L'Assessore
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la L.R. 07.01.1977 n 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. 29.07.1998 n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";
Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
Vista la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 04.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
Considerato che con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 18 del 14.06.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
Vista l’Ordinanza n. 303 del 17.09.2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art. 18 comma 4 della Legge 157/92;
Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2020 del 03.08.2020, relativa al Calendario venatorio 2020/2021;
VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/11 del 24.08.2020, avente per oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”;
VISTO l’art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e 57/24 del 21.11.2018 avente per oggetto “Linee guida per le zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda” e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 avente per oggetto “Emergenza Covid-19. Censimenti faunistici primaverili della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico. Modalità speditiva censimento al canto per Pernice sarda e proroga consegna report censimenti delle tre specie. Integrazione Delib.G.R. n. 38/35 del 24.7.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 - Linee guida per le zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda”;
ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto dalle citate Delibere, ha avviato un piano di monitoraggio della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;
CONSIDERATO che lo studio effettuato nelle zone in concessione autogestita, tuttavia, non risulta sufficiente a fornire un quadro completo della popolazione sarda delle succitate specie su tutto il territorio regionale, perché incentrato su una ridotta percentuale di territorio;
RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad eseguire i censimenti su tutto il territorio regionale;
RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province e all’Università degli studi di Sassari, n. 937/Gab del 04.02.2020 “Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2020 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa all’Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 1173/Gab del 11.02.2020 “Direttive censimento 2020 per le specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico.”;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 12086 del 23.06.2020 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Censimento primaverile dei lagomorfi Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)”;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 12171 del 24.06.2020 la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto “Accordo di collaborazione tecnico scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna (Rep. n° 27 582 114 del 21 12 2018)”;
RICHIAMATE le note Assessoriali, trasmesse alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province e all’Università degli studi di Sassari, n. 6312/Gab del 07.07.2020 e n.6784/Gab del 21.07.2020 “Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento estivo 2020 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATE le note Assessoriali, trasmesse all’Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 6301/Gab del 07.07.2020 e n. 7610/Gab del 24.08.2020 “Censimento estivo Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATE le note Assessoriali n. 7899 del 01.09.2020 e n. 8002 del 04.09.2020, con le quali vengono trasmesse, alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province, all’Università degli studi di Sassari, all’Agenzia Forestas e al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale i valori minimi di densità per la stesura dei piani di prelievo;
AQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 18102 del 16.09.2020 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Censimento estivo di: Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre Sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Orictolagus cuniculus)”.
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 18155 del 17.09.2020 la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto “Accordo di collaborazione tecnico scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna (Rep. n° 27 582 114 del 21 12 2018)”, concernente i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda e Lepre sarda;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.18387 del 21.09.2020 la “Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) nei territori di libera attività venatoria” redatta dall’Agenzia Forestas;
DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell’art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinatorio;
RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;
RICHIAMATA la nota dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 6100/Gab del 01.07.2020, con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2020/2021 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 24.06.2020, facendo espresso riferimento alla disposizione programmatoria dei censimenti estivi su tutto il territorio regionale;
VISTO il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n. 33810 del 30.07.2020, nel quale l’Istituto si riserva di esprimere un motivato parere sulla Pernice sarda e sui lagomorfi in attesa dei risultati dei censimenti estivi;
CONSIDERATO che l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali;
CONSIDERATO che il citato parere ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;
RILEVATO che nei riguardi della modalità operativa indicata nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l’ISPRA ha manifestato apprezzamento per l’avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda in aree campione della Regione, auspicando che “un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall’approvazione del piano faunistico venatorio”;
DATO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico, nella seduta del 03.08.2020, ha deliberato che, su base volontaria, vengano conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASSL competente per territorio. I visceri prelevati di lepre o coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all’IZS o all’ASSL, quanto prima, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all’IZS o all’ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull’importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione;
ATTESO che analoghe esigenze sanitarie sono state esposte dal rappresentante dell’Assessorato della Sanità nella seduta del Comitato Regionale Faunistico del 23.09.2020;
RITENUTO CHE l’attività venatoria e i cacciatori svolgono la funzione di sentinella ambientale, e che la sorveglianza sanitaria passiva nelle specie selvatiche assume un ruolo di particolare importanza per il controllo di malattie anche a carattere zoonosico durante tutto l’arco dell’anno e per le quali tale attività è regolamentata dalla normativa vigente nazionale e regionale. Pertanto si ritiene importante che i cacciatori segnalino ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l’arco dell’anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all’IZS o al Servizio Veterinario della ASSL competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;
VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/2020 del 23.09.2020;
CONSIDERATO che l’Università degli studi di Sassari ha fornito l’elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e predisposto i relativi piani di prelievo per la nobile stanziale;
VALUTATA la pressione venatoria sull’intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio di perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. A/11 del 24.08.2020 con cui si fa riserva di integrare il Calendario venatorio per la Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico all’esito dei monitoraggi e dei piani di prelievo sia nelle zone in concessione autogestita sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dall’Agenzia Forestas);
DATO ATTO che, sono stati trasmessi a ISPRA i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia;
CONSIDERATO che i dati degli abbattimenti di Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico vengono trasmessi annualmente anche all’ISPRA;
CONSIDERATO opportuno disporre un monitoraggio costante degli abbattimenti, attraverso un sistema di comunicazione informatica entro 48 ore dall’abbattimento, al fine di conoscere il prelievo effettuato nelle singole giornate e corrispondere al parere ISPRA che richiede di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;
RICHIAMATO il documento redatto dall’Agenzia Forestas “Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) nel territorio di libera attività venatoria”, il quale indica per la Lepre sarda una densità estiva pari a 13,87 capi per chilometro quadrato e un prelievo sostenibile complessivo di 79.234 lepri, suggerendo un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;
ATTESO che, sulla base dei censimenti effettuati dall’Agenzia Forestas e dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, appare prudenziale concedere un carniere giornaliero di una lepre per cacciatore per due giornate, tenuto conto che tale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per la conservazione della popolazione di questo lagomorfo;
ATTESO che nelle autogestite che hanno svolto i censimenti, così come indicate dall’Università di Sassari, la densità media consente di attestare, con criterio prudenziale, un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;
ACCERTATO che nella discussione è emerso che lo stato di conservazione della specie Lepre sarda rilevato dai censimenti svolti nel 2020 è migliorato rispetto ai dati riportati nella Carta delle vocazioni faunistiche del 2005, nonostante il prelievo venatorio sia stato sempre esercitato sino alla stagione venatoria 2016/2017 e ripreso nella stagione venatoria 2019/2020;
RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all’esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, consentire il prelievo venatorio della Lepre sarda prevedendo prudenzialmente un carniere giornaliero di una Lepre sarda per cacciatore per due giornate e quindi, un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;
RICHIAMATO il documento, redatto dall’Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo “Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) nel territorio di libera attività venatoria” che indica per il Coniglio selvatico una densità estiva pari a 0,36 capi per chilometro quadrato e suggerisce che non venga realizzato alcun tipo di prelievo della specie visti gli esigui valori di consistenza stimata, stante la situazione sanitaria causata dalla Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD).
ATTESO che nelle autogestite che hanno svolto i censimenti, così come indicate dall’Università di Sassari, la densità media non consente il prelievo del Coniglio selvatico;
RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all’esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, non consentire il prelievo del Coniglio selvatico ai fini della sua conservazione;
RICHIAMATO il documento, redatto dall’Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo “Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) nel territorio di libera attività venatoria” da cui emerge una densità estiva media della Pernice sarda di 9,7 capi per chilometro quadrato;
PRESO ATTO della metodologia speditiva di rilevamento della pernice, stante le disposizioni precauzionali anti Covid, che hanno influito significativamente sull’organizzazione dei monitoraggi, determinando, verosimilmente una sottostima dei risultati;
CONSIDERATI i dati cinegetici della stagione venatoria 2019/2020, comunicati da oltre il 50% dei Comuni sardi e inviati all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente attraverso le Province e Città Metropolitana di Cagliari, secondo i quali il carniere complessivo regionale della pernice è stato pari a 2.700 capi per cui risulta pertanto ragionevole stimare che il prelievo complessivo, nella stagione 2019/2020, sia stato di circa 5.400 pernici su tutto il territorio dell’l’isola, in linea con i dati storicizzati;
ATTESO che, verosimilmente, il numero di cacciatori non è significativamente variato rispetto alla scorsa stagione venatoria;
RITENUTO che tali dati sono più che sufficienti per definire prudenzialmente il prelievo giornaliero di una Pernice sarda per due giornate di caccia, e quindi con un carniere stagionale di due pernici;
CONSIDERATO che tale prudenziale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per il buon esito del monitoraggio e della gestione faunistica e che al fine di valutare l’effettività degli abbattimenti, ogni singolo cacciatore provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all’indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando “nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato”, riportando nell’oggetto la dicitura “Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2020/2021”;
RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell’elenco allegato al presente decreto per farne parte integrante, non avendo dati di riferimento per l’omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo delle specie e che la preclusione all’attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce l’eventuale conservazione;
VISTA la Determinazione n.720 del 24.09.2020 (prot. n.18716) del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), avente per oggetto “Integrazioni al Calendario Venatorio della Regione Sardegna, annualità 2020-2021. Proponente: Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. Procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art.5 del DPR n.357/97 e s.m.i.”;
RILEVATO che, nella citata Determinazione del Servizio VIA si esprime giudizio positivo di valutazione di incidenza per l’integrazione al Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2020-2021, con le seguenti prescrizioni: 1) nei siti della rete Natura 2000 l’attività venatoria sulla Pernice sarda è consentita esclusivamente all’interno delle Autogestite di caccia dotate di piano di prelievo con esito positivo; 2) all’interno dei siti della rete Natura 2000 dovranno essere avviati monitoraggi specifici della specie Alectoris barbara al fine di costruire un quadro conoscitivo più completo e aggiornato possibile della popolazione della medesima specie;
Decreta
Per le suesposte argomentazioni, a parziale modifica e a scioglimento della riserva di cui al proprio Decreto (prot. n. 7602 A/11 del 24.08.2020), pubblicato sul BURAS del 27.08.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui prescrizioni devono intendersi quindi integralmente richiamate:
ART. 1) Il prelievo venatorio della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 4 ottobre 2020 e del 11 ottobre 2020 nel territorio libero della Regione Sardegna e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive, come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; il carniere massimo giornaliero è di una Lepre sarda per cacciatore, con limite stagionale di due Lepri sarde;
ART 2) Il prelievo venatorio della Pernice sarda è consentito nelle giornate del 4 ottobre 2020 e del 11 ottobre 2020 nel territorio libero della Regione Sardegna non ricadente nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; Il carniere massimo giornaliero è di una Pernice sarda per cacciatore, con limite stagionale di due Pernici sarde;
ART. 3) Non è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico;
ART. 4) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, in quanto non hanno effettuato i censimenti ovvero, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo negativi per entrambe le specie. Nelle autogestite l’attività venatoria è consentita esclusivamente per le specie o la singola specie contrassegnate/a con “SI” nella colonna di cui all’allegato 1.
ART. 5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle Autogestite che non hanno effettuato i censimenti, ovvero che, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo con risultanze negative, di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel territorio libero regionale;
ART. 6) Al fine di monitorare puntualmente il prelievo delle due specie in questione, ogni cacciatore dovrà inviare una mail, entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all’indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando “nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato”, riportando nell’oggetto la dicitura “Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2020/2021”;
ART. 7) Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di monitoraggio della West Nile Disease e di contribuire al campionamento, i cacciatori potranno consegnare, su base volontaria, i capi abbattuti della specie Cornacchia grigia ai servizi veterinari ATS competenti per territorio; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all’IZS o al Servizio Veterinario della ATS competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;
ART. 8) I cacciatori potranno segnalare ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l’arco dell’anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, su base volontaria, potranno essere conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte. Tali campioni dovranno essere conferiti all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASSL competente per territorio.
Lampis