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Legge n. 28 del 07/10/2013


Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.46 - Parte I e II del 10/10/2013

Data di Pubblicazione: 10/10/2013

Materie: URBANISTICA, LEGGI REGIONALI


 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Proroga ed estensione di termini

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 (Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni), le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "trentasei mesi".

 

2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite.

 

Art. 2

 

Modifiche alle disposizioni in materia di sottotetti

 

1. Dopo il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2011, che ha modificato l'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
"
1 bis) le parole "l'altezza media ponderale di" sono sostituite con le parole: "un'altezza media ponderale uguale o maggiore a".".

 

Art. 3

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, addì 7 ottobre 2013

Cappellacci