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Legge n. 32 del 02/08/2018


Oggetto: Norme in materia funebre e cimiteriale.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.37 - Parte I e II del 09/08/2018

Data di Pubblicazione: 09/08/2018

Materie: LEGGI REGIONALI


 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

 

 

Capo I

 

Finalità, istituzioni e operatori

 

Art. 1

 

Finalità e oggetto

 

1. La presente legge disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

2. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

 

Art. 2

 

Compiti della Regione

 

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori compresi quelli dei loculi di cui all'articolo 34, comma 3;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le associazioni di categoria, le relative norme gestionali;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali, inclusi i percorsi formativi, per l'esercizio dell'attività funebre;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio.

 

Art. 3

 

Compiti dei comuni

 

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso d'indigenza del defunto o della famiglia, ovvero in caso di disinteresse, e il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il regolamento di polizia mortuaria definisce, in particolare:

a) l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) i turni di rotazione dei campi d'inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) la disciplina delle attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) le prescrizioni relative all'affidamento delle urne cinerarie;

f) le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS):

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. I comuni forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2, comma 1.

5. I comuni informano la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e riguardo alle imprese funebri operanti nel proprio territorio.

 

Art. 4

 

Compiti dell'ATS

 

1. L'ATS, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica;

b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 47 e 48;

c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

 

Art. 5

 

Attività funebre

 

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali o società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). La SCIA è corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni attestanti il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi, e attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), che sono definiti dalla Giunta regionale, conformandosi alle seguenti disposizioni:

a) disponibilità permanente e continua di mezzi, risorse e organizzazione adeguati quali:

1) almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani e altri articoli funebri e a ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si segnala di volere iniziare l'attività e regolarmente aperta al pubblico;

3) un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi e assunto con regolare contratto di lavoro, quando questa figura non corrisponde con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, a cui sono demandati i poteri direttivi e la responsabilità dell'attività funebre;

4) un minimo di quattro addetti con funzione di necrofori, assunti con regolare contratto di lavoro e in possesso dei previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte; il direttore tecnico, nel caso svolga anche funzioni di necroforo, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;

5) per l'apertura di altre sedi commerciali o filiali, i titolari dell'attività funebre garantiscono, per ogni sede, un addetto alla trattazione delle pratiche amministrative e commerciali, assunto con regolare contratto di lavoro, in possesso dei requisiti formativi, distinto dal personale già computato presso la sede principale;

b) i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 4) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità sia acquisita attraverso consorzi, centro servizi e contratti di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire, in via continuativa e funzionale, l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto autorizzato all'attività stessa. Tali contratti o adesioni ai consorzi, regolarmente registrati e depositati presso il comune ove si segnala di voler iniziare l'attività, esplicitano i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre; qualora i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 4), siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, è data evidenza in fase di presentazione della SCIA, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;

c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti, devono possedere:

1) fino a sedici contratti sottoscritti con imprese funebri: un minimo di otto addetti necrofori con regolare contratto di lavoro continuativo e tre auto funebri, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto;

2) per ogni contratto sottoscritto con imprese funebri successivo al sedicesimo, in aggiunta alla dotazione minima prevista al punto l), almeno un addetto necroforo assunto con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre ogni quattro contratti, nel rispetto di un criterio di proporzionalità del volume di lavoro richiesto.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse e articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge solo nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche o private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. È vietato svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali e i relativi servizi mortuari;

b) all'interno degli obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

5. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, di attività sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti, se non nel tramite di separazione societaria con proprietà diverse, da costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fatte salve le incompatibilità di cui al comma 5, le norme gestionali dei servizi mortuari, qualora esternalizzati, prevedono affidamenti a società o organizzazioni in grado di garantire l'espletamento dei servizi in affidamento e dunque dotate di adeguata disponibilità di personale, con consone garanzie fideiussorie e assoluta estraneità con i soggetti esercenti l'attività funebre e relativo personale. Nella gestione dei servizi mortuari, previa concertazione in sede regionale come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono garantite adeguate forme di controllo.

7. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e società che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

8. La Regione istituisce un elenco, consultabile con strumenti di ricerca telematici, delle imprese esercenti l'attività funebre e dei direttori tecnici addetti alla trattazione degli affari.

 

Art. 6

 

Deroghe per i comuni montani

 

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa la deroga al regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.

 

Capo II

 

Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

 

Art. 7

 

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) resto mortale o indecomposto: il cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero vent'anni di tumulazione stagna;

d) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso; è colui che compila la denuncia della causa di morte;

e) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per la tutela della salute in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio; nei presidi ospedalieri la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

f) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e in generale, di trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

g) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

h) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

i) feretro: il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione;

j) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

k) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

l) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;

m) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite procedimento termico, in ceneri;

n) trasporto funebre: il trasferimento di una salma, cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione o verso l'estero, nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato;

o) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

 

Art. 8

 

Accertamento di morte

 

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Nel caso in cui non si proceda all'espianto di organi, dopo la dichiarazione e l'avviso di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

3. L'accertamento di morte è effettuato non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, comunque, non oltre le 30 ore.

 

Art. 9

 

Denuncia della causa di morte

 

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante, o da chi lo sostituisce, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

 

Art. 10

 

Periodo di osservazione

 

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma è mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale è assicurata adeguata sorveglianza.

2. Salve le eccezioni previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione la salma non è sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.

6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

 

Art. 11

 

Trasferimento durante il periodo di osservazione

 

1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, può essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.

3. Nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

 

Art. 12

 

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

 

l. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa

umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS.

 

Art. 13

 

Tanatoprassi e tanatocosmesi

 

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 

Art. 14

 

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

 

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i familiari o gli altri aventi titolo, ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

 

Capo III

 

Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

 

Art. 15

 

Strutture obitoriali

 

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il locale destinato all'accoglimento ed osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione, anche a distanza, per la sorveglianza delle salme ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o, previa apposita convenzione, presso cimiteri di altri comuni vicini, presso ospedali o presso altri istituti.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

 

Art. 16

 

Casa funeraria

 

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione della salma;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi delle case funerarie sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

3. Le case funerarie sono ubicate ad una distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e rispondono ai seguenti requisiti minimi generali:

a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

1) accoglimento e controllo della salma durante il periodo di osservazione;

2) esecuzione dei trattamenti consentiti;

3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;

4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;

5) celebrazione del commiato;

b) ulteriori locali richiesti:

1) servizi igienici per il personale;

2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;

c) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

d) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

e) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

f) impianto di illuminazione di emergenza;

g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;

h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

4. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

5. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti dall'articolo 17 per la sala del commiato.

6. L'apertura della casa funeraria con la presenza dei relativi operatori è garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, e in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.

 

Art. 17

 

Sala del commiato

 

1. La sala del commiato è la sala destinata, a richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. La sala del commiato ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a 3 metri fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

5. La gestione della sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'ATS.

 

Capo IV

 

Trasporto funebre

 

Art. 18

 

Trasporto funebre

 

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio-assistenziale dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente dal personale incaricato dalla struttura, che a nessun titolo può essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa.

 

Art. 19

 

Caratteristiche delle casse

 

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).

 

Art.20

 

Iniezioni conservative

 

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, con personale formato, previa frequenza di specifici corsi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d). In alternativa tale trattamento è eseguito da personale a ciò delegato dall'ATS.

4. Sono vietati i trattamenti conservativi a base di formaldeide.

 

Art. 21

 

Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

 

1. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro verifica l'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere; l'addetto al trasporto funebre dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

 

Art. 22

 

Trasporto di ossa e di ceneri

 

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

 

Art. 23

 

Autorizzazione al trasporto funebre

 

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto avvisa il comune di destinazione.

 

Art. 24

 

Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

 

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la loro pulizia e sanificazione.

 

Art. 25

 

Prodotti del concepimento

 

1. L'azienda sanitaria competente rilascia il nullaosta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere eseguito a cura dei familiari con mezzi propri.

 

Capo V

 

Trasporto internazionale

 

Art. 26

 

Trasporto funebre tra stati

 

1. I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie da esso previste.

2. I cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere è estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione verso uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nullaosta dell'autorità consolare dello stato verso il quale il cadavere è diretto.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'ATS.

 

Capo VI

 

Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

 

Sezione I

 

Costruzione, requisiti e servizi dei cimiteri

 

Art. 27

 

Costruzione dei cimiteri

 

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto n. 1265 del 1934, ogni comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri comuni, almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dal comune previo parere dell'ATS.

 

Art. 28

 

Gestione dei cimiteri

 

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Salva la deroga prevista dall'articolo 6, la gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato e le relative variazioni.

 

Art. 29

 

Area di rispetto

 

1. L'area di rispetto, definita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto;

d) le attività di culto.

 

Art. 30

 

Requisiti minimi

 

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo d'inumazione;

b) un campo d'inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

 

Sezione II

 

Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

 

Art. 31

 

Diritto di sepoltura

 

1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25;

f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

 

Art. 32

 

Identificazione della sepoltura

 

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

 

Art. 33

 

Inumazione

 

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

 

Art. 34

 

Tumulazione

 

1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. È ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Se la tumulazione è eseguita in loculo areato, il periodo di conservazione è abbreviato a dieci anni.

 

Art. 35

 

Sepoltura privata nel cimitero

 

1. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. È vietata la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

 

Sezione III

 

Esumazioni ed estumulazioni

 

Art. 36

 

Esumazioni

 

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofìsiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ATS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

 

Art. 37

 

Estumulazione

 

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.

 

Art. 38

 

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

 

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), nel qual caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È, inoltre, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi o di altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

3. Per la traslazione delle ceneri o dei resti di un congiunto all'interno di un unico loculo è sufficiente l'autorizzazione della maggioranza degli eredi aventi diritto, se non è stata manifestata la volontà del defunto.

 

Sezione IV

 

Tumulazioni extracimiteriali

 

Art. 39

 

Cappella privata fuori dal cimitero e cimiteri particolari

 

1. La cappella privata e gentilizia costruita fuori del cimitero è destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle sono approvati dal comune in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ATS e l'ARPAS.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private e gentilizie rispondono ai requisiti prescritti dalla normativa vigente o per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private e gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 25 metri e massimo di 50 metri dal perimetro della costruzione, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. La costruzione delle cappelle private e i cimiteri particolari non aperti al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

 

Art. 40

 

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

 

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

 

Sezione V

 

Cremazione e destinazione delle ceneri

 

Art. 41

 

Cremazione

 

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

 

Art. 42

 

Crematori

 

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).

 

Art. 43

 

Autorizzazione alla cremazione

 

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.

2. La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

 

Art. 44

 

Registro per la cremazione

 

1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

 

Art. 45

 

Consegna e destinazione delle ceneri

 

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.

5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.

6. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

7. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

8. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 44 sono annotati:

a) il numero progressivo e la data;

b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) la modalità di espressione della volontà;

d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

9. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

10. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

 

Art. 46

 

Dispersione delle ceneri

 

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

2. La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.

4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

 

Capo VII

 

Norme comuni

 

Art. 47

 

Trattamenti particolari

 

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ATS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento. A tal fine il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ATS e al comune.

 

Art. 48

 

Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

 

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'ATS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

 

Art. 49

 

Sanzioni

 

1. I comuni e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Fatta salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative come di seguito determinate:

a) le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e 6 dell'articolo 5, degli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000;

b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;

c) il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 45 e 46, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

3. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, e fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli anche posizionandosi in aree cimiteriali e zone di rispetto o nelle strutture sanitarie o a distanza inferiore a 50 metri dalle medesime, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva è, inoltre, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

 

Art. 50

 

Disciplina transitoria

 

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa superficie come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 si adeguano ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini da esse stabiliti.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 44 e adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e successive modificazioni.

 

Art. 51

 

Abrogazioni

 

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è abrogato.

 

Art. 52

 

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 53

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Buras.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018

Pigliaru