Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi e finalità della legge
1. La Regione nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, adotta misure urgenti volte a contrastare e contenere la grave crisi economica e occupazionale che interessa il sistema imprenditoriale della filiera del turismo, quale settore fondamentale e prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, causata anche dal diffondersi del virus COVID-19.
Art. 2
Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle imprese e ai relativi addetti della filiera turistica intesa come l'insieme delle unità locali site nel territorio regionale che offrono beni o servizi prevalentemente ai turisti o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici ed operanti con i codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 riportati nella tabella A allegata.
2. Ai fini della presente legge per tutti i riferimenti alle dimensioni delle imprese si rinvia ai contenuti della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.
Art. 3
Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro
1. Per far fronte alle esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, per i lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione alle gravi situazioni di cui all'articolo 1, possono essere utilizzate le risorse ancora in capo a SFIRS Spa per le finalità e secondo le modalità attuative previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Le medesime risorse possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di politica attiva del lavoro di cui alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definite le modalità attuative e i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 previa ricognizione delle risorse in capo alla SFIRS Spa da parte dell'Assessorato competente in materia di lavoro.
Art. 4
Finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali
1. A valere sulle risorse già in capo all'INPS, destinate a misure di sostegno al reddito di lavoratori della Sardegna e non utilizzate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari con interessi a tasso zero a favore delle micro e piccole imprese appartenenti al sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, a copertura dei fabbisogni finanziari relativi al tempestivo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali che, per l'imprevedibile crisi di liquidità causata dalla contingente grave situazione economica di cui all'articolo 1, non sono versate dagli imprenditori. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti straordinari, previa ricognizione e quantificazione delle suddette risorse presso l'INPS.
Art. 5
Priorità negli avvisi pubblici
1. Per l'annualità 2020 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere nelle procedure di evidenza pubblica attinenti a misure volte a favorire e salvaguardare l'occupazione e la professionalità dei lavoratori della Sardegna, una priorità per le imprese appartenenti alla filiera turistica della Sardegna.
Art. 6
Aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua
1. Per l'annualità 2020, al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali degli addetti del sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definiti i criteri, le modalità attuative e le risorse finanziarie per la concessione degli aiuti straordinari da parte dell'Assessorato competente in materia di lavoro.
Art. 7
Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna
1. È autorizzata la costituzione di strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono finalizzati alla concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese, in proporzione ai costi per gli addetti per l'annualità 2020, in misura non superiore ad euro 70.000.
3. I beneficiari degli interventi devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali.
4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo, concessi ai sensi del regolamento (UE) n°1407/2013 cosiddetto "de minimis", sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore ad anni cinque dalla data di erogazione, di cui almeno sei mesi a titolo di pre-ammortamento.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro d'intesa con l'Assessore competente in materia di programmazione, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definite le risorse, i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione del presente intervento.
Art. 8
Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 21.801.000, si fa fronte con le seguenti modalità:
a) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a euro 3.590.000 e all'articolo 4 pari a euro 1.711.000, mediante le risorse già nella disponibilità del bilancio della SFIRS, allocate presso l'INPS, rinvenute da economie derivanti dall'attuazione della legge regionale n. 3 del 2008;
b) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a euro 1.500.000, mediante le risorse programmate per le medesime finalità nel PO FSE, Asse III, Obiettivo tematico 10;
c) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a euro 15.000.000, mediante le risorse già nella disponibilità del bilancio della SFIRS di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/6 del 14 novembre 2019.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 marzo 2020
Solinas
Tabella A - Codici ATECO della filiera turistica
47.78.32
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Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
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49.32.20
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Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
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50.10.00
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Trasporto marittimo e costiero passeggeri "Traffico locale"
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55.10.00
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Alberghi
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55.20.10
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Villaggi turistici
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55.20.20
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Ostelli della gioventù
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55.20.51
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Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast
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55.20.52
|
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
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55.30.00
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Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
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56.10.11
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Ristorazione con somministrazione
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56.10.12
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Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
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56.10.30
|
Gelaterie e pasticcerie
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56.10.41
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Gelaterie e pasticcerie ambulanti
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56.10.42
|
Ristorazione ambulante
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56.30.00
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Bar e altri esercizi simili senza cucina
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77.11.00
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Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
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77.21.01
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Noleggio di biciclette
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77.21.02
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Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da riporto (inclusi i pedalò)
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77.21.09
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Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
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77.34.00
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Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
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79.11.00
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Attività delle agenzie di viaggio
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79.90.19
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Altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte delle agenzie di viaggio
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79.90.20
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Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
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91.02.00
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Attività di musei
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91.03.00
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Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
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93.21.00
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Parchi di divertimento e parchi tematici
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93.29.20
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Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
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