Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.10 della L.R. 10/2006, degli articoli 3 e 3 bis del D.lgs 502/1992 e s.m.i. e degli articoli nn. 1, 3, 5 e 8 del D.Lgs. 39/2013 nonchè delle disposizioni stabilite con la Deliberazione della Giunta regionale n.50/33 del 21.12.2012, la Regione Autonoma della Sardegna indice un avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna.
Art. 2
1. I candidati interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
Il periodo di esperienza suddetto si considera utilmente maturato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 10 del D.lgs 502/1992 e s.m.i., la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11 del D.lgs 502/1992 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale :
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 70 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
Ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la carica di direttore generale di azienda sanitaria regionale è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana.
Ai sensi dell’art. 60 comma 1 punto 8 dello stesso decreto, il direttore generale di azienda sanitaria regionale non è eleggibile a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti (lett. e ) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l’inconferibilità dell’incarico ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità degli incarichi ha la durata di cinque anni.
Ai sensi del successivo comma 3, ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l’inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento.
Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto stipulato con l’amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.
In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell’inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3.
Fatto salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
Agli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013, infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 39/2013, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 39/2013, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, nonché con lo svolgimento in proprio di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. L’incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono infine incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Art. 3
1. I candidati interessati devono presentare, secondo lo schema allegato, apposita domanda, redatta in carta semplice, dichiarando, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste nei casi di cui all’art.76 del medesimo DPR n.445/2000:
a) nome e cognome;
b) data, comune di nascita e luogo di residenza;
c) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza, i recapiti telefonici e l’e-mail presso i quali possono essere contattati;
d) codice fiscale;
e) il diploma di laurea magistrale posseduto (o diploma di laurea del vecchio ordinamento), con l’indicazione della data del conseguimento e dell’autorità che lo ha rilasciato;
f) di aver svolto funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie per almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o per almeno sette anni negli altri settori;
g) la professione svolta attualmente e/o l’avvenuto collocamento in quiescenza;
h) di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti la decadenza dalla carica previste dagli articoli 3 e 3 bis del D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo 66 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/2013 ovvero l’indicazione delle cause di incompatibilità e l’impegno a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico;
i) di autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali per le finalità collegate all’inserimento nell’elenco e alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna e, comunque, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per la loro conoscibilità e pubblicità.
j) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria per la quale la nomina è stata effettuata e di presentare, all’atto di conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3 bis del D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo 66 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/2013
2. A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima devono essere allegati:
- il curriculum vitae, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 3 bis del D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; lo stesso sarà pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e pertanto non dovranno essere indicati recapiti e informazioni personali;
- la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato (parti A, B e C) datata e firmata;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
3. Ai sensi dell’articolo 38 – comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le firme apposte in calce alla domanda, al curriculum vitae ed alla scheda riassuntiva non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), del dichiarante.
4. La Regione potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati inseriti nell’elenco, in attuazione di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. n.445/2000. A tal fine nella domanda e negli atti allegati l’aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende e le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.
5. Chiunque nella dichiarazione esponga fatti non conformi al vero è punibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs n. 512/1994, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
6. La domanda deve pervenire perentoriamente entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso si intende prorogato alle ore 14,00 del primo giorno seguente non festivo.
La domanda deve essere indirizzata all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, Direzione Generale della Sanità, Via Roma n. 223 - Cagliari - indicando nella busta, qualora la stessa sia inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, “Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna”.
7. La domanda può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Generale della Sanità, via Roma n. 223 e in tal caso verrà rilasciata la relativa ricevuta, inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, comma 1,del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, all’indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per la determinazione del termine di scadenza farà fede, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell’ufficio postale accettante, per le istanze presentate manualmente la data del timbro dell’Amministrazione regionale, apposta sulla medesima istanza e sulla ricevuta rilasciata all’atto della presentazione, mentre per l’inoltro tramite PEC la data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta certificata dell’amministrazione regionale.
8. Non verranno ammesse le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Ufficio URP- Via Roma 223, 09123 Cagliari, dal lunedì al venerdì (ore 11-13) tel. 070/6067041 e-mail san.urp@ regione.sardegna.it
Tutta la documentazione relativa al presente avviso è altresì reperibile sul sito internet www.regione.sardegna.it (percorso) – Struttura Organizzativa (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) – Direzione Generale della Sanità – Atti.
Art. 4
1. I requisiti di idoneità dei candidati saranno verificati da una commissione nominata dal responsabile del procedimento e composta da:
- un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Presidente);
- un esperto designato dall’Università degli Studi di Cagliari (componente);
- un esperto designato dall’Università degli Studi di Sassari (componente);
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
2. La Commissione svolgerà la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile del procedimento, e, ove lo ritenga necessario, può acquisire eventuali ulteriori elementi di informazione, attraverso richiesta scritta.
3. La commissione predisporrà, secondo un ordine meramente alfabetico, l’elenco dei candidati idonei, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dell'art. 3 del presente avviso.
4. L’elenco sarà quindi trasmesso al responsabile del procedimento per la sua formale approvazione.
5. L’elenco approvato sarà aggiornato periodicamente, con cadenza biennale, previo specifico avviso pubblico, e conserverà la sua efficacia fino all’adozione del nuovo successivo elenco. La permanenza dell’iscrizione nell’elenco è subordinata al mantenimento nel tempo dei requisiti previsti nel presente avviso.
La tenuta dell’elenco è demandata al Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con possibilità di accesso al medesimo, secondo le procedure di legge.
Art. 5
Ai candidati esclusi dall’elenco per inammissibilità della domanda presentata (mancanza delle indicazioni, della documentazione e dei requisiti previsti nel presente avviso) o per non ricevibilità della stessa (pervenuta oltre la scadenza del termine di presentazione prevista dal presente avviso) sarà data comunicazione scritta in merito.
Art. 6
1. Non può essere nominato direttore generale il candidato che incorra in una delle cause ostative di cui al precedente art. 2.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, il nominato deve dare atto della avvenuta cessazione di ogni eventuale causa di incompatibilità.
Art. 7
1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura privatistica e fiduciaria senza necessità di valutazioni comparative, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore della Azienda Sanitaria ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile.
2. La carica di Direttore Generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, e determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
3. La durata del contratto sarà indicata nell'atto di individuazione del prescelto.
4. I Direttori Generali nominati dovranno produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di Sanità Pubblica e di Organizzazione e Gestione Sanitaria di cui all’art. 3 bis comma 4 del D.lgs 502/1992.
5. Nell'atto di nomina verranno assegnati gli specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'incarico affidato.
6. Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sulla base dei criteri di valutazione preventivamente individuati.
Art. 8
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso, in occasione di questa procedura, saranno trattati nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati personali sarà svolto a scopo istituzionale, nel rispetto della normativa di cui sopra, attraverso strumenti manuali ed informatici, per finalità strettamente connesse al procedimento di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento è il Presidente della Giunta Regionale.
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Art. 9
Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Affari Generali ed istituzionali della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Dott.ssa Donatella Campus.
Art. 10
Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica a direttore generale inseriti nell’elenco, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito internet www.regione.sardegna.it (percorso) – Struttura Organizzativa (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) – Direzione Generale della Sanità – Atti e in apposita sezione dedicata all’elenco.
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