n. 7602/11. del 24/08/2020


Oggetto: Calendario venatorio 2020/2021.

Autore: Assessorato Difesa dell'ambiente

Pubblicato in: Bollettino n.51 - Parte I e II del 27/08/2020

Data di Pubblicazione: 27/08/2020

Materie: CACCIA


 

L’Assessore

 

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n.1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 29.07.1998, n.23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";

VISTA la Legge 06 dicembre 1991, n.354 ”Legge quadro sulle aree protette”;

VSITA la Legge 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea.

Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";

Vista la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;

Vista la Carta delle vocazioni faunistiche, adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

Considerato che, con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.18 del 14.06.2013, è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/28 del 10.06.2016, avente per oggetto “Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n.23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell’approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

Viste le proposte di calendario venatorio 2020/2021 trasmesse dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari;

Vista l’Ordinanza n.452 del 14.11.2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie Merlo e Allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;

Vista l’Ordinanza n.303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art.18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTO l’art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”;

ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 12171 del 24.06.2020 la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto “Accordo di collaborazione tecnico scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna (Rep. n. 27 582 114 del 21 12 2018)”;

ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 12086 del 23.06.2020 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Censimento primaverile dei lagomorfi Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)”;

Fatte salve le disposizioni assunte dal responsabile dell’UDP per l’eradicazione della PSA ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO opportuno chiedere all’ATS Sardegna l’indicazione di misure precauzionali da attuare per la prevenzione AntiCovid nello svolgimento dell’attività venatoria;

VISTA la nota dell’ATS Sardegna del 13.08.2020, PG/2020/0187018 avente per oggetto “Misure AntiCovid applicate alle attività venatorie”, nella quale si richiamano alcune misure precauzionali per le attività di gruppo, ai sensi del DPCM del 17.05.2020, art. 1, lett. f);

VISTA la nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 con la quale l’ISPRA comunica al Ministero dell’Ambiente “le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts”;

VISTE le note del Ministero dell’Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts”;

VISTA la nota del MATTM n.14687 del 03.07.2018 avente per oggetto “attività venatoria su Tortora selvatica (Streptopelia turtur)”;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e 57/24 del 21.11.2018 avente per oggetto “Linee guida per le zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda” e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 avente per oggetto “Emergenza Covid-19. Censimenti faunistici primaverili della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico. Modalità speditiva censimento al canto per Pernice sarda e proroga consegna report censimenti delle tre specie. Integrazione Delib.G.R. n. 38/35 del 24.7.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 - Linee guida per le zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda”;

Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n.1/2020 del 24.06.2020 avente per oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”;

VISTA la nota del MATTM prot. n.39696 del 28.05.2020, acquisita al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n.10610 del 29.05.2020, avente per oggetto “prelievo venatorio e gestione delle specie pavoncella e moriglione” con la quale il Ministero dell’Ambiente chiede alle Regioni a escludere il Moriglione e la Pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.6100/Gab del 01.07.2020 con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2020/2021 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 24.06.2020;

Visto il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n.33810 del 30.07.2020 e acquisito al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n.15183 del 30.07.2020;

ATTESO che ISPRA, con parere di cui alla nota sopra citata, non ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo sulle specie Pavoncella e Moriglione, rappresentando la necessità di redigere, adottare e attuare piani di gestione che, lo stesso Istituto prevede di completare entro il mese di dicembre p.v.;

CONSIDERATO che l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Da ciò consegue che il parere reso dall’ISPRA sul calendario venatorio, può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, cui compete l’adozione del provvedimento finale, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente le ragioni della sua scelta;

VISTE le Determinazioni n.15350/584 del 31.07.2020 e n.15570/555 del 04.08.2020, del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con le quali si esprime ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna nei siti della rete Natura 2000, annualità 2020-2021, con le seguenti prescrizioni:

- Nei siti della rete Natura 2000 dovrà essere sospesa l’attività venatoria sulle seguenti specie: moriglione, pavoncella e tortora selvatica;

- Nelle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000, per le specie acquatiche germano reale, alzavola, marzaiola, codone, canapiglia, fischione, mestolone, beccaccino, frullino, gallinella d’acqua, porciglione e folaga, l’inizio dell’attività venatoria dovrà essere posticipata al 1° ottobre e la chiusura anticipata al 21 gennaio;

- Nei siti della rete Natura 2000, la chiusura dell’attività venatoria sulla specie beccaccia dovrà essere anticipata al 21 gennaio;

- Nel mese di febbraio è vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e, in particolare, nelle ZPS ITB023037 “Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB0130044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il DADA n.13 del 01.02.2012;

- Successivamente al 21 gennaio gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000 frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;

- Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore a dieci metri;

- È vietato l’utilizzo di munizionamento contenete piombo all’interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri;

- All’interno dei siti della rete Natura 2000 dovranno essere avviate attività di censimento su popolazioni di specie acquatiche svernanti, quali moriglione, marzaiola, beccaccino e folaga; monitoraggi su pavoncella e allodola; uno studio della popolazione nidificante di Tortora selvatica; uno studio finalizzato all’individuazione di corridoi di migrazione.

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell’art.50 della Legge regionale 23/98 e ss.mm.ii. è ordinatorio;

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie, atteso che il suddetto principio consente, ma non impone incondizionatamente all’Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche;

CONSIDERATE le argomentazioni scientifico-giuridiche illustrate nel corso della seduta dall’esperto esterno, previamente autorizzato a parteciparvi dal Presidente del Comitato Regionale Faunistico in ragione della competenza e professionalità, ai soli fini di fornire eventuali chiarimenti, delucidazioni e pareri tecnici ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del regolamento interno del Comitato Regionale Faunistico;

CONSIDERATO che nella seduta del 24 giugno 2020 il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato l’apertura generale al 20 settembre, mentre l’ISPRA propone il posticipo dell’apertura al 1° ottobre 2020 senza suffragare le sue ragioni con pubblicazioni scientifiche e senza alcun riferimento alle Linee guida dello stesso Istituto, asserendo che l’apertura del 1° ottobre favorisce il completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, evita il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e si riduce il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio. Nulla osta invece per la preapertura della caccia a Ghiandaia e Cornacchia grigia e apertura della caccia al 20 settembre a Merlo, Colombaccio, Ghiandaia e Cornacchia grigia, nella sola forma dell’appostamento durante il mese di settembre;

RITENUTO che in base ai cosiddetti Key Concepts, il periodo riproduttivo e di emancipazione dei giovani per tutte le specie citate nel parere ISPRA, termina prima della terza decade di settembre ad eccezione della, Quaglia e Colombaccio:

-per la Quaglia, con l’apertura al 20 settembre, la specie è fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali.

-Il Colombaccio è considerato dalla stessa Guida e dall’ISPRA un caso del tutto particolare per la sua biologia: il punto 3.4.34 della Guida Interpretativa, considerate le buone condizioni delle popolazioni europee, suggerisce di non tener conto delle limitazioni previste dall’art. 7 della Direttiva, affermando che “…I fattori biologici determinano una stagione di caccia più breve di 5 decadi rispetto ad altre specie cacciabili. Data la prolificità e lo stato di conservazione di queste specie tale necessità non sembrerebbe imposta da esigenze di conservazione.”. Oltre a ciò, i dati nazionali ed europei dimostrano chiaramente che la popolazione nidificante di colombaccio ha un costante trend di crescita e pertanto si può concludere che l’apertura a settembre della caccia non abbia alcun impatto negativo sulla conservazione della specie.

A quanto sopra esposto si aggiunge il regime di caccia particolare nella Regione Sardegna, che prevede una pressione venatoria ridotta a sole due giornate a settimana, con cacciatori autorizzati limitati ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sulla immigrazione. Per questi motivi il Comitato Regionale Faunistico ritiene superabile il parere ISPRA nella parte in cui chiede l’apertura della caccia vagante il 1° ottobre;

ATTESO che, l’ISPRA propone la chiusura generale al 20 gennaio, ad eccezione che per il Colombaccio e per i corvidi, il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto che il parere ISPRA non fornisca informazioni in merito alle specie protette che verrebbero eventualmente disturbate nel periodo 20-31 gennaio, né quali fra queste sarebbero in migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio. Le argomentazioni ISPRA sono quindi generiche e non contestualizzate al territorio sardo. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene quindi di non adeguarsi al parere ISPRA su questo punto, mantenendo la chiusura al 31 gennaio 2020 per gruppi di specie simili, turdidi e acquatici, in armonia con la legge nazionale, la legge regionale e la direttiva 147/2009/CE. Relativamente alla caccia esclusivamente nella forma di appostamento dal 21 gennaio per il prelievo di Ghiandaia, Cornacchia grigia e Colombaccio, si ribadisce che il regime di caccia in Sardegna prevede un disturbo ridotto a soli due giornate a settimana, e un numero di cacciatori autorizzati limitato ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’immigrazione;

RITENUTO opportuno richiamare quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 03.08.2020, si precisa:

1. Il Comitato Regionale Faunistico ha espresso parere favorevole al recepimento, nel Calendario venatorio 2020/2021, delle indicazioni espresse nel parere di Valutazione di incidenza ambientale rilasciato dal Servizio Valutazione degli Impatti e incidenze Ambientali;

2. Tortora: caccia nelle sole giornate di pre-apertura del 3 e 6 settembre 2020, alla posta e senza l’uso del cane, con carniere giornaliero di 8 capi e stagionale di 15 capi in ragione delle motivazioni che seguono.

- La popolazione nidificante in Italia è giudicata “Stabile” dal 2000 al 2017 secondo lo studio contenuto nella pubblicazione “Rete rurale nazionale MIPAAF-LIPU.2019” e secondo “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014”. La stessa, peraltro, è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo la pubblicazione “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Confortano sul punto gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale. Lo stesso ISPRA valuta la specie in aumento in Italia nel documento “Rapporto sull’applicazione della direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)”, rendicontazione ex art.12 Direttiva uccelli 147/2009/CE. Tali dati sono stati inoltrati da ISPRA alla Commissione UE per gli adempimenti di legge previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

- L’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18 della Legge n.157/92, può essere ritenuto accettabile”.

- Le pubblicazioni sopra riportate dimostrano che in un periodo pluriennale dove la specie Tortora è stata sempre cacciata, anche in preapertura, il trend della popolazione italiana monitorata a breve e lungo termine è comunque stabile o in aumento, conformemente ai principi di gestione e sostenibilità enunciati nella legge nazionale 157/92 e nella Direttiva 2009/147/CE.

- I dati dei carnieri degli ultimi anni confermano il trend costante della presenza del selvatico con un prelievo quasi inconsistente anche in ragione del limitato numero di cacciatori che si dedicano a questa attività.

- Il documento Key Concepts individua nella terza decade di agosto il periodo di fine riproduzione e dipendenza, che pertanto risulta precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie (prima decade di settembre), già l’art.49 della L.R. 23/1998 anticipava il prelievo rispetto all’apertura generale, finanche all’ultima settimana di agosto.

- In forza di tali considerazioni posticipare l’apertura alla terza domenica di settembre appare priva di logica, in quanto in tale periodo la specie è in stato di avanzata migrazione.

- Il Comitato Regionale Faunistico ha altresì ritenuto di calmierare il carniere, riducendo, rispetto alle stesse indicazioni di ISPRA (parere citato), il prelievo massimo stagionale (da 20 a 15 capi). Ha considerato, inoltre, che l’apertura contestuale della Cornacchia grigia e della Ghiandaia mitiga la pressione venatoria.

3. Cornacchia grigia: fatte salve le due giornate di preapertura del 3 e 6 settembre 2020 (alla posta e senza l’uso del cane), l’apertura è prevista dal 1° ottobre. Per questa specie, anche al fine di rispettare l’arco temporale, si prevede la chiusura della caccia il 10 febbraio 2021. Quanto deliberato non solo viene considerato coerente con la normativa nazionale e regionale dal Comitato Regionale Faunistico, ma è anche funzionale al mantenimento dell’equilibrio biologico, tenuto conto dei danni alle colture agricole, ormai sempre più rilevanti che la specie causa. Inoltre, anche ISPRA nel documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, ritiene accettabile la preapertura.

4. Ghiandaia: fatte salve le due giornate di preapertura del 3 e 6 settembre 2020 (alla posta e senza l’uso del cane), l’apertura è prevista dal 1° ottobre. Per questa specie, anche al fine di rispettare l’arco temporale, si prevede la chiusura della caccia il 10 febbraio 2021. Analogamente alla Cornacchia grigia, ISPRA nel documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” ritiene accettabile la preapertura.

5. Colombaccio: dal 1° ottobre 2020 al 10 febbraio 2021, recependo quanto prescritto da ISPRA, con i limiti di carniere previsti nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Decreto. Il Comitato Regionale Faunistico mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo, la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla Legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate”, diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale. Secondo le Linee guida ISPRA, il Colombaccio “mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre”. La specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio. Il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

6. Colombaccio, Ghiandaia e Cornacchia grigia, mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell’appostamento per il periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio: il Comitato Regionale Faunistico mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla Legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.

7. Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Frullino, Porciglione, Folaga, Merlo: apertura della caccia il giorno 20 settembre.

Per queste specie, ad esclusione del Merlo, l’ISPRA consiglia un’apertura al 1° ottobre sulla base di argomentazioni generali che riguardano il completo sviluppo degli ultimi nati per specie cacciabili, la confusione tra specie, il disturbo sulle specie protette e un miglior svolgimento della vigilanza. In merito, si osserva quanto segue:

- Non sono descritte da ISPRA quali specie cacciabili avrebbero ancora piccoli nati in sviluppo, valutato che tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo (che considera anche la dipendenza dei giovani dai genitori) secondo il documento europeo Key Concepts.

- In particolare, le specie riproducentesi in Regione Sardegna (Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua e Porciglione) alla data del 20 settembre sono tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE, e per il solo Porciglione si utilizza la decade di sovrapposizione, per soli 4 giorni di caccia, prevista dalla Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dall’ISPRA quale facoltà delle regioni.

- Studi recenti dimostrano che negli anatidi la fase d’indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O., 2007. Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. Behavioural processes, 76(3), 206-214.; Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., Robin, J.P., 2010. Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. Wildlife Biology in Practice, 6(2), 96-107). Ne consegue, che oggi, il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica. Questo permetterebbe quindi di aprire la caccia in un periodo anteriore a quanto oggi stabilito dai KC, mentre la Regione Sardegna sta uniformando il proprio calendario a questo documento, con scelta conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE.

- Tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, com’è evidente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Sardegna, sono in grado di intraprendere il volo migratorio solo gli individui a completo sviluppo.

- Ad eccezione del Porciglione, il documento ORNIS Key Concepts, prevederebbe la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal giorno 1° settembre a tutte le specie acquatiche.

- In merito alla confusione fra specie, non esistono condizioni che modifichino questa possibilità fra il 20 settembre e il 1° ottobre, considerato che i piumaggi nuziali di molte specie vengono assunti nel corso dell’autunno e non alla fine dell’estate.

- Non viene argomentato dall’ISPRA su quali specie, cacciabili e protette in particolare, si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 20 settembre al 1° ottobre;

- Non si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza fra il periodo 20 settembre – 1° ottobre e quello successivo al 1° ottobre, né ISPRA ha fornito alcun dato riguardante la Regione Sardegna in particolare e i suoi organi di vigilanza venatoria;

- La legge nazionale 157/92 assegna alla terza domenica di settembre l’apertura generale della caccia alle specie citate.

È importante ribadire che la Regione Sardegna dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell’avifauna acquatica, oltre a quelle rientranti in ZPS assoggettate alle misure di salvaguardia.

Sulla base di quanto sopra esposto, l’apertura della caccia il 20 settembre 2020 è compatibile e in totale armonia con la legislazione nazionale, regionale ed europea.

8. Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga: chiusura della caccia al 31 gennaio, in considerazione del fatto che:

- Per le specie Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Gallinella d’acqua e Porciglione il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento ORNIS Key Concepts 2007, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;

- Per le specie Alzavola, una recente pubblicazione scientifica, frutto di un lavoro italiano realizzato con la tecnologia della telemetria satellitare, pubblicato sulla rivista di ornitologica scientifica internazionale “IBIS”, ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e in particolare nel periodo metà febbraio-tutto marzo (Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L., 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602). La scelta regionale è quindi in armonia anche con i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabiliscono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai Key Concepts nazionali.

- Questi risultati sono congruenti con quanto emerso da studi compiuti in Francia in cui l’inizio della migrazione pre-nuziale è stabilito nella prima decade di febbraio;

- Per la Marzaiola il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, secondo il documento europeo Key Concepts, nella prima decade di febbraio;

- Per le specie Canapiglia, Codone e Folaga il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, secondo il documento europeo Key Concepts, nella terza decade di gennaio, e la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già anzidetto, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l’inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l’inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica;

- l’ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13.09.2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia;

- Dall’analisi della letteratura internazionale e nazionale per la Canapiglia e la Folaga i dati delle proposte di modifica dei Key Concepts di tutti i paesi UE collocano l’inizio della migrazione in febbraio. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell’attuale Key Concepts italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

- Per il Codone il sito internazionale “Eurobirdportal”, raccomandato dalla Commissione Europea per le proposte di modifica dei Key Concepts, dimostra, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Sardegna, che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio (Eurobirdportal.org). Inoltre, i dati Key concepts di tutte le nazioni dell’Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio, in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell’attuale Key Concepts italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

- Per la specie Germano reale la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, che è preferibile uniformare la chiusura della caccia al Germano reale a quella delle altre specie, al fine di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie, meno comuni del Germano reale;

- I dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014) dimostrano che Germano reale, Alzavola, Fischione, Codone, Mestolone, Canapiglia, Pavoncella, Folaga e Beccaccino sono tutte in aumento o stabili nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall’ISPRA non è confermato da dati di fatto.

- La paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel periodo 20-31 gennaio è risolta dalla rete di aree umide, forestali e di macchia mediterranea protette istituite dalla Regione Sardegna, che ottempera alla previsione di tutela e uso sostenibile delle risorse enunciato dalla legge nazionale e dalla direttiva 147/2009/CE. Si fa inoltre presente che le proposte limitative dell’ISPRA non sono fondate su una descrizione dell’assetto territoriale della Regione Sardegna, né da dati scientifici pubblicati riferiti al disturbo sia in generale, sia in Sardegna.

- Nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- Nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;

- Si rappresenta che il livello di protezione degli uccelli acquatici in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar e gran parte delle zone umide sarde ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica nelle quali l’attività venatoria è vietata;

- Si rappresenta che al rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall’ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il Comitato Regionale Faunistico, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti giornalieri e stagionali di carniere molto restrittivi. In particolare, per le specie Moriglione e Pavoncella, oltre ad un attento monitoraggio dei prelievi, viene previsto un carniere fortemente ridotto così come riportato dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

9. In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario esposte dal rappresentante dell’Assessorato alla Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 24 giugno 2020 e ribadite in occasione del Comitato del 3 agosto 2020 al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale (MEV) sulla lepre e sul coniglio, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato che, su base volontaria, vengano conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASSL competente per territorio. I visceri prelevati di lepre o coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all’IZS o all’ASSL, quanto prima, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all’IZS o all’ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull’importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione.

10. Allodola: apertura della caccia il giorno 4 ottobre 2020 e chiusura il 31 dicembre 2020. Per questa specie, per cui esiste un Piano di gestione nazionale, il Comitato Regionale Faunistico ritiene di dover recepire le indicazioni ISPRA, come già fatto nella proposta di calendario venatorio deliberato nella seduta del 24 giugno 2020.

11. Beccaccia: dal 1° ottobre 2020 al 28 gennaio 2020 con le seguenti motivazioni:

- Nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- In relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici, pubblicati successivamente al riferimento citato dall’ISPRA (Birds in Europe, 2004), stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006; Delany et al. 2009). Questa valutazione è inoltre stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International, che ha modificato il giudizio del 2004 di “declino” in un giudizio di popolazione “stabile”, come evidente nel proprio sito internet nella scheda riferita alla specie (http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id= 2978#FurtherInfo);

- il dato Key Concepts oggi vigente prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di gennaio;

- La migrazione prenuziale della specie comincia nella terza decade di febbraio-prima di marzo, come dimostrato dai lavori con la telemetria satellitare sotto citati:

-Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I.,Ibàñez R., Tormen N., & Laura Guidolin L., 2017 “Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking“. 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017.

https://www.wetlands.org/wpcontent/ uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf;

-Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, https://doi.org/10.1093/cz/zoz038;

-Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax Overland. DATA ON FILE 2020.

- L’analisi delle ricatture dirette della specie in Italia dimostrano che la maggior parte delle beccacce inanellate in autunno-inizio inverno, ricatturate in Italia in febbraio, sono ancora nella stessa località d’inanellamento, dimostrando così che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono nella seconda decade di gennaio ma dopo la prima decade di febbraio.

- Tutti i dati delle proposte dei Key concepts dei paesi UE del bacino del Mediterraneo collocano l’inizio della migrazione della specie nella terza decade di febbraio o in marzo.

- I paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l’utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, cioè è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione prenuziale;

- La sovrapposizione di una decade, secondo quanto presente nella Guida Interpretativa, è stata riconosciuta dall’ISPRA quale facoltà delle regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010);

- Viene stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione;

- Il limite di prelievo stagionale di venti capi comporta quindi verosimilmente che una buona parte dei cacciatori termina l’attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista;

- Nel territorio della Regione Sardegna difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dall’ISPRA, che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);

- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;

- temperature minime giornaliere molto basse;

- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);

- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;

- durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

- La caccia alla Beccaccia viene effettuata da un ridotto numero di cacciatori che in linea generale prediligono la caccia al cinghiale, prevista in un periodo per gran parte sovrapponibile, con il sistema della battuta.

12. Quaglia: dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in considerazione del fatto che:

- Nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- Nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;

- Il documento ORNIS Key Concepts ufficialmente adottato dall’Unione Europea stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre. La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l’inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

- I più recenti dati disponibili, sia della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, sia della scheda IUCN aggiornata al 2019 (IUCN RedList, 2020), classificano la Quaglia “Least concern” (Minima preoccupazione) a livello globale ed europeo, cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in una condizione sfavorevole, diversamente da quanto affermato da ISPRA, che cita la classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale. La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Sardegna è valutata favorevole (http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22678944_coturnix_coturnix.pdf).

- La popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018 secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull’Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall’ISPRA (Report articolo 12 2018-2023). Questo significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre e sempre protratta fino al 31 dicembre, non vi è stata un’influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.

- La popolazione dell’Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell’area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Sardegna nella migrazione, è stata, inoltre, valutata recentemente “stabile” (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez-Teijeiro, J.D.,2012. Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe. Animal Biodiversity and Conservation).

- Osservato inoltre che in Sardegna, alla data del 20 settembre 2020, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il parere dell’ISPRA circa la posticipazione della data di apertura alla Quaglia al 1° ottobre.

- La data del 20 settembre, senza la pur possibile preapertura, risulta quindi in linea anche con i documenti redatti dall’Unione Europea che nel “Piano di Gestione Internazionale sulla Quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la legge 157/92 e la L.R. n.9/96.

- In merito alla data di chiusura, che ISPRA propone al 31 ottobre, si fa presente che non sono forniti dati tecnici a supporto, ad eccezione della valutazione non ufficiale SPEC, e nessun riferimento specifico alla Regione Sardegna per la quale i dati demografici delle popolazioni nidificanti e migranti sono invece favorevoli. Il Comitato Regionale Faunistico non ritiene quindi condivisibile la proposta ISPRA.

- La data di chiusura è stata quindi fissata al 31 dicembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts” e con quanto previsto dalla Guida dell’ISPRA (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l’adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale di 5 e 25 capi.

13. Cesena: dal 20 settembre al 31 gennaio. Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale, regionale e a quanto indicato nel documento Key Concepts. In particolare, il Comitato Regionale Faunistico evidenzia che:

- Nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- Nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;

- Per questa specie sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare che hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo e mai in gennaio (Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D.,2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della Cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf; Università di Milano-Federcaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file);

- Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nei quadranti che includono la Sardegna e l’Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;

- Le proposte di modifica dei Key Concepts presentate da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo assegnano al mese di febbraio l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie;

Tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria “Guida alla Stesura dei Calendari venatori”, convergono ad indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale della Cesena. Per questi motivi, attraverso l’applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal Key Concepts nazionale.

Tuttavia, anche per questa specie vi è stato un cambiamento recente da parte di ISPRA nella valutazione della data d’inizio della migrazione pre-nuziale. Nel parere prot. 42336/T-A11 del 05.07.2019, e nel documento ISPRA prot. 12006 A4 C del 13.03.2017 si afferma che la migrazione pre-nuziale della specie comincia non più nella seconda decade di gennaio, ma nella terza. Con questa nuova posizione di ISPRA è possibile chiudere la caccia il 31 gennaio 2020, con il solo utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e dall’ISPRA come facoltà delle regioni, nel documento prot. 29844 T- A11 del 13.09.2010.

14. Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (modificando la data di apertura del 20 settembre prevista nella proposta di calendario deliberato nella seduta del 24.06.2020). Il Comitato Regionale Faunistico ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale, regionale e a quanto indicato nel documento Key Concepts. In particolare, il Comitato Regionale Faunistico evidenzia che:

- Nella Regione Sardegna la caccia è consentita in due giorni fissi (solo il giovedì e la domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza, nella scelta del periodo di prelievo, in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo” e limitando grandemente il numero degli abbattimenti;

- Nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione.

Relativamente al Tordo bottaccio, tutti i lavori scientifici indicati di seguito dimostrano che la migrazione della specie comincia in febbraio nella prima o seconda decade:

-Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush Turdus philomelos through southern Italy. Ring 36: 23-31.

-Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015. Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos in Puglia. UDI XL 2015, 5-15.

-Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy. Ornis Hungarica 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx.

-Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush Turdus philomelos in Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30.

-Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M. 2017. Movimenti del tordo bottaccio Turdus philomelos in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/.

-De Vita S., Biondi M. 2014. Il Tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57. 2014.

- Tutte le proposte degli Stati UE del bacino del Mediterraneo assegnano al mese di febbraio l’inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio, inclusa la Corsica in cui la migrazione è stabilito che cominci nella seconda decade di febbraio.

Relativamente al Tordo sassello, la pubblicazione di Andreotti (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F. 2001. Redwing Turdus iliacus migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20: 4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257), stabilisce che l’abbandono degli areali di svernamento in Italia ed Europa avviene dalla metà di febbraio, con picco in marzo.

- Il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell’Africa settentrionale, l’areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Sardegna, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi;

- Anche per il Tordo sassello tutte le proposte di modifica dei Key Concepts dell’anno 2018-2019, presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Sardegna sono in armonia con un respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea.

Considerato quanto sopra esposto, e che L’ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, la Regione Sardegna assume la proposta largamente condivisa al tavolo del Comitato Faunistico Regionale anche in considerazione dell’inopportunità di una chiusura differenziata tra le due specie del genere Turdus.

Inoltre:

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita: ”Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”;

- con nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 l’ISPRA comunica al Ministero dell’Ambiente “le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts”;

- con note n. 6904 del 04.04.2017, n. 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018 aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts” il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo, precisando che “l’ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d’inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio”;

- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13.09.2010) l’eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts.

15. Moriglione e Pavoncella: La Regione Sardegna fissa i limiti di prelievo a 3 capi stagionali per il Moriglione; a 5 al giorno e 25 stagionali per la Pavoncella.

Per queste specie ISPRA si astiene dal fornire pareri tecnici, rimandando alla nota (prot. n. 39696 del 28.05.2020) del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in cui viene proposto il divieto di caccia, con motivazioni non condivisibili, come di seguito esplicitato:

- Si rileva prima di tutto che ISPRA, nei pareri 2020 forniti alle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, ha affermato che le specie possono essere cacciate con limiti di prelievo e di stagione e le specie sono infatti cacciabili nei calendari già pubblicati;

- L’invito rivolto alle Regioni e alle Province autonome di escludere, in sede di approvazione dei calendari venatori per la stagione 2020/2021, la previsione del prelievo venatorio delle specie Moriglione e Pavoncella si pone in stridente contrasto con il comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992, che il MATTM non ha alcuna legittimazione a modificare, tantomeno con una mera nota dirigenziale. Per questo sono necessari o l’intervento del Legislatore o la procedura di cui al comma 3 della stessa disposizione all’interno della quale lo stesso MATTM è solo interlocutore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali cui è demandata la potestà propositiva. Le Regioni, in sede di pubblicazione dei propri calendari venatori stagionali, debbono rispettare il comma 1 dell’art. 18 della L. 157/1992 (e non anche il comma 1 bis) per quanto espressamente stabilito dal comma 4 della stessa disposizione;

- Non risponde a realtà che i più recenti pronunciamenti dei giudici amministrativi relativi ai calendari venatori 2019/2020 abbiano “stigmatizzato l’inserimento delle specie in oggetto tra le specie cacciabili”. Al riguardo, a smentire la nota ministeriale del 28.5.2020, è sufficiente richiamare l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III del 18.10.2019, che ha ritenuto cacciabili moriglione e pavoncella fino al 19 gennaio, e la sentenza n.385 del TAR Marche del 31 luglio 2020 che li ha ritenuti cacciabili fino al 31 gennaio;

- L’inserimento di Moriglione e Pavoncella nell’allegato A dell’Accordo AEWA (rectius: nella colonna A della tabella 1 dell’allegato III dello stesso Accordo) non è riportato correttamente nella lettera del MATTM, infatti le due specie sono assegnate a due categorie diverse. La Pavoncella è inserita nella colonna A categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d’azione (in vigore a livello europeo), mentre il Moriglione è nella colonna A categoria b, ma il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, è del tutto irrilevante. Infatti tale Accordo può trovare applicazione nell’ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest’ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell’art. 18 L. 157/1992, che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l’Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell’ordinamento comunitario né nell’ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie Moriglione e Pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri;

- Il richiamo del caso EU-Pilot 6955/14 appare fuori luogo: il MATTM non dovrebbe ignorarne la natura meramente istruttoria, e tantomeno che la sua pendenza non integra alcun accertamento di mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per l’apertura di una procedura di infrazione (così T.A.R. Liguria, sez. II, n. 10/2016 e T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 390/2016 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

- Nella Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva “Uccelli Selvatici” (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali – a livello comunitario, nazionale o locale – di talché è rimessa alla discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo;

- La Pavoncella è giudicata in “forte incremento” in Europa per quanto riguarda le popolazioni svernanti in Europa dal 1972 al 2015;

- La Pavoncella è stata oggetto di un recente lavoro scientifico di analisi in tutta Europa, che ha stabilito che la caccia non è un fattore che determina il declino della popolazione a livello europeo, mentre la causa è la riduzione del successo riproduttivo, causato dalla trasformazione degli habitat e dalla predazione, in particolare di uova e piccoli nati (Souchay G, Schaub M., 2016. Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal. pone.0163850);

- La situazione della popolazione in Italia è favorevole di incremento sia in periodo riproduttivo (Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015), sia in periodo invernale (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F.,2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014);

- Anche per il Moriglione la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details);

- I dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2019, dimostrano in tre siti chiave per lo svernamento della specie un aumento dei contingenti, che segue al periodo di diminuzione oggi stabilito dal 1993 al 2010. (Longoni V., Fasola M., 2018. Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2018. Regione Lombardia, Milano; Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G., 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-faunisticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico; Bon M., Basso M., 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf).

- In armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group Symposium in Scozia nell’aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18, quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo (http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.

Quanto sopra esposto conferma che la Regione Sardegna ha analizzato le più recenti fonti scientifiche d’informazione sulla specie e ha preso una decisione fondata su dati scientifici e compatibile con l’obiettivo della direttiva 147/2009/CE citato agli articoli 1 e 7, adattando cioè il prelievo venatorio concesso alla condizione demografica della specie, secondo i principi della gestione adattativa del prelievo.

16. Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico: il Comitato Regionale Faunistico si riserva di integrare il calendario all’esito del Piano di Prelievo da redigere sulla base dei dati dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dalla Agenzia Forestas) che sulle Zone in concessione Autogestita coerentemente a quanto indicato dall’ISPRA con il parere citato che testualmente riporta: “così come per la Pernice sarda, anche per la Lepre sarda e il Coniglio selvatico, si rimane in attesa dei dati complessivi dei monitoraggi e dei piani di prelievo proposti per esprimere un motivato parere sulla sostenibilità del prelievo e sui tempi previsti”. In relazione al Coniglio selvatico, specie parauctoctona, si è ritenuto opportuno procedere al monitoraggio, ancorché non obbligatorio (nota ISPRA prot. n.60307 del 21/10/2019), in considerazione delle note condizioni sanitarie, al solo fine di tutelare il patrimonio faunistico e la sostenibilità biologica del prelievo venatorio.

17. Cinghiale: il Comitato Regionale Faunistico ha confermato quanto deliberato per la precedente stagione venatoria, ovvero la caccia al cinghiale anche con il sistema della battuta dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali, con carniere massimo di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio.

18. Volpe: visto il parere dell’ISPRA citato, dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 in forma vagante da parte del singolo cacciatore e solo nelle zone Autogestite in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita. Dal 1° novembre in squadre organizzate, col sistema della battuta, con l'ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio. Nell’arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

 

Per quanto non espressamente previsto si richiamano i periodi di caccia indicati nell’Allegato 1 al presente Decreto.

L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

In ossequio all’art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio (allegato 3 al presente Decreto), subito dopo l'abbattimento. A tale riguardo si rammenta che, ogni capo deve essere segnato con un “punto” nell’apposita casella, subito dopo l'abbattimento, e a fine giornata nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell’Allegato 4 al presente Decreto.

Il cane da riporto, nelle giornate del 4, 7 e 10 febbraio 2021 deve essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

A seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016 le attuali tabelle perimetrali dei vari Istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti.

 

Vista la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2020 del 03.08.2020,

 

Decreta

 

Per le argomentazioni di cui alla premessa, unitamente agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

Art. 1) L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2020/2021 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto e negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale.

 

Art. 2) I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso della autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna, rilasciata nei modi indicati all’art. 46 della L. R. n. 23 del 29.07.1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii.

 

Art. 3) L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40; qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;

c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40; qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

 

Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce”. La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione.

Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate.

L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.

 

Art. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

 

Art. 5) Per l’annata venatoria 2020/2021 è consentito l’esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’allegato 1 (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l’orario di seguito riportato:

nei giorni 3 e 6 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)

dal 20 al 30 settembre dalle ore 6.15 alle ore 20.15 ( “ “ )

dal 1° al 15 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 ( “ “ )

dal 16 al 24 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 ( “ “ )

dal 25 ottobre al 31 ottobre dalle ore 5.45 alle ore 18.30 (orario solare)

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 ( “ “ )

dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 ( “ “ )

dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 ( “ “ )

dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 ( “ “ )

dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 ( “ “ )

dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )

nei giorni 4, 7 e 10 febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )

 

Art. 6) L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

 

Art. 7) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell’allegato 2 (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.

 

Art. 8) La caccia alla posta, senza l’uso del cane, è disciplinata come di seguito descritto.

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

Il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall’appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all’interno della canna/canne e/o dell’eventuale caricatore.

La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L’appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

- oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

- zone temporanee di ripopolamento e cattura;

- aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell’immediata rimovibilità.

È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall’esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Nelle sole giornate del 4, 7 e 10 febbraio 2021 è consentito l’uso del cane da riporto, che deve essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

 

Art. 9) Per la stagione venatoria 2020/2021 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. 18 del 14.06.2013 e ss.mm.ii. così come integrato e secondo le modalità disciplinate dal presente Decreto, allegato 3 (facente parte integrante del presente Decreto).

Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all’allegato 3 che dura per una sola stagione venatoria. L’incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;

-consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva.

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio del suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra, si ricorda che ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull’applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell’Ordine anche “… alle guardie comunali, urbane e campestri …”. Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2020, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell’elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali dovranno registrare sul database:

- i dati dei nuovi cacciatori;

- eventuali modifiche (rinnovi di porto d’arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;

- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell’ambito di ogni singola giornata di caccia.

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 marzo di ogni anno, copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

- sigla della Provincia / Province in cui va a caccia;

- autogestita o AATV in cui va a caccia;

- eventuale ATC per la caccia fuori Regione;

- giorno e mese.

Ai sensi del comma 12-bis dell’articolo 12 della legge 157/92 (modificato dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016, articolo 31) la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento: ogni capo deve essere segnato con un “punto” nell’apposita casella e a fine giornata nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell’Allegato 4 (facente parte integrante del presente Decreto).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario di cui alle premesse, al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale sulla lepre e sul coniglio, i cacciatori, su base volontaria, potranno conferire i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio. Allo stesso modo tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.

 

Art. 10) È vietata l’esportazione della Pernice sarda (Alectoris barbara), del Cinghiale (Sus scrofa meridionalis) e della Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 7 e all’Allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l’esportazione del Cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

 

Art. 11) È sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell’allegato 1;

- l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;

- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;

- la caccia alla posta alla beccaccia;

- l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazione);

- la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;

- l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;

- l’addestramento dei cani in violazione dell’art. 71 L.R. 29 luglio 1998 nr. 23 e nei due giorni antecedenti l’apertura generale della caccia (18 e 19 settembre 2020);

- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;

- l’utilizzo di munizionamento contenente piombo all’interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:

- l’attività venatoria nei giorni 3 e 6 settembre 2020;

- l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

- l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula);

- l’addestramento dei cani prima del periodo indicato dall’art.71 L.R. 29 luglio 1998 n.23 e nei due giorni antecedenti l’apertura generale della caccia (18 e 19 settembre 2020). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l’abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie alzavola, codone, marzaiola, moriglione, canapiglia, fischione, mestolone, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.

In ossequio alla Determinazioni n.15350/548 del 31.07.2020 e n.15570/555 del 04.08.2020, del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), relative alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2020-2021, saranno osservate le seguenti prescrizioni:

- nei siti della rete Natura 2000 è sospesa l’attività venatoria sulle specie Moriglione, Pavoncella e Tortora selvatica;

- nelle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Marzaiola, codone, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Porciglione e Folaga, l’inizio dell’attività venatoria è posticipata al 1° ottobre e la chiusura anticipata al 21 gennaio;

- Nei siti della rete Natura 2000, la chiusura dell’attività venatoria sulla specie beccaccia è anticipata al 21 gennaio.

- Nel mese di febbraio è vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 “Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB013044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente n.13 del 01.02.2012.

- Successivamente al 21 gennaio gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000 frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;

- Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

 

Art. 12) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall’art.97 della L.R. n.23/98, ad esercitare l’attività venatoria alla lepre sarda e alla pernice sarda, unicamente ed esclusivamente all’interno della zona in concessione autogestita e nei periodi che verranno eventualmente indicati a scioglimento della riserva di cui al punto 16 del preambolo del presente provvedimento.

 

Art. 13) È fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso di indossare giubbini, gilet, maglie o abbigliamento equipollente ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia al cinghiale o alla volpe organizzata con il sistema della battuta.

 

Art. 14) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more di trasferimento dei procedimenti e la definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016.

 

Art. 15) Nell’esercizio dell’attività venatoria dovranno essere osservate le misure precauzionali AntiCovid indicate nell’allegato 5.

Lampis