Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'Isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo.
2. Più in particolare, la presente legge è diretta a:
a) riorganizzare il comparto turistico regionale;
b) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi;
c) promuovere l'integrazione economica e sociale del territorio;
d) valorizzare e promuovere le relazioni tra il comparto turistico e le risorse naturali, culturali e identitarie;
e) favorire l'offerta integrata di prodotti/tematismi attraverso un approccio sistemico.
Art. 2
Obbiettivi
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):
a) promuove politiche orientate allo sviluppo e alla valorizzazione sostenibile dei servizi turistici;
b) attiva politiche volte all'innovazione;
c) valorizza ogni forma di aggregazione di imprese e di associazionismo;
d) individua nella formazione e nell'aggiornamento lo strumento chiave per la valorizzazione delle risorse umane;
e) attua politiche di semplificazione amministrativa;
f) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con soggetti pubblici e privati;
g) favorisce una fruizione dei servizi turistici orientata alla responsabilizzazione dell'utenza nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna;
h) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006);
i) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista;
j) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione, anche tramite l'individuazione di luoghi a essi destinati.
Art. 3
Competenze della Regione e dei comuni
1. La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare:
a) promuove, qualifica e valorizza nel mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici;
b) attiva politiche di incentivazione e sostegno alle imprese dirette al miglioramento degli standard organizzativi e delle politiche commerciali e di marketing dei servizi al fine di favorire il turismo nell'intero anno solare;
c) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi a favore di un turismo sostenibile e ne promuove la realizzazione;
d) attiva politiche dei trasporti tese ad agevolare l'accesso all'Isola anche qualificando i luoghi di approdo e partenza, sostenendo i soggetti gestori e favorendo il loro coordinamento.
2. I comuni esercitano le competenze espressamente attribuitegli dalla presente legge e le competenze di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006.
Art. 4
Conferenza permanente del turismo
1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Conferenza permanente del turismo. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
2. La Conferenza permanente del turismo è convocata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, almeno ogni due anni, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo.
3. Partecipano alla Conferenza permanente del turismo: gli assessorati regionali interessati, in particolare l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, dei trasporti, dell'agricoltura riforma agro-pastorale, della difesa dell'ambiente e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Anci, una rappresentanza degli enti locali nominata dal Consiglio delle autonomie locali, le camere di commercio, l'unione delle proloco, le associazioni di categoria interessate, i consorzi turistici, le associazioni di promozione sociale, i sindacati, le associazioni delle persone con disabilità, le università e gli eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti.
4. La Conferenza permanente del turismo esprime, con un documento finale, le proprie proposte in merito alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5.
Art. 5
Piano strategico regionale del turismo
1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.
2. Il piano di cui al comma 1, agendo su leve quali il marketing di destinazione e l'innovazione tecnologica e organizzativa (governance), ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
3. La Giunta regionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza permanente del turismo espressi nel documento finale di cui all'articolo 4, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, adotta con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico regionale del turismo.
4. Il piano, in particolare:
a) delinea un quadro di contesto e lo scenario competitivo in cui la Sardegna è inserita;
b) prefigura una visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo, indica gli obiettivi generali e le strategie per il suo raggiungimento, anche attraverso sinergie tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali e con l'intero sistema di destinazione;
c) effettua un monitoraggio dello stato generale delle strutture ricettive regionali e individua le linee di intervento e incentivazione dirette a favorire l'adeguamento delle stesse alle moderne esigenze di mercato a garanzia dell'incremento degli standard di qualità delle strutture ricettive;
d) definisce adeguate proposte di sviluppo e incentivazione sulla base dell'andamento delle diverse tipologie di turismo tematico e le misure necessarie a migliorare la qualità dei servizi turistici resi;
e) definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale;
f) individua specifiche azioni tese a combattere ogni forma di abusivismo nel comparto, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
5. Il piano è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.
6. Il piano è soggetto al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 6
Promozione turistica della Regione
1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio.
2. La Regione realizza iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e internazionale.
Art. 7
Destinazione Sardegna DMO
1. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché le politiche di promozione e commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una "Sardegna destination management organization" in seguito denominata Destinazione Sardegna DMO, in forma di società a cui possono partecipare soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Destinazione Sardegna DMO attiva forme di collaborazione con la pluralità di soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere favorite forme di partenariati locali e riconosciuti DMO locali intesi come network pubblico/privati capaci, in stretto raccordo con lo strumento attuativo regionale, di aumentare la competitività di aree di interesse turistico attraverso azioni di marketing territoriale.
4. In attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5, Destinazione Sardegna DMO propone all'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio un proprio piano attuativo (destination management plan) entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento.
5. Destinazione Sardegna DMO può svolgere funzioni delegate dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo concernenti attività di analisi, ricerca di mercato e statistica per orientare gli indirizzi e le politiche di settore.
Art. 8
Osservatorio regionale del turismo
1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), denominata Osservatorio regionale del turismo, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) analizzare e valutare il flusso turistico con particolare attenzione alla stagionalità delle presenze sulla base di indicatori appositamente individuati per la realtà sarda, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in uso al sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi delle presenze turistiche;
b) analizzare e valutare gli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio in termini di efficienza ed efficacia.
2. L'Assessorato competente in materia di turismo può delegare parte delle funzioni di cui al comma 1 a Destinazione Sardegna DMO.
3. I dati e le informazioni elaborati dall'Assessorato competente in materia di turismo sono pubblici e liberamente disponibili.
Art. 9
Sistemi informativi per il comparto turistico regionale
1. La Regione si dota di strumenti informativi finalizzati a favorire la promozione dell'offerta turistica e la valorizzazione della destinazione Sardegna e adeguati alle evoluzioni del mercato nazionale e internazionale.
Art. 10
Attività di informazione e accoglienza turistica
1. La Regione individua e disciplina i sistemi di informazione e di accoglienza turistica riguardanti l'offerta locale e regionale, garantisce caratteristiche di omogeneità e standard dei servizi offerti e dei segni distintivi utilizzati e individua le condizioni e le garanzie per il potenziamento e l'affidamento dei servizi di informazione turistica agli enti locali e ad altri soggetti.
2. Le attività di informazione e accoglienza turistica sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle risorse e dei tematismi del territorio, delle strutture ricettive e dei trasporti.
3. La Regione favorisce l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza tecnica al pubblico e l'uniformità su tutto il territorio, anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale, attraverso forme di collaborazione con i comuni o con le DMO locali.
4. La Regione sovraintende e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica, previ processi di informatizzazione e digitalizzazione e attraverso l'emanazione di apposite direttive che individuano:
a) gli standard minimi di informazione e accoglienza, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
c) il sistema di valutazione e di monitoraggio del servizio erogato e percepito dal cliente turista.
Art. 11
Incentivi alle imprese turistiche
1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. L'Amministrazione regionale può concedere contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:
a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa;
c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;
e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attività di impresa (veicoli commerciali immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);
f) arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;
g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;
h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
4. Le imprese turistiche che usufruiscono dei contributi di cui al comma 2 non possono svolgere nelle strutture oggetto degli interventi cofinanziati il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), per un quinquennio decorrente dalla data di concessione dei contributi, pena la loro revoca con conseguente obbligo di restituzione.
5. L'Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
6. La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407 del 2013, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Sardegna che prevedano la partecipazione di almeno cento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.
Art. 12
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, che individuano e disciplinano, in particolare:
a) gli strumenti, i requisiti e le procedure per la costituzione e il funzionamento di Destinazione Sardegna DMO di cui all'articolo 7;
b) gli elementi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b) e c);
c) gli incentivi a favore delle imprese operanti nel settore, come previsto dall'articolo 11;
d) le linee guida per il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica turistica regionale;
e) la carta dei diritti del turista.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Capo II
Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive
Art. 13
Denominazione delle strutture ricettive
1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:
a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.
Art. 14
Definizione delle strutture ricettive alberghiere
1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.
2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre.
3. All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2:
a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;
b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;
c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.
4. L'esercizio dell'attività ricettiva comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.
Art. 15
Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta
1. Sono "campeggi" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.
2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, nei quali è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
Art. 16
Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale
1. Si intende per "bed&breakfast" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa; la porzione di immobile adibita all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.
5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.
6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.
8. È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.
Art. 17
Classificazione e denominazione
1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:
a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2;
b) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c);
c) da 1 a 4 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta;
d) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.
2. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso".
3. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.
Art. 18
Procedimento di classificazione
1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.
2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.
3. L'autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.
4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata.
5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 1.
Art. 19
Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva
1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:
a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione turistica il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g);
b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;
c) stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti;
d) effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.
Art. 20
Uso occasionale di immobili e aree per campeggio
1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.
2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;
c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.
3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.
4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
Art. 21
Aree di sosta temporanea a fini turistici
1. Sono "aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti" le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive.
2. Sono "aree attrezzate di sosta temporanea" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di 48 ore consecutive.
3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime e delle ulteriori dotazioni individuate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera i):
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue.
Art. 22
Divieto di campeggio libero
1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.
Art. 23
Stabilimenti balneari
1. Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.
2. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. Il noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere è obbligato ad esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.
3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entra in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare secondo un modello grafico predeterminato e una classificazione degli stabilimenti; la deliberazione della Giunta regionale di cui al presente comma è sottoposta al previo parere della Commissione regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
4. Le attività esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).
Art. 24
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:
a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;
b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extra-alberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture localizzate in comuni nei cui territori non siano operanti strutture ricettive alberghiere;
c) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perché le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso";
d) i requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità;
e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);
f) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;
g) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilità universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva e all'interno della pagine in rete dedicate alla promozione;
h) i dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d), e le relative modalità di comunicazione;
i) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 20 e 21.
2. La Giunta regionale può delegare all'Assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.
3. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ai sensi del comma 2, sono sottoposte al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 25
Vigilanza e controlli
1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.
2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.
Art. 26
Sanzioni amministrative
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:
a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:
a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16, comma 8;
c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.
7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.
8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:
a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;
c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione della proposta turistica,
allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo
Art. 27
Integrazione alla legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica regionale)
1. Al titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), dopo il capo II, è aggiunto il seguente:
"Capo III (Rete escursionistica regionale)".
Art. 28
Rete escursionistica della Sardegna (RES)
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))
1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).
2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.
3. La Regione predispone il piano per l'istituzione e la gestione della RES. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica e sensoriale.".
Art. 29
Piano per l'istituzione e la gestione della RES
1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"Art. 14 ter (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)
1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con propria deliberazione, il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I percorsi individuati all'interno della RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.
3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.
4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.".
Art. 30
Dichiarazione di pubblico interesse
1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"Art. 14 quater (Dichiarazione di pubblico interesse)
1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14 ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.
2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.
3. Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione.".
Art. 31
Gestione della rete escursionistica regionale
1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:
"Art. 37 bis (Gestione della Rete escursionistica regionale (RES))
1. L'Agenzia provvede:
a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;
b) alla predisposizione del catasto della RES;
c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.".
Art. 32
Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna
1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.
2. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni ferroviarie, dei punti di accesso all'Isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.
Art. 33
Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica
1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l'accessibilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove l'utilizzo a scopo turistico delle tratte a tale scopo più adeguate;
b) favorisce la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino verde;
c) favorisce l'integrazione dei percorsi di cui al presente articolo con la Rete escursionistica della Sardegna (RES) e con il piano di gestione degli itinerari ciclabili regionali di cui all'articolo 32.
Art. 34
Turismo equestre
1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attività legate al turismo con particolare riferimento:
a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;
b) alle attività sportive;
c) alle attività escursionistiche.
2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.
3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione.
Art. 35
Registro delle ippovie
1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini), quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.
2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).
3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.
Art. 36
Turismo naturista
1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette.
2. Le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL).
3. Le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica.
Art. 37
Turismo sportivo
1. La Regione promuove ogni forma di attività sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola.
2. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di una rete di impianti sportivi in equilibrio con il contesto ambientale e socio-economico del territorio.
Art. 38
Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi
1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.
2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.
Art. 39
Rete dei borghi della Sardegna
1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.
2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete da parte dei comuni interessati, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattività turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.
Art. 40
Sanzioni e vigilanza
1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.
3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
Capo IV
Agenzie di viaggio e turismo
Art. 41
Agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.
2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:
a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;
d) informazione e promozione di iniziative turistiche, attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
f) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
3. Nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia è consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché tali attività siano esercitate in spazi separati ben identificabili.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo la semplice attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo emessi o prodotti da un'agenzia di viaggio e le mere attività di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.
5. Quando lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi di operatori professionali specificamente abilitati.
Art. 42
Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;
b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;
c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla presenza di un direttore tecnico, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sostituzione entro il termine di trenta giorni;
d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;
f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 44.
2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.
3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.
Art. 43
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno sei mesi.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 44 ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:
a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati;
c) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 44
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:
a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro apertura e gestione;
b) le condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 41 da parte delle associazioni senza fine di lucro.
2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 45
Sanzioni amministrative
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:
a) eserciti abusivamente l'attività di cui all'articolo 41;
b) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 42.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 chiunque:
a) violi il disposto di cui all'articolo 41, comma 5;
b) violi le disposizioni di cui all'articolo 43 relative alle associazioni senza scopo di lucro;
c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi, "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
4. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo - Funzioni della Regione)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, dopo la lettera p ter) è aggiunta la seguente:
"p quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime.".
Capo V
Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni
Art. 47
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.
Art. 48
Norma finanziaria
1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificati in euro 696.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modificazioni e integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019). A decorrere dall'anno 2020, all'onere di cui al presente comma si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 31 sono quantificati complessivamente in euro 250.000 per l'anno 2017, euro 850.000 per l'anno 2018, euro 1.050.000 per l'anno 2019, euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede rispettivamente:
a) quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8 del 2016, e successive modifiche e integrazioni (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);
b) quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo), (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);
c) quanto a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918).
4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari della Regione e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.
5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.
Art. 49
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006;
c) l'articolo 29 della legge regionale 22 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);
d) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016);
e) l'articolo 56 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:
a) nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).
3. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 sono integralmente abrogate:
a) la legge regionale n. 22 del 1984;
b) la legge regionale n. 27 del 1988;
c) il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
4. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di cui all'articolo 44 è abrogata la legge regionale 12 agosto 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 50
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 luglio 2017
Pigliaru