Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni di carattere istituzionale e organizzativo
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
1. Alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 26 bis:
1) nel comma 5 le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;
2) nel comma 6 le parole ", previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;
b) nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 27 le parole "per lo svolgimento delle funzioni di consulente" e le parole "secondo comma del" sono soppresse.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, in materia di accordo di programma tra pubbliche amministrazioni
1. Le lettere da b) ad e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), sono soppresse.
Art. 3
Trattamento economico del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 (Sistema integrato degli interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), le parole "nella misura del 50 per cento" sono soppresse (missione 01 - programma 01 - titolo 1).
2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), le parole "nella misura del 50 per cento" sono soppresse (missione 01 - programma 01 - titolo 1).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65.000 per l'anno 2023 e ad euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte per gli anni 2023-2025 con le risorse già iscritte per tali finalità nel bilancio del Consiglio regionale 2023-2025 e, a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2023 in materia di trattamento economico dei consiglieri comunali
1. All'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
b) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto al comma 4, per sostenere la maggiore spesa derivante dall'incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali sino al raggiungimento della misura di cui al comma 1 o a quella inferiore determinata con la deliberazione di cui al comma 2, i comuni possono impiegare le proprie eventuali economie di competenza di ciascun anno delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e seguenti della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), a decorrere dall'anno 2023.".
Art. 5
Disposizioni in materia di permessi ed assenze dei componenti degli organi degli enti locali
1. Negli enti locali della Sardegna i permessi di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono elevati da 24 a 48 ore per i componenti degli organi esecutivi e da 48 a 96 ore per i sindaci. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse trasferite agli enti locali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007).
Art. 6
Attività istituzionali dell'Autorità di gestione ENI CBC MED
1. Le risorse rinvenienti dalla chiusura del programma ENPI CBC MED 2007-2013, pari ad euro 1.981.000 sono riversate alle entrate regionali (titolo 3 - tipologia 500) per essere destinate, nell'anno 2023, al finanziamento di spese correnti o di investimento coerenti con le finalità istituzionali dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020, quantificate, rispettivamente, in euro 281.000 (missione 19 - programma 02 - titolo 1) ed euro 1.700.000 (missione 19 - programma 02 - titolo 2).
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura e pesca
Art. 7
Disposizioni a sostegno del comparto agricolo
1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) la parola "cofinanziamento" è sostituita dalla parola "finanziamento" e le parole "PSR 2014-2020" sono sostituite dalle parole "PSR 2014/2022".
2. È ammessa la rendicontazione di lavori realizzati "in economia" dal soggetto danneggiato per i danni alle attività agricole relativi all'alluvione dei giorni 10 e 11 ottobre 2018, utilizzando personale e mezzi della propria azienda per la rimessa in pristino delle infrastrutture produttive dell'attività. Il soggetto danneggiato dichiara la particolarità dell'attività produttiva svolta, la specificità dei lavori da eseguire e l'impossibilità di reperire nel proprio territorio imprese con attrezzature idonee e lavoratori professionalmente esperti e con precedenti esperienze lavorative nei settori relativi alle opere da realizzare.
3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), le parole "dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale n. 3 del 2022.".
4. Ai maggiori oneri derivanti dalla modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2022, come introdotta dal comma 3 del presente articolo, stimati entro il limite massimo di spesa di euro 10.000.000, si fa fronte per l'anno 2023 con le risorse nella disponibilità dell'Agenzia LAORE derivanti da economie di interventi già conclusi e finanziati dalle leggi regionali: 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), articolo 11; 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), articoli 22, 27 e 28; n. 3 del 2022, articolo 9, commi 7 e 8; 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), articolo 6, comma 10 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) da riversare all'entrata del bilancio regionale (titolo 03 - tipologia 500).
Art. 8
Disposizioni in materia di aiuti per il pagamento di premi assicurativi e autorizzazione all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia LAORE
1. Al fine di garantire le risorse destinate agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi relativi alla campagna 2023 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 9.491.969,69 a favore dei Consorzi di difesa (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse sussistenti nel bilancio dell'Agenzia LAORE di cui:
a) euro 6.841.969,69 iscritte nel conto della competenza 2023 in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1 del bilancio dell'Agenzia LAORE per il riversamento all'Amministrazione regionale, in quanto economie realizzate in attuazione dei controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici e del programma aggiuntivo di miglioramento della pecora sarda;
b) euro 2.650.000 quale quota parte delle economie relative agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2018, certificate come risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE.
3. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive l'Agenzia LAORE è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'incremento della propria dotazione organica nella misura di n. 18 unità di categoria D e n. 18 unità di categoria C esclusivamente mediante lo scorrimento della graduatoria LAORE. La capacità assunzionale dell'Agenzia è conseguentemente incrementata in misura corrispondente. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.750.000 annui, si fa fronte per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse già stanziate per tali finalità nella tabella D allegata alla legge regionale n. 1 del 2023 e, a decorrere dall'anno 2024, mediante le risorse del bilancio dell'Agenzia LAORE Sardegna destinate a tali finalità (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
Art. 9
Assegnazione di comprensori irrigui ai consorzi di bonifica
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), in riferimento al Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) e al servizio settoriale agricolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previo accordo tra gli enti interessati, sono assegnati ai consorzi di bonifica i comprensori irrigui gestiti da comuni e province e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), sono ridelimitati i comprensori di bonifica dei consorzi.
Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia finanziaria e di trattamento economico dei membri del consiglio, dei delegati e dei presidenti dei consorzi di bonifica
1. Nella legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, così come stabilita all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023).";
b) al comma 1 dell'articolo 30 le parole "così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000" sono sostituite dalle seguenti: "così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022)";
c) al comma 2 dell'articolo 30 le parole "così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000" sono sostituite dalle seguenti: "così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2022".
Art. 11
Ulteriori interventi a favore degli istituti tecnici e professionali agrari
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 a favore degli istituti tecnici e professionali agrari della Sardegna per l'ammodernamento delle aziende agricole di loro proprietà (missione 16 - programma 01 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le modalità attuative dell'intervento. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2017, certificate come vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE.
Art. 12
Ulteriori interventi a favore dell'organizzazione di manifestazione fieristiche di interesse zootecnico
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 50.000 a favore del Comune di Ozieri per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse zootecnico (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2017, certificate come risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE.
Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994, in materia di usi civici, impianti di energie rinnovabili e istituzione di un tavolo tecnico
1. Alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 5 bis dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis 1. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di Piani di riordino fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, anche se non ancora approvati ai sensi dell'articolo 28, ma le cui opere di infrastrutturazione siano state realizzate antecedentemente al 5 luglio 2006.";
b) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
"Art. 17 bis (Mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili)
1. Per l'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è obbligatorio richiedere il parere del comune in cui insistono le aree individuate, il quale si esprime, con delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, un tavolo tecnico interassessoriale, a supporto degli Uffici regionali, per la riforma organica dell'intera materia degli usi civici in Sardegna con particolare riguardo alla legge regionale n. 12 del 1994.
3. Il tavolo tecnico interassessoriale di cui al comma 2 è presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è composto da:
a) un dirigente per ciascuno degli Assessorati regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente, beni culturali, enti locali;
b) un docente universitario competente nelle materie oggetto di discussione, nominato dai vertici dell'Ateneo per ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari;
c) almeno un rappresentante per ciascun ordine professionale coinvolto in materia di usi civici;
d) due componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio medesimo in modo tale da garantire la parità di genere;
e) i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.
Art. 14
Completamento degli interventi delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.700.000 in conto delle disponibilità recate dalla missione 16 - programma 01 - titolo 2 per il completamento degli interventi delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) delle annualità 2019 e 2020 del PSR Sardegna 2014-2022 - Organismo pagatore regionale ARGEA Sardegna.
Art. 15
Progetto di ricerca e sviluppo sperimentale sulle biomasse vegetali
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), già impegnate a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione del progetto Cistus di ricerca e sviluppo sperimentale da parte del Centro di competenza RESTART presso il Consorzio universitario UniNuoro, sono destinate, per l'anno 2023, a favore del Dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Sassari. Ciò al fine di realizzare un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale concernente il trattamento di biomasse vegetali provenienti dalla pulizia del sottobosco delle sugherete per la produzione di alimentari e nutraceutici con l'utilizzo di materiali di risulta e di "fine ciclo" come supplemento alimentare animale e ammendante organico dei suoli e con riduzione delle emissioni di GHC.
Art. 16
Disposizioni in materia di pesca a strascico
1. Per ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino-costiero e al fine di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 per la riconversione delle imbarcazioni fino a 30GT (gross tonnage) esercitanti l'attività di pesca a strascico verso sistemi alternativi. Ai titolari di imbarcazioni abilitate che abbiano esercitato per almeno due degli ultimi tre anni l'attività di pesca a strascico e che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca sono riconosciuti:
a) una indennità di riconversione nella misura del 75 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV, tabella 1, del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nel limite complessivo di spesa di euro 150.000 (missione 16 - programma 02 - titolo 1);
b) un finanziamento in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, e nel limite complessivo di spesa di euro 850.000, per il programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso (missione 16 - programma 02 - titolo 2).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1. Ai relativi oneri, pari a euro 1.000.000, si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso degli anni 2017 e 2018, certificate come risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE.
Art. 17
Misure di sostegno dei Fisheries local action group (FLAG)
1. Le spese sostenute dai Fisheries local action group (FLAG) della Sardegna al fine di dare attuazione all'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021, sono riconosciute previa stipula, entro il termine di conclusione delle attività, di un'apposita convenzione che stabilisca le modalità per la corretta gestione finanziaria (missione 16 - programma 02 - titolo 1).
Art. 18
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018 in materia di guida professionale di pesca
1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca) è aggiunto il seguente:
"Art. 4 bis (Guida professionale di pesca)
1. È istituita la figura della guida professionale di pesca, caratterizzata da:
a) lo svolgimento per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, dell'attività di accompagnamento e assistenza alle persone nell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa, al fine di promuoverne l'esercizio corretto, favorendo la fruizione turistica del territorio regionale;
b) l'iscrizione ad un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.".
Capo III
Disposizioni in materia di sport, cinema, editoria, spettacolo, beni culturali e istruzione
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 in materia di concessione di agevolazioni, di contributi e di Albo regionale delle società sportive
1. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la lettera c bis) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"c bis) il Presidente del Comitato regionale Sardegna del CIP (Comitato italiano paralimpico), o un suo delegato";
b) all'articolo 8:
1) al comma 1 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport";
2) al comma 4 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport";
c) l'articolo 9 è abrogato e ogni qualvolta la legge rinvia all'Albo regionale delle società sportive il riferimento deve intendersi al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche";
d) nel comma 1 dell'articolo 22 le parole "destinando almeno il 20 per cento dello stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01" sono soppresse;
e) nel comma 3 dell'articolo 37 le parole "dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport";
f) al comma 1 dell'articolo 38 le parole "pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06" sono soppresse;
g) dopo il comma 3 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"3 bis. A decorrere dall'anno 2023, il contributo stanziato a favore del Comitato regionale Sardegna del CONI è stabilito in euro 400.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1).";
h) dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"Art. 38 bis (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato italiano paralimpico (CIP))
1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo a sostegno delle iniziative promosse o organizzate dal Comitato regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, per un ammontare massimo del 25 per cento, a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate. Il contributo è determinato in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 06 - programma 01 - titolo 1). Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il contributo è stabilito nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità, con la legge di bilancio, nella missione 06 - programma 01 - titolo 1.".
Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2008 in materia di finanziamenti agli atleti diversamente abili
1. Alla lettera b) del comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) dopo le parole "è destinata" è aggiunto il seguente periodo: ", per il 50 per cento agli atleti diversamente abili, anche a titolo individuale, residenti in Sardegna che si distinguono per il merito sportivo in tornei nazionali ed internazionali, per il rimborso delle spese documentate per la partecipazione a tali tornei e per il restante 50 per cento.".
Art. 21
Interventi a sostegno delle associazioni e società di volley
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 600.000 a favore delle associazioni e società sportive, con sede operativa in Sardegna, per la partecipazione ai campionati di serie A di volley, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 06 -programma 01 -titolo 1).
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di sviluppo del cinema, concessione di contributi, Commissione tecnico-artistica e Consulta regionale per il cinema
1. Alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'articolo 7 è così sostituito:
"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)
1. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, la Regione concede contributi non superiori al 35 per cento del costo complessivo dell'opera ovvero prestiti a tasso agevolato. La misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa europea.";
b) all'articolo 11:
1) i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
"1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:
a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220), e successive modifiche ed integrazioni, ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico, ovvero che abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;
b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 203 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico, ovvero che abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;
c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 203 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico ovvero che abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;
d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna;
e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.
Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo possono essere nominati, con le medesime modalità, commissari supplenti i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza.
2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema.";
2) nel comma 3 le parole "e non possono essere immediatamente riconfermati" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere confermati per egual periodo, per una volta";
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è così sostituito:
"2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9, sulla base dei criteri stabiliti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 23.";
2) il comma 3 è abrogato;
d) l'articolo 22 è così sostituito:
"Art. 22 (Stati generali del cinema)"
1. Con cadenza triennale, l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del cinema al fine di favorire un confronto tra l'Amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.
2. Fanno parte degli Stati generali di cui al comma 1:
a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che li presiede;
b) i rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;
c) i rappresentanti delle associazioni di categoria riconosciute dal Ministero della cultura legalmente costituite da almeno due anni e operanti in Sardegna;
d) gli esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui all'articolo 15, comma 1;
e) il direttore generale della Direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;
f) il direttore e il presidente della Fondazione Sardegna Film Commission.";
e) all'articolo 24:
1) la rubrica è così sostituita: "Monitoraggio";
2) il comma 1 è abrogato;
f) il comma 2 dell'articolo 26 è così sostituito:
"2. Le risorse disposte a favore della presente legge, stabilite con legge di bilancio, sono destinate prioritariamente, per una quota non inferiore al 60 per cento, agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 9.".
Art. 23
Scorrimento delle graduatorie dei progetti idonei di sceneggiature e cortometraggi e promozione del settore della cinematografia
1. Una quota pari a euro 250.000 delle risorse destinate, per l'anno 2023, dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Bilancio di previsione 2023-2025) alle finalità di cui agli articoli 5, 6 e 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15 del 2006 è destinata:
a) quanto a euro 80.000 allo scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2022 per lo sviluppo di sceneggiature finalizzate alla realizzazione di lungometraggi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2006 (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
b) quanto a euro 170.000 allo scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2022, relativi all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2006, limitatamente alle persone giuridiche, e all'integrazione dei contributi assegnati in forma ridotta ai beneficiari del medesimo articolo, per esaurimento delle risorse (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 414.000 per le imprese cinematografiche e per la promozione della cultura cinematografica, e la somma di euro 450.000 per la distribuzione e diffusione (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
Art. 24
Differimento di termini in materia di progetti cinematografici
1. Il termine per il completamento della realizzazione dei progetti non conclusi già individuati dall'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), è differito al 31 ottobre 2023. Il differimento è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1998 in materia di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica
1. Nella legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Acquisto di copie di opere editoriali)
1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, interviene a sostegno dell'attività editoriale di aziende, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attraverso l'acquisto di copie di opere.";
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzati alla pubblicazione dell'opera)
1. Agli editori con sede legale ed operativa in Sardegna è concesso un contributo per le spese di funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzato alla pubblicazione dell'opera, qualora utilizzino aziende tipografiche o di servizi specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.
2. Il contributo:
a) non può essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e, comunque, non può eccedere la somma di euro 7.000 per opera;
b) in quanto aiuti di Stato, è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento dell'Unione europea n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".";
c) all'articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può provvedere alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore.";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con direttiva dell'Assessore possono essere individuate le opere di particolare valore, anche con riguardo a quelle che non abbiano sufficienti spazi di mercato per l'Amministrazione regionale.";
d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Deposito delle opere)
1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo è depositata presso la Biblioteca regionale e presso la Biblioteca del Consiglio regionale. Qualora l'edizione sia esclusivamente in formato digitale, l'editore procede al deposito delle copie digitali.";
e) al comma 1 dell'articolo 19:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 20 centesimi di euro a copia per l'abbattimento dei costi di prestampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie;";
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) 15 centesimi di euro a copia per la riduzione dei costi e il miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie e comunque per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.";
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I contributi previsti dal presente articolo, in quanto aiuti di Stato, sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento dell'Unione europea n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".";
f) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo è depositata presso la Biblioteca regionale e presso la Biblioteca del Consiglio regionale.".
Art. 26
Cessazione dell'efficacia del Regolamento dei servizi della Biblioteca regionale
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce le modalità di funzionamento, le attività ed i servizi della Biblioteca regionale. Essa è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della deliberazione definitiva di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 177 (Regolamento dei servizi della Biblioteca regionale) cessa di avere efficacia.
Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di Consorzio per la pubblica lettura "Satta" e Consorzio per la promozione degli studi universitari
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte, i commissari incaricati della liquidazione dei Consorzi e responsabili della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, sono autorizzati a trasformare i consorzi di cui al comma 1 in fondazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile.".
Art. 28
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1993 in materia di espressione del parere della Commissione
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia)", dopo le parole "sentita la competente Commissione consiliare", sono aggiunte le seguenti: "che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere".
Art. 29
Integrazioni alla legge regionale n. 64 del 1986 in materia concessione di contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali
1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), è inserito il seguente:
"Art. 2 bis 1 (Semplificazione del procedimento)
1. Ai fini della semplificazione del procedimento, le risorse di cui agli articoli 2 e 8 a sostegno degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere erogate anche per il tramite delle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali di appartenenza di cui all'articolo 2 bis.
2. Per l'attuazione della presente legge possono essere utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi e i costi standard previsti dai regolamenti europei.".
Art. 30
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017
in materia di contributi per spettacoli dal vivo
1. Nel comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente per materia" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del direttore del servizio competente.".
Art. 31
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2023 in materia di didattica e adeguamento locali ex Manifattura Tabacchi
1. Nell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nei commi 15 e 18 le parole "titolo 2" sono sostituite con le parole: "titolo 1";
b) nel comma 21 dopo le parole "di particolare rilevanza sul territorio regionale" sono aggiunte le seguenti: "e nazionale";
c) il comma 30 è così sostituito:
"30. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 a favore del Centro servizi culturali di Cagliari della Società umanitaria - Cineteca sarda, quale finanziamento delle opere necessarie all'adeguamento dei locali siti presso il corpo E del complesso ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per le opere già realizzate nel corso degli anni 2022 e 2023 (missione 05 - programma 02 - titolo 2).".
Art. 32
Interventi in materia di istruzione, eventi e beni culturali
1. Le risorse regionali impegnate in favore delle Fondazioni ITS della Sardegna per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviati sulla base della programmazione annuale deliberata dalla Giunta regionale possono essere utilizzate dalle medesime fondazioni anche per il finanziamento dei percorsi da avviarsi negli anni successivi a quello di programmazione (missione 04 - programma 02 - titolo 1).
2. Al fine di garantire il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli privi delle risorse necessarie per portare a compimento il loro ciclo di istruzione universitario è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 1.268.000 destinata al finanziamento delle borse di studio universitarie (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
3. A decorrere dall'anno 2023 il contributo previsto dall'articolo 11, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), e successive modifiche ed integrazioni, è destinato a sostenere le spese di funzionamento del Comitato Sardegna grandi eventi, la cui composizione è integrata con due componenti designati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nomina i componenti del comitato di propria competenza e definisce i criteri e le modalità di attribuzione del contributo (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 170.000 per la concessione di contributi destinati a festival letterari (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Ai relativi oneri si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, iscritta per il medesimo anno in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale.
5. Il contributo di euro 3.000.000 per l'anno 2019 previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), per i lavori di ristrutturazione e sistemazione del sagrato e delle relative pertinenze della Parrocchia di Sant'Anna sita in Cagliari è così ripartito:
a) quanto ad euro 270.000 a favore della Parrocchia di Sant'Anna per le spese di progettazione e indagine conoscitiva;
b) quanto ad euro 2.730.000 a favore del Comune di Cagliari per i lavori di ristrutturazione e sistemazione (missione 05 - programma 01- titolo 2).
6. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore somma di euro 50.000 a favore del Comune di Sassari per il sostenimento delle spese di gestione del Padiglione Tavolara (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
7. È autorizzata, per l'anno 2023, la somma di euro 100.000 a favore della Fondazione Giorgio Asproni, di cui alla legge regionale 1° aprile 2010, n. 7 (Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni), con sede nel Comune di Bitti, a titolo di partecipazione della Regione al relativo fondo di dotazione (missione 05 - programma 02 - titolo 3).
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 si fa fronte mediante pari riduzione, per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023, concernente la tabella A, rubrica Pubblica istruzione, Pinacoteca del Carmelo Sassari e iscritta per il medesimo anno in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1.
9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 30.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le attività del centro regionale di documentazione (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Ai relativi oneri si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, lettera c), della legge regionale n. 3 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, iscritta per il medesimo anno in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1.
Art. 33
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018 in materia di certificazione linguistica
1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) dopo le parole "comma 5" sono aggiunte le seguenti: "a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui all'articolo 8, comma 9. In attesa di tale completamento, tale conoscenza è autocertificata.".
Capo IV
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di procedure di selezione, funzioni dell'ARES, liquidazione dell'ATS e disposizioni varie
1. Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 3:
1) le lettere a) e b) del comma 3 sono così sostituite:
"a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di forniture e servizi nei limiti di cui all'articolo 62 del medesimo decreto. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, possono essere previste deroghe in fase di pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza;
b) gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario regionale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole aziende e di piani approvati dalla Giunta regionale che, previa definizione di indici di sofferenza per ciascuna Azienda del Servizio sanitario regionale, individua obbligatoriamente la priorità per lo svolgimento delle procedure. Una disciplina è definita non in sofferenza quando la pianta organica riferita al Piano dei fabbisogni triennali in vigore é coperta tra l'80 ed il 100 per cento. La carenza di organico compresa tra l'80 ed il 50 per cento definisce la disciplina carente. La carenza di organico al di sotto del 50 per cento definisce la disciplina gravemente carente. Le Aziende sanitarie possono attivare autonomamente le selezioni a tempo determinato per coprire i posti vacanti in attesa delle procedure concorsuali centralizzate;";
2) il comma 6 è così sostituito:
"6. Contestualmente all'istituzione di ARES, l'ATS è posta in liquidazione. La gestione liquidatoria di ATS è competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data della sua costituzione e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse aree socio-sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. Per l'espletamento di tutte le attività la gestione liquidatoria di ATS si avvale, di norma, del personale di ARES e, ove necessario, di ulteriori figure attraverso la stipula di apposite convenzioni. Il Commissario liquidatore di ATS è nominato dalla Giunta regionale. Agli oneri relativi all'attività liquidatoria di ATS si fa fronte con risorse ulteriori rispetto a quanto previsto, con riferimento alla Regione Sardegna, dall'intesa Stato-regioni concernente il riparto del fabbisogno sanitario standard.";
b) dopo il comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
"5 bis. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, i direttori sanitari e amministrativi di ARES, di AREUS, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 2. Ai dirigenti così individuati spetta la retribuzione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/31 del 30 dicembre 2021, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/23 del 24 marzo 2022.";
c) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nelle more del completamento del processo di razionalizzazione e attivazione dei nuovi modelli organizzativi, al fine di garantire la funzionalità della rete pediatrica, con particolare riferimento all'assistenza da prestarsi in urgenza delle specialità di oncoematologia pediatrica e del Centro trapianti midollo osseo, tali strutture sono attribuite all'ARNAS Brotzu.";
d) il comma 1 dell'articolo 30 è così sostituito:
"1. L'autorità competente per il rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), è individuata nell'Azienda socio-sanitaria locale territorialmente competente in relazione alla località di svolgimento della pratica radiologica. Con provvedimento del direttore generale della ASL è designato il soggetto titolare del procedimento di autorizzazione, che presiede l'organismo tecnico territorialmente competente per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i tempi e le modalità di attuazione dell'intervento di cui all'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale n. 24 del 2020, come introdotto dal presente articolo.
Art. 35
Misure per sopperire alla carenza di personale sanitario
1. Al fine di sopperire alla carenza di personale medico e infermieristico e di limitare il ricorso alle esternalizzazioni:
a) per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità, relativo al triennio 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale la tariffa oraria può essere aumentata a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Nel rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e ferma restando la compatibilità finanziaria, ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sulla base degli indirizzi regionali. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 hanno carattere temporaneo e si applicano fino al termine dello stato emergenziale che si considera concluso con la saturazione dei piani triennali di fabbisogno di personale.
3. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), dopo le parole "continuità assistenziale" sono aggiunte le seguenti: "eventuali economie realizzate dalle aziende possono essere redistribuite sulla base dei fabbisogni rappresentati".
Art. 36
Modalità di assunzione di nuovo personale da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES)
1. Prima di avviare nuovi concorsi per l'assunzione di personale sanitario, tecnico e amministrativo, l'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna attiva prioritariamente le procedure di mobilità del personale già in organico, la stabilizzazione del personale precario e l'utilizzo delle graduatorie ancora valide, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 37
Potenziamento dei servizi sanitari
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Regione è autorizzata a stipulare accordi con altri Paesi ai fini dell'acquisizione di personale medico.
2. Per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.000.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1) da destinare alle Aziende del servizio sanitario regionale per assicurare servizi accessori e complementari a quelli di cui al comma 1; tali servizi sono declinati in appositi accordi attuativi.
Art. 38
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2022 in materia di individuazione di termini di conclusione dei procedimenti
1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), le parole "adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.
Art. 39
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.
Art. 40
Destinazione di risorse per servizi di assistenza primaria
1. Al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio, le risorse di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2023, pari a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate, per i medesimi anni, all'integrazione del finanziamento dell'Accordo integrativo regionale (AIR) da approvarsi a seguito di quanto previsto nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincia autonome di Trento e di Bolzano del 28 aprile 2022 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).
Art. 41
Ulteriori misure di sostegno al Servizio di emergenza-urgenza
1. È autorizzata, per l'anno 2023, in favore di AREUS, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 per il riconoscimento dei servizi resi nell'anno 2020 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 16 settembre 2019, n. 16 (Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)), (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
Art. 42
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2022in materia di funzionamento del Nucleo tecnico e dei gruppi di verifica
1. Nel comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2022 dopo le parole "Nucleo tecnico" sono aggiunte le parole "e dei gruppi di verifica".
Art. 43
Dispositivi protesici extra LEA
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 per la fornitura di dispositivi protesici extra LEA e per far fronte ad esigenze assistenziali inderogabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n 20 del 2019 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
Art. 44
Misure in materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie di attività di screening
1. In caso di sospetto diagnostico di patologia neoplastica è attivato il codice di esenzione temporanea dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le persone portatrici di mutazione dei geni BRCA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni erogate per la sorveglianza clinico-strumentale. Le prestazioni finalizzate alla valutazione medica e psicodiagnostica nel caso di una sospetta cardiopatia congenita, anche in epoca prenatale, sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le prestazioni di psicodiagnostica sono altresì erogate, senza compartecipazione alla spesa sanitaria, a favore dei genitori di pazienti in età pediatrica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 ed euro 3.160.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
2. Per l'avvio graduale di un percorso di screening per la diagnosi precoce del tumore al polmone, che include sperimentazione e ulteriori ricerche per valutarne la fattibilità ed efficacia è autorizzata per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 111.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, definisce i criteri, le modalità e le specifiche tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 45
Erogazione di test genetici prenatali e neonatali extra LEA
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della Costituzione, promuove la salute e contrasta ogni forma di disparità in termini di accesso alle cure.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione favorisce l'utilizzo sperimentale del Test prenatale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi afferenti all'utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi e potenzialmente più pericolosi per la madre e il nascituro.
3. La Regione, in via sperimentale e per la durata di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, a favore di tutte le donne residenti in Sardegna in stato di gravidanza (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono pari a euro 804.000 per l'anno 2023 ed euro 1.393.200 per l'anno 2024 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
5. La somministrazione degli screening neonatali autorizzata dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2023, è estesa ai test genetici neonatali finalizzati alla diagnosi di malattie quali la malattia di Pompe (glicogenosi tipo II)-GSDII, Mucopolisaccaridosi tipo I-MPSI, Malattia di Gaucher, Immunodeficienza combinata congenita e di eventuali altre patologie meritevoli di screening neonatale individuate dal Centro di riferimento della Regione per le malattie rare.
6. La Giunta regionale, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, definisce i criteri, le modalità e le specifiche tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e finalizzate alla introduzione ed erogazione del NIPT test e degli altri test genetici.
Art. 46
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 in materia di assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti e di convenzioni per il trasporto sanitario di emergenza
1. All'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è così sostituito:
"5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 400.000 suddivisi in parti uguali tra la ASL n. 8 e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (missione 13 - programma 02 - titolo 1).";
b) al comma 22 dopo la parola "Azienda" sono aggiunte le seguenti: "e fatta salva la necessità di adeguare il testo delle convenzioni alle modifiche normative sopraggiunte".
Art. 47
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2019 in materia di sostegno alle persone affette da fibromialgia
1. All'articolo 7 bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'acronimo "IRS", ove ricorre, è sostituito con "IRF";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia che nell'anno 2023 non hanno presentato la domanda per l'ottenimento dell'IRF entro il termine del 30 aprile, sono rimessi in termini e possono presentare la domanda entro il 31 ottobre 2023 al comune di residenza, il quale provvede all'invio dell'elenco delle domande ammesse all'Assessorato competente entro il 30 novembre 2023. Nei casi previsti dal presente comma l'IRF è erogata nei limiti delle disponibilità di bilancio e all'esito della conclusione del procedimento di erogazione per i richiedenti che hanno presentato la domanda nel termine del 30 aprile 2023.
Art. 48
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 in materia provvidenze per i nefropatici e di cure riabilitative
1. All'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. Gli importi degli assegni mensili previsti per i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2023, in misura non inferiore al 25 cento rispetto all'anno 2022, con arrotondamento all'unità di euro superiore. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).";
b) i commi 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:
"26. Al fine di dare attuazione alla programmazione regionale e di potenziare la rete pubblica delle cure riabilitative, è autorizzato l'avvio delle procedure per l'acquisizione al patrimonio regionale della struttura Santa Maria Assunta di Guspini. Ai fini della determinazione del prezzo d'acquisto, valutata l'indispensabilità, l'indilazionabilità e l'utilità dell'acquisto del bene, è autorizzata la spesa massima di euro 7.500.000 così ripartita: euro 1.500.000 per l'anno 2023, euro 2.500.000 per l'anno 2024 ed euro 3.500.000 per l'anno 2025 (missione 01 - programma 05 - titolo 2). Nel rispetto dei principi del buon andamento e delle disposizioni vigenti in materia di attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative per le amministrazioni pubbliche e gli enti a esse strumentali, si procede alla verifica della congruità della stima ed al conseguente adeguamento del prezzo nei limiti della somma di cui al secondo periodo. Per la ristrutturazione, l'adeguamento e la messa a norma della struttura è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.500.000 per l'anno 2024; gli interventi sono realizzati con delega regionale dalla ASL n. 6 del Medio Campidano, nei limiti delle risorse all'uopo assegnate (missione 13 - programma 05 - titolo 2).
27. L'ARES è autorizzata ad incrementare il tetto di spesa regionale per la riabilitazione extraospedaliera di tipo residenziale a ciclo continuativo o diurno, pari a euro 2.500.000, per l'anno 2025 per l'attivazione dei posti letto in fase di assegnazione, coerentemente con quanto disposto nel paragrafo 10 del vigente documento relativo al "Riordino della Rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna (missione 13 - programma 01 - titolo 1).".
Art. 49
Altri interventi a favore dei nefropatici e potenziamento della Rete dell'emergenza-urgenza
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 a valere sul fondo sanitario regionale (missione 13 - programma 01 - titolo 1), da destinare alle Aziende socio-sanitarie locali al fine di erogare il servizio di trasporto dal domicilio al centro dialisi, anche ubicato nello stesso comune di residenza, ai soggetti nefropatici cronici che necessitano di barelle o sedia a rotelle in trattamento dialitico; tale servizio è alternativo rispetto al rimborso monetario previsto dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici). Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione della prestazione assistenziale. La Giunta regionale può, inoltre, disporre la cessazione del servizio di trasporto in seguito alla valutazione della misura adottata, ripristinando l'originario regime a rimborso. Sono conseguentemente rideterminati gli importi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2023.
2. Le risorse per il potenziamento della Rete di emergenza-urgenza sono integrate di euro 3.705.028 nell'anno 2023, di euro 7.410.055 nell'anno 2024 e di euro 7.410.055 nell'anno 2025 (missione 13 - programma 01 - titolo 1). Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2023, mediante incremento della missione 13 - programma 01 - titolo 1 e pari riduzione delle risorse iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2. Per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante pari utilizzo delle somme già iscritte, per i medesimi anni, in conto del Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta, di cui alla medesima missione 13 - programma 01 - titolo 1.
3. È assegnato all'ARES, per l'anno 2023, l'ulteriore finanziamento di euro 1.000.000 per l'acquisto di prestazioni di emodialisi da erogare a cittadini residenti e non residenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione dei tetti di spesa e le altre eventuali ulteriori indicazioni necessarie per l'ottimale utilizzo delle risorse (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
Art. 50
Potenziamento dei servizi sanitari nelle aree colpite da particolare disagio demografico
1. Al fine di assicurare livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio regionale, a decorrere dall'anno 2023, a valere sul fondo sanitario regionale, è istituito un fondo per l'operatività dei presìdi ospedalieri nelle aree colpite da particolare disagio demografico e geomorfologico, con elevata carenza assistenziale, con una dotazione annuale massima di euro 5.000.000 per tutto il territorio regionale. Il fondo è finalizzato alla corresponsione, al personale sanitario della dirigenza e del comparto, di un'indennità da definire in sede di contrattazione collettiva. A tale fondo non si applica la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
Art. 51
Riprogrammazione di economie di spesa
1. Le economie di spesa maturate fino al 31.12.2022 dalle Aziende del servizio sanitario regionale e dalla Gestione sanitaria liquidatoria sulle risorse stanziate nella missione 13 del bilancio regionale, destinate a finanziare il Servizio sanitario regionale e non utilizzabili per le finalità stabilite dalle norme di assegnazione sono riversate alle entrate del bilancio regionale 2023 per essere destinate, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura dello squilibrio corrente dei bilanci 2023 delle aziende del Servizio sanitario regionale o, ove necessario, dell'eventuale disavanzo relativo all'anno 2022.
2. La relativa variazione di bilancio è adottata in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, appurato il rispetto delle condizioni statuite dall'articolo 42, comma 5, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023, dopo la parola "Macomer" sono aggiunte le parole: ", per le medesime finalità sono destinate le economie accertate sullo stanziamento dell'anno 2022 relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") e successive modifiche ed integrazioni, fino a concorrenza a copertura del fabbisogno certificato".
Art. 52
Soppressione del Prontuario terapeutico regionale e razionalizzazione
della spesa farmaceutica e sanitaria
1. Al fine di ridurre i tempi di immissione dei farmaci nel mercato regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è soppresso il Prontuario terapeutico regionale (PTR). È inoltre abrogato il comma 3 dell'articolo 13, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale).
2. Al fine di contenere la spesa farmaceutica entro i limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e dall'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce l'insieme degli interventi tesi a contenere e riqualificare la spesa e l'assistenza farmaceutica.
Art. 53
Acconti su adeguamenti tariffari
1. Nelle more della definizione delle procedure amministrative propedeutiche alla determinazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2022, l'ARES è autorizzata ad erogare alle strutture per tossicodipendenti e per l'accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche un incremento a titolo di acconto pari al 50 per cento rispetto alle tariffe attualmente percepite. In seguito all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di adeguamento tariffario, l'ARES opera gli eventuali conguagli per eccesso o per difetto.
Art. 54
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di estensione dei contratti di formazione specialistica e borse di studio
1. Nella legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il titolo è così modificato: "Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria";
b) all'articolo 1, dopo le parole "La Regione garantisce ai professionisti sanitari di area medica" sono aggiunte le parole: "e non medica";
c) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla formazione specialistica dei medici" sono aggiunte le parole: ", dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici, degli odontoiatri, degli psicologi e dei veterinari";
d) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3 bis (Borse di studio regionali)
1. La Regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di: biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari.
2. L'erogazione della borsa di studio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), avviene secondo le medesime modalità previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) per gli specializzandi medici.
3. La borsa di studio regionale è erogata nella misura e negli importi previsti per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3.
Art. 3 ter (Borse di studio integrative per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale)
1. La Regione finanzia borse di studio integrative in favore dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma della Sardegna.
2. La misura della borsa di studio integrativa è pari alla differenza tra l'importo previsto per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3 e l'importo stabilito dall'articolo 17 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006.
3. Le borse di studio integrative sono assegnate ai medici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006.";
e) all'articolo 4:
1) al comma 1 le parole "Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici abilitati all'esercizio della professione utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3, alle borse di studio di cui all'articolo 3 bis e alle borse di studio integrative di cui all'articolo 3 ter i professionisti sanitari";
2) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 3, alla data di concessione della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o alla data di concessione della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter;";
3) al comma 1, lettera b), dopo le parole "non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
4) al comma 2, le parole "Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, prima dell'immatricolazione presso l'università" sono sostituite dalle parole: "Il professionista sanitario assegnatario del contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter, prima dell'immatricolazione";
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2 precludono l'accesso del professionista sanitario al contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, alla borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o alla borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter.";
f) all'articolo 5:
1) al comma 1 le parole "Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale" sono sostituite dalle parole: "Il professionista sanitario assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
2) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "consegue il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto aggiuntivo" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 3, della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
3) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) svolge la propria attività professionale di formazione, per tutta la durata del contratto o della borsa, presso le reti formative individuate dalle disposizioni statali, regionali e universitarie applicabili;";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa triennale di cui al comma 1, lettera c), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR o dalle università con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, la borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o la borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter.";
g) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica" sono sostituite con le parole: "Il professionista sanitario assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter che risolva anticipatamente il rapporto per rinuncia al corso di studi e risulti titolare nel triennio successivo di un nuovo contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una nuova borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una nuova borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)
1. La presente legge si applica a decorrere dai primi bandi di concorso utili per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3, delle borse di studio di cui all'articolo 3 bis e delle borse di studio integrative di cui all'articolo 3 ter.".
2. La legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia) continua ad applicarsi ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi e alle borse di studio assegnati fino alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento del ciclo di studi al quale si riferiscono.
Art. 55
Ulteriori disposizioni in materia scuole di specializzazione e rapporti con le università
1. Le risorse assegnate alle Università degli studi di Cagliari e Sassari ai sensi dell'articolo 8, comma 32, della legge regionale n. 48 del 2018 e dell'articolo 6, comma 27, della legge regionale n. 17 del 2021, e non utilizzate, sono mantenute nella loro disponibilità fino al loro completo utilizzo per le medesime finalità e comunque non oltre il 2037, con conseguente proroga della durata delle convenzioni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, in favore dell'Università degli studi di Cagliari (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
2. All'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 20 è sostituito dal seguente:
"20. È autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, l'ulteriore spesa di euro 500.000, di cui euro 250.000 da destinare alle scuole di specializzazione di pediatria e di chirurgia pediatrica, in favore dell'Università degli studi di Sassari, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), (missione 04 - programma 04 - titolo 1).";
b) al comma 21 le parole "missione 13 - programma 07 - titolo 1" sono sostituite dalle parole: "missione 04 - programma 04 - titolo 1".
3. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), dovendo pertanto essere garantita, a carico del Servizio sanitario regionale, l'equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del Servizio sanitario nazionale, mediante l'attribuzione di un'eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del Servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.027.500 da ripartire tra le Università degli studi di Cagliari e Sassari per la realizzazione di master di I livello per la formazione della figura dell'infermiere di comunità (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
5. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare l'apporto di professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza è istituita, presso la Direzione generale della sanità, la cabina di regia per il coordinamento delle attività formative legate alla riforma della sanità territoriale, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di euro 54.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (missione 13 - programma 01 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, sono definite le funzioni della cabina di regia e i compensi dei componenti.
Art. 56
Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati
1. Nel comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 è aggiunto in fine il seguente periodo: "anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica, in quanto la Regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria.".
Art. 57
Norme per l'accreditamento dei centri riabilitativi
1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei dati epidemiologici della popolazione su base multifattoriale e multidisciplinare e di eventuali nuovi conseguenti requisiti di qualità strutturali, tecnologici ed organizzativi, per l'accreditamento dei Centri riabilitativi operanti in Sardegna che erogano prestazioni di riabilitazione globale sanitaria e socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettere a), b), e c) della legge regionale n. 24 del 2020, restano in vigore gli attuali standard organizzativi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30 dicembre 2010.
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1, la Regione adegua le attuali tariffe, in vigore in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 9/10 del 22 febbraio 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in base all'incremento del livello dei fattori produttivi e nel rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
3. Dalla presente disposizione, a cui si fa fronte con le risorse già disponibili attraverso le vigenti leggi di settore, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 58
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2018 in materia di tumulazioni in luoghi diversi e di sanzioni
1. Alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 40 dopo le parole "dalla morte" sono aggiunte le seguenti: ", salvo deroghe per particolari casi di elevata valenza sociale, politica o religiosa, previa autorizzazione del comune territorialmente competente";
b) al comma 3 dell'articolo 49 dopo la parola "disdicevoli" sono aggiunte le seguenti: ", con riferimenti diretti o indiretti a prezzi e tariffe,".
Art. 59
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1994 in materia di contributi
per la prevenzione del randagismo
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) le parole "entro il 30 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".
Art. 60
Disposizioni in materia di lotta al randagismo canino
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 34, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2023, in favore delle ASL, la spesa di euro 100.000. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate la ASL capofila e le modalità di integrazione dello stanziamento mediante utilizzo di eventuali economie realizzate sui fondi assegnati per i medesimi scopi in annualità precedenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella D allegata alla legge regionale n. 1 del 2023 in favore dell'ATS per la lotta al randagismo canino, che si intende conseguentemente abrogata (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
Art. 61
Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 e ulteriori misure in materia di lotta al randagismo felino
1. Al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, dopo le parole "l'assistenza veterinaria e la sterilizzazione" sono aggiunte le seguenti: "dei gatti padronali e", e dopo le parole "colonie feline censite" sono aggiunte le parole: "e in corso di censimento".
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 35, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, così come ulteriormente modificato dal comma 1, è autorizzata, per l'anno 2023, in favore delle ASL, la spesa di euro 100.000. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate la ASL capofila e le modalità di integrazione dello stanziamento mediante utilizzo di eventuali economie realizzate sui fondi assegnati per i medesimi scopi in annualità precedenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella D allegata alla legge regionale n. 1 del 2023 in favore dell'ATS per la lotta al randagismo felino, che si intende conseguentemente abrogata (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
Art. 62
Modifiche della legge regionale n. 15 del 1985 in materia di servizi veterinari
1. Nel primo periodo della lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 (Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna) le parole "e la Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "e previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione della proposta di tariffario, decorsi i quali il parere si intende positivamente reso.".
Art. 63
Implementazione attività di promozione della salute e di informazione
1. Al fine di favorire l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale e sul loro appropriato utilizzo, per promuovere lo sviluppo di processi di sensibilizzazione e informazione della popolazione regionale e contrastare le diseguaglianze in termini di salute, all'Azienda regionale della salute (ARES) è assegnata, a valere sulla quota del fondo indistinto per l'anno 2023, attribuita annualmente, la somma di euro 200.000 per il medesimo anno, per l'acquisto di spazi sulle principali testate giornalistiche regionali cartacee e on line (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
Art. 64
Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento
1. Le risorse stanziate nelle singole annualità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2022, possono essere utilizzate per coprire anche gli eventuali fabbisogni relativi all'annualità precedente.
2. Le economie maturate dai comuni nelle singole annualità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2022, possono essere utilizzate, previa autorizzazione della Direzione generale competente in materia di politiche sociali, per la copertura degli eventuali fabbisogni relativi all'annualità successiva.
3. I benefìci di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2022, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa sono concessi ai richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo.
4. Nell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2022, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 5 dopo le parole "a favore di iniziative produttive nuove o esistenti operanti nel territorio oggetto di contributo" sono aggiunte le seguenti: "con sede legale e domicilio fiscale in Sardegna" e dopo le parole "40 per cento dell'imposta" sono aggiunte le parole: ", dovuta e versata";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Per le finalità del comma 5 il contributo richiesto dai titolari di partita IVA individuali è quantificato nella misura del 40 per cento dell'imposta, dovuta e versata, risultante nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'annualità precedente. Per le imprese multi-impianto, con sedi operative anche in comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, o anche fuori dal territorio della Regione, la parte del credito di imposta, nella misura del 40 per cento dell'imposta, si riferisce unicamente all'imposta netta risultante nella dichiarazione IRAP dovuta per la Regione.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il contributo di cui al comma 2, lettera d), è concesso ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" o altri regimi di aiuto che risultino temporaneamente più vantaggiosi.".
Art. 65
Riprogrammazione economie REIS
1. Le economie maturate nella erogazione del Reddito di inclusione sociale (REIS) relative alle annualità 2019 e precedenti, non computate nel calcolo del riparto di cui alla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), e le economie REIS relative all'annualità 2021, fino alla concorrenza di euro 7.800.000, sono assegnate:
a) prioritariamente ai comuni che, per un'errata o tardiva comunicazione alla Regione del fabbisogno della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2), hanno coperto parte delle spese per erogare il bonus agli aventi diritto utilizzando risorse dei propri bilanci comunali. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni interessati trasmettono al Servizio competente della Direzione generale delle politiche sociali le eventuali richieste di rimborso;
b) le restanti risorse sono assegnate:
1) per una quota pari al 10 per cento in parti uguali ai comuni e ai PLUS, secondo gli ultimi criteri di riparto del REIS: il 30 per cento in parti uguali; il 35 per cento in proporzione all'ultimo dato ISTAT disponibile di popolazione e il 35 per cento in proporzione ai disoccupati secondo gli ultimi dati censuari, per essere destinate alle spese del personale e per i servizi esterni che si occupano della gestione del REIS, ad integrazione della quota prevista per la medesima finalità, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") e articolo 8, comma 30, della legge regionale n. 1 del 2018;
2) per una quota pari al 10 per cento in parti uguali ai comuni e ai PLUS secondo i medesimi criteri di cui al punto 1) per l'attivazione e il funzionamento delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2016 e per le attività di raccordo delle istituzioni preposte alla governance degli interventi di contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale. La presente norma costituisce titolo per l'impegno delle risorse;
3) per una quota pari all'1,5 per cento per la realizzazione di un servizio di supporto alle attività dell'area delle povertà, al fine di promuovere azioni di ascolto e confronto con gli operatori dei comuni e degli ambiti PLUS, la diffusione di buone prassi territoriali e nazionali ed eventuali azioni di contrasto della sindrome da burnout negli operatori che lavorano nel campo delle politiche di contrasto alle povertà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2016. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della sanità e dell'assistenza sociale, emana le disposizioni attuative.
2. Le ulteriori somme residue sono assegnate ai PLUS, secondo i medesimi criteri di cui al comma 1, lettera b), punto 1), ad integrazione della quota del 10 per cento assegnata ai PLUS sullo stanziamento del 2023 per dare attuazione al reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale n. 18 del 2016. Le suddette somme sono redistribuite dai PLUS a favore dei singoli comuni con fabbisogno non soddisfatto attestato dagli esiti delle graduatorie dei beneficiari del REIS. In caso di risorse insufficienti a soddisfare le esigenze rappresentate dai comuni le somme sono attribuite in modo proporzionale al fabbisogno richiesto.
3. Le ulteriori economie REIS riversate dai comuni e dai PLUS nel bilancio regionale non assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinate a dare attuazione alla legge regionale n. 18 del 2016 secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 66
Disposizioni finanziarie in materia di diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1. Nella legge regionale n. 1 del 2023 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 10 dell'articolo 5, dopo le parole "titolo 1)." è inserito il seguente periodo: "Gli oneri di cui al presente comma trovano copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007.";
b) al comma 2 dell'articolo 15 le parole "programma 02" sono sostituite con le parole "programma 01" e le parole "titolo 1" sono sostituite dalle parole: "titolo 2".
2. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023, rubrica Sanità, rigo "LR 20/2019, art. 4, c. 8 - Sostegno alle responsabilità genitoriali - Conciliazione vita - lavoro" è rideterminata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in euro 4.520.000 (missione 12 - programma 01 - titolo 1).
3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2020, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Per il rafforzamento dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 135.000. Per la costituzione dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Sassari è autorizzata la spesa annua di euro 135.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).".
4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 800.000 a favore degli enti accreditati nella Regione per la cura residenziale di pazienti affetti da patologie legate alle tossicodipendenze quale contributo per le attività di reinserimento sociale e lavorativo. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della sanità e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
5. Le economie maturate dai comuni nell'ambito della misura di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2019, relative agli anni 2020-2021, possono essere utilizzate dagli stessi per interventi di natura sociale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi.
6. Le risorse del Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) e alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023 possono essere utilizzate anche per l'erogazione di contributi relativi alle attività svolte dai beneficiari della misura negli anni 2021 e 2022.
7. È autorizzata la spesa di euro 784.000 per l'anno 2023 e di euro 1.343.200 a decorrere dall'anno 2024 per la realizzazione di un progetto sperimentale di integrazione socio-sanitaria da realizzare tramite la riconversione dell'ex struttura psichiatrica "Ginestre", situata a Sassari in via Rizzeddu (missione 12 - programma 07 - titolo 1).
8. Al fine di garantire i target imposti dal PNRR, a partire da luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono trasformate in strutture sociali e le ASL di appartenenza provvedono all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata.
Art. 67
Finanziamento a favore del Centro "Dimmi ti ascolto"
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 60.000 a favore della Diocesi di Tempio Ampurias di Tempio Pausania da destinare alle spese sostenute per gli emolumenti dei professionisti e del personale coinvolti nelle attività del Centro "Dimmi ti ascolto" (missione 12 - programma 05 - titolo 1). Ai relativi oneri si fa fronte, per i medesimi anni, mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 (tabella A) già iscritte in conto della missione 04 - programma 02 - titolo 1, per gli interventi a favore degli istituti tecnici superiori.
Art. 68
Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1995 in materia di alienazione di immobili regionali per attività di valenza sociale e assistenziale
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è aggiunto il seguente:
"2 bis 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, allo scopo di sostenere e valorizzare le attività di rilevanza sociale, la Regione è autorizzata ad alienare ad un prezzo pari al 15 per cento del valore dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gli immobili di sua proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età alle associazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano detentrici dell'immobile da almeno trent'anni anni continuativi e siano in regola con il pagamento dei canoni di concessione;
b) non si trovino in stato di insolvenza, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);
c) non si trovino in stato di contenzioso con gli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e con le loro società partecipate e controllate.
La cessione avviene previa costituzione, presso il comune in cui è ubicato l'immobile, di un vincolo almeno ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività riconosciute meritevoli ai sensi del presente comma con la clausola che, ove dette attività dovessero cessare, l'immobile è ritrasferito alla proprietà della Regione al medesimo prezzo. Il programma di alienazione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, decorsi i quali se ne prescinde. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono interamente a carico dei beneficiari.".
Capo V
Disposizioni in materia ambientale
Art. 69
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2009 in materia di contributi ai comuni per la valorizzazione del patrimonio boschivo
1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo le parole "forme gravi di deindustrializzazione," sono aggiunte le seguenti: "miniere dismesse";
b) le parole "cave dismesse" sono sostituite dalle parole: "cave storiche dismesse";
c) dopo il periodo "Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse" è aggiunto il seguente: "tenuto conto della popolazione residente, dell'estensione territoriale dei comuni ed inoltre, rispettivamente, della rilevanza ed entità degli insediamenti ovvero dell'entità della riduzione dell'occupazione nel settore della forestazione.".
Art. 70
Contributi a favore del Consorzio industriale provinciale oristanese
per la copertura di costi di investimento
1. Al fine di contribuire a garantire la copertura dei costi di investimento pluriennali in ammortamento sostenuti dal Consorzio industriale provinciale oristanese per gli interventi denominati "Primo lotto funzionale dell'impianto di trattamento RSU e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano" e "Secondo lotto funzionale dell'impianto di trattamento RSU a servizio dell'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano", non coperti da altro contributo pubblico e non ancora ammortizzati al 1° gennaio 2022, è autorizzata a favore del medesimo Consorzio industriale provinciale oristanese la spesa complessiva di euro 10.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2023, euro 4.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 03 - titolo 2).
Art. 71
Riavvio dell'impianto di compostaggio di Macomer
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 a favore del Consorzio per la zona industriale di Macomer al fine di consentire il riavvio dell'impianto di compostaggio di Macomer e l'adempimento alle prescrizioni autorizzative relative alla discarica di servizio (missione 09 - programma 04 - titolo 1).
Art. 72
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia di contributi alle province per il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti
1. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2023 le parole "missione 13 - programma 07 - titolo 1" sono sostituite con "missione 09 - programma 05 - titolo 1".
Art. 73
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 relative a contributi per danni da calamità naturali
1. All'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica," sono soppresse;
b) le parole "degli uffici tecnici regionali" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della protezione civile".
Art. 74
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2022 in materia di termini di trasmissione della dichiarazione dello stato di calamità naturale
1. All'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 22 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle parole: "un anno";
b) dopo la parola "calamitoso" sono aggiunte le seguenti: "e i relativi interventi urgenti possono essere eseguiti e rendicontati entro il 31 agosto 2023".
Art. 75
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di bonifiche ambientali di competenza degli enti locali
1. Il comma 6 dell'articolo 59 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli articoli 242 e 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e città metropolitane le medesime funzioni e compiti amministrativi per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana, ovvero:
a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è prestata in favore del comune, della provincia o della città metropolitana titolare del procedimento per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi autorizzati. Il comune, la provincia o la città metropolitana provvedono anche alla verifica e all'accettazione della garanzia finanziaria.
Sono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.".
Art. 76
Sistema informativo regionale ambientale della Sardegna (SIRA Sardegna)
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 660.000 al fine di consentire il perfezionamento, la gestione e il costante aggiornamento del Sistema informativo regionale ambientale della Sardegna (SIRA Sardegna). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, per euro 160.000, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 concernente la tabella A, rubrica Ambiente, inerente all'intervento di cui alla legge regionale n. 5 del 2016, articolo 4, comma 9 - INFEA e, per euro 500.000 mediante pari riduzione delle risorse destinate dalla legge regionale n. 2 del 2023 alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2007, sussistenti in conto della medesima missione 09 - programma 02 - titolo 1(missione 09 - programma 02 - titolo 1).
Art. 77
Rete regionale dei centri di recupero e soccorso della fauna marina
1. Al fine di garantire il coordinamento fra le diverse strutture impegnate nella tutela della fauna marina è istituita la Rete regionale dei centri di recupero e soccorso della fauna marina, costituita da un coordinamento centrale presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e da nodi locali dislocati sul territorio presso le strutture già istituzionalmente operanti per tale attività.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva con propria deliberazione il Regolamento di funzionamento della rete, la composizione del coordinamento centrale e la prima lista dei soggetti accreditati quali nodi locali.
Art. 78
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 in materia di estensione territoriale del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu
1. Nella legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A e interessa una superficie complessiva pari a 18.030,50 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 4.013 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 261,50 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha.";
b) dopo la lettera d) del comma 8 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti:
"d bis) le modifiche alle estensioni dei territori comunali ricadenti nell'area parco determinano modifiche alle quote percentuali di partecipazione dei singoli comuni all'assemblea, nel rispetto della lettera d);
d ter) le modifiche alle quote percentuali di cui alla lettera d bis) sono recepite nello statuto del parco.";
c) l'allegato A, contenente la cartografia relativa alla perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, è sostituito dall'allegato 1.
Art. 79
Modifiche legge regionale n. 32 del 1978 in materia di zone in concessione autogestite
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), è sostituita dalla seguente:
"a) nella zona data in concessione il rapporto territorio-cacciatore non può essere superiore a 25 ettari;".
Art. 80
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in adeguamento
alla normativa nazionale
1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
MAMMIFERI
Lepre sarda (Lepus capensis)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Volpe (Vulpes vulpes)
Cinghiale (Sus scrofa)
UCCELLI
Stanziali
Pernice sarda (Alectoris barbara)
Migratori
Fischione (Anas penelope)
Canapiglia (Anas strepera)
Alzavola (Anas crecca)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Codone (Anas acuta)
Marzaiola (Anas querquedula)
Mestolone (Anas clypeata)
Moriglione (Aythya ferina)
Moretta (Aythya fuligula)
Quaglia (Coturnix coturnix)
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
Folaga (Fulica atra)
Pavoncella (Vanellus vanellus)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Colombaccio (Columba palumbus)
Tortora selvatica (Streptopeia turtur)
Allodola (Alauda arvensis)
Merlo (Turdus merula)
Cesena (Turdus pilaris)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tordo sassello (Turdus iliacus)
Porciglione (Rallus aquaticus)
Frullino (Lymnocryptes minimus)
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Gazza (Pica Pica).";
b) il comma 1 dell'articolo 49 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2002, n. 5 (Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia), è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:
a) Cinghiale (Sus scrofa) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo per l'arco temporale massimo consentito dalla legge n. 157 del 1992;
b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla conferenza Stato-regioni.";
c) il comma 3 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"3. Dal quarantacinquesimo giorno precedente l'apertura generale al trentesimo giorno successivo alla chiusura esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.".
Art. 81
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di pianificazione di protezione civile
1. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Pianificazione di protezione civile)
1. La pianificazione di protezione civile nella Regione si articola nei seguenti livelli territoriali:
a) regionale;
b) provinciale;
c) ambito territoriale e organizzativo ottimale;
d) comunale.
2. Il piano regionale:
a) assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile in ambito regionale;
b) individua gli ambiti territoriali ottimali, costituiti da uno o più comuni, e i connessi criteri organizzativi;
c) definisce i contenuti per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito territoriale e comunale e le modalità per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
d) è predisposto dalla Regione;
e) è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde, e previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possano formulare osservazioni;
f) è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS);
g) ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.
3. I piani di livello provinciale:
a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza di ciascuna prefettura;
b) sono predisposti dalla Regione in raccordo con le prefetture e le province competenti per territorio;
c) sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile. La deliberazione è adottata previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possano formulare osservazioni;
d) sono efficaci dalla data di pubblicazione sul BURAS.
4. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile si intende riferito al territorio di competenza di ciascuna prefettura.
5. I piani di ambito territoriale:
a) assicurano l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza attraverso la gestione ottimale delle risorse ivi presenti;
b) sono predisposti dalla Regione, in raccordo con le prefetture, le province e i comuni;
c) sono inclusi nei piani di livello provinciale di protezione civile.
6. I piani comunali:
a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza;
b) sono predisposti dai comuni, anche in forma associata;
c) sono approvati con deliberazione del consiglio comunale. Nel processo di elaborazione dei piani è assicurata la partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, per gli argomenti di principale interesse per le comunità locali, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali;
d) sono efficaci dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.".
2. L'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989 è abrogato.
Art. 82
Disposizioni varie in materia di protezione civile
1. È istituita la "Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio" con la finalità di garantire la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile.
3. Le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), assegnate alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2003 e quantificate in euro 406.211,79 annui, sono destinate alla Direzione generale della protezione civile per il sistema integrato di salvamento a mare nella stagione balneare estiva (missione 11 - programma 01 - titolo 1).
4. Per l'avvio dell'attività degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile, definiti dal piano regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1989, sono autorizzate procedure di riassegnazione di personale dell'Agenzia FoReSTAS ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2021, sulla base di criteri e modalità attuative stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore delegato in materia di protezione civile.
5. Al fine di riconoscere la meritoria partecipazione dei cittadini agli interventi di protezione civile, la Regione definisce con deliberazione della Giunta regionale le onorificenze, i criteri e le modalità per l'attribuzione a persone, amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Sistema regionale di protezione civile.
6. È istituita la "Giornata regionale della protezione civile", in corrispondenza del 23 settembre di ogni anno. In tale data la Regione promuove l'organizzazione di eventi per celebrare l'impegno della protezione civile sarda e per l'attribuzione delle onorificenze di cui al comma 5.
Art. 83
Assegnazione delle risorse regionali per interventi di protezione civile
1. Le risorse autorizzate dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile), e dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 30 del 2020, pari a complessivi euro 4.000.000 annui, sono destinate a finanziare i seguenti interventi:
a) per il 2023:
1) euro 1.300.000 per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile (missione 11 - programma 01 - titolo 2);
2) euro 500.000 per incrementare le risorse per la collaborazione del Corpo nazionale vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta antincendi regionale (missione 11 - programma 01 - titolo 1);
3) euro 100.000 per incrementare le risorse autorizzate dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale n. 1 del 2023, finalizzate al rafforzamento della capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi (missione 09 - programma 05 - titolo 1);
4) euro 100.000 per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dagli enti locali e dalle società in house della Regione per attività di contrasto all'emergenza Covid-19 (missione 11 - programma 01 - titolo 1);
5) euro 2.000.000 per interventi a seguito di calamità naturali (missione 11 - programma 02 - titolo 1);
b) a decorrere dall'anno 2024:
1) euro 2.000.000 per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile (missione 11 - programma 01 - titolo 2);
2) euro 2.000.000 per interventi a seguito di calamità naturali (missione 11 - programma 02 - titolo 1).
2. All'individuazione degli interventi di cui al comma l si provvede con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione civile.
Art. 84
Incremento del fondo per i danni provocati dagli incendi e modifica del trasferimento delle funzioni dell'ARPAS
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 quale ulteriore dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 17 del 2021, e successive modifiche ed integrazioni (missione 11 - programma 02 - titolo 1).
2. La lettera a) del comma 15 dell'articolo 5 e il comma 54 dell'articolo 13 della legge regionale n. 17 del 2021 sono abrogati. È inoltre abrogato il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 2022.
Art. 85
Interventi straordinari per fronteggiare gli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa straordinaria di euro 5.000.000 per la concessione di un contributo in favore delle autonomie locali, dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiati, dagli incendi verificatisi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto 2023. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di quindici giorni decorsi i quali il parere si intende favorevole, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi (missione 11 - programma 02 - titolo 1).
Art. 86
Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne
1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale promuove e aggiorna studi, ricerche, monitoraggio e analisi sulle cause recenti e sugli autori degli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna, anche attraverso l'istituzione e la formazione specialistica di nuclei che svolgono funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige un rapporto consuntivo in materia e avanza proposte al Consiglio e alla Giunta regionale sulle misure ritenute necessarie ai fini del controllo e del superamento delle singole cause di incendio.
Art. 87
Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di compiti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
1. Nell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "È istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.", sono aggiunte le seguenti: "Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna è corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema terrestre e marino, entro le acque territoriali, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria e amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agroambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale, e sulla sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo gli illeciti connessi. Svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. È struttura operativa regionale di protezione civile.".
Art. 88
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di servizio mensa per il personale delle sale operative di protezione civile
1. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021, dopo la parola "(PRAI)" sono aggiunte le seguenti: "e del Piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1989 (missione 11 - programma 01 - titolo 1)".
Capo VI
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 89
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964
in materia di provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione
1. Nella legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 (Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione) sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la rubrica della legge è sostituita dalla seguente: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione";
b) l'articolo 1 è così sostituito:
"Art. 1 (Anticipazione delle spese notarili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.
2. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.
4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.";
c) l'articolo 2 è così sostituito:
"Art. 2 (Limite alle provvidenze)
1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.";
d) l'articolo 3 è così sostituito:
"Art. 3 (Procedure)
1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio.";
e) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis (Recupero delle somme)
1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.
3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.";
f) l'articolo 5 è così sostituito:
"Art. 5 (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.";
g) l'articolo 6 è così sostituito:
"Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziate in conto della missione 12 - programma 06 - titolo 3 del bilancio regionale.
2. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in euro 30, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.
3. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 2 alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1.";
h) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 5 del 1964 sono abrogati.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1964, come modificato dal comma 1, lettera f) del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le seguenti leggi regionali sono abrogate:
a) legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25 (Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case);
b) legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case);
c) legge regionale 23 marzo 1961, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case);
d) legge regionale 29 gennaio 1969, n. 6 (Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case).
4. I procedimenti avviati durante la vigenza delle leggi di cui al comma 2 continuano ad essere regolati dalle norme medesime.
Art. 90
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di programmazione regionale delle opere pubbliche e di unità tecnica regionale
1. Alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 4:
1) la rubrica "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita: "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale";
2) il comma 3 è così sostituito:
"3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).";
3) al comma 4 le parole "programmi pluriennali di spesa" sono così sostituite: "programmi di finanziamento dei lavori di competenza regionale";
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. La quota di cui al comma 4 può essere accantonata nei quadri economici dei progetti anche con riguardo ai finanziamenti statali ed europei, a condizione che i programmi a cui tali finanziamenti afferiscono non prevedano una specifica dotazione finanziaria per l'attuazione di una linea d'intervento dedicata alle medesime finalità o le regole di funzionamento dei programmi non prevedano diverse modalità di attuazione.
4 ter. Per le sole delegazioni amministrative regolanti l'attuazione di interventi su opere di competenza regionale, la cui gestione è affidata ad enti strumentali e agenzie regionali, al fine di garantire adeguato supporto nel corso dell'attuazione dell'intervento, l'ente affidatario può prevedere l'accantonamento della quota di cui al comma 4 per l'attivazione di contratti di servizi, fatta eccezione per i servizi attinenti all'ingegneria e di supporto al RUP già previsti nel quadro economico dell'opera. Le risorse di cui al comma 4 possono inoltre essere destinate all'inquadramento, nella dotazione organica dell'ente affidatario, di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli finanziari in materia di assunzione di personale.";
b) all'articolo 6:
1) il comma 1 è così sostituito:
"1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività.";
2) nel comma 2 le parole "pluriennale di spesa" sono sostituite dalle parole: "triennale dei lavori pubblici";
c) all'articolo 8:
1) al comma 5 le parole "pluriennali di spesa" sono sostituite dalla parola: "triennali";
2) commi 8 e 9 sono abrogati;
d) all'articolo 18:
1) al comma 3, lettera c), le parole "e individuati" sono sostituite dalle parole: ", anche individuati" e dopo le parole "contrattualistica pubblica" è inserito il seguente periodo: "L'ambito materiale di comprovata competenza degli esperti esterni può essere implementato con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermi restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai consulenti delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per lo svolgimento dell'attività istruttoria, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate, definito con deliberazione della Giunta regionale.";
3) il comma 5 è abrogato;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli esperti esterni sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere prorogati solo per un ulteriore triennio, decorso il quale si procede all'indizione di nuova procedura selettiva, cui possono prender parte anche i professionisti uscenti.";
5) al comma 7 la parola "quindici" è sostituita con la parola: "venticinque";
e) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "dalla medesima attuati "e "di ciascun livello" sono soppresse;
f) il comma 3 dell'articolo 52 è così sostituito:
"3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono inoltre stabilite le tempistiche entro cui gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti nel presente titolo.".
Art. 91
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2007 in materia di bacini di accumulo di competenza regionale
1. All'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2018" sono sostituite dalle parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 2024";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, a seguito di controllo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, siano sprovvisti di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e non abbiano presentato istanza per l'ottenimento della stessa, si applicano congiuntamente:
a) la sanzione pecuniaria di euro 5.000;
b) l'ordine di demolizione, a proprie spese, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale.
L'applicazione della sanzione pecuniaria di cui alla lettera a) è ridotta al 10 per cento dell'importo e la sanzione della demolizione può essere sospesa qualora il gestore o il proprietario inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'allegato A, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione o dall'entrata in vigore della presente disposizione, qualora la sanzione sia già stata applicata.".
2. All'Allegato A (Normativa tecnica) della legge regionale n. 12 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 25 le parole "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 30 settembre 2024";
b) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 30 settembre 2024".
Art. 92
Mantenimento di somme a favore del Comune di Buggerru per interventi sul porto
1. Le somme assegnate e trasferite al Comune di Buggerru per la realizzazione dell'intervento inserito nel Programma integrato d'area CA01.79/1.AA.R e non utilizzate per l'intervento suddetto permangono nelle disponibilità del comune medesimo per essere destinate, in qualità di quota di cofinanziamento, alla realizzazione degli interventi "Progettazione delle Opere di ripristino e completamento del porto di Buggerru" per euro 1.495,63 e "Opere per il ripristino delle condizioni di agibilità e messa in sicurezza del porto di Buggerru" per euro 598.504,37.
Art. 93
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016 in materia di poteri della Regione nell'ambito dell'edilizia sociale
1. Alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'articolo 2 è così sostituito:
"Art. 2 (Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale, in conformità alle linee di intervento e agli obbiettivi strategici adottati dal Consiglio regionale, approva il piano triennale e il piano annuale per la costruzione e il recupero di immobili o l'acquisto sul mercato immobiliare privato di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
2. I piani triennali e annuali sono collegati rigorosamente alle risorse stanziate dai bilanci di previsione e ne sono diretta attuazione, effettuano una ricognizione del fabbisogno abitativo regionale anche sulla base delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale per la condizione abitativa (ORECA) e dei dati trasmessi dai comuni e da AREA.
3. Gli interventi individuati dai piani triennali e annuali hanno l'obbiettivo primario di soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o che non possono accedere al libero mercato e hanno la finalità di favorire il rilancio del patrimonio abitativo pubblico esistente con interventi diretti alla riqualificazione, al miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e, in subordine, alla costruzione di nuovi alloggi.";
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 è soppresso;
c) il comma 6 dell'articolo 4 è così sostituito:
"6. L'Osservatorio è costituito quale un'unità organizzativa (settore), interna al servizio competente in materia di edilizia residenziale pubblica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, definisce il numero e le professionalità necessarie per dare piena operatività all'osservatorio ed individua i soggetti, nell'ambito del sistema Regione, che svolgono un ruolo di supporto e consulenza.";
d) nel comma 1 dell'articolo 6 le parole: "del DoPIES" e "in esecuzione dei contenuti del DoPIES e dei piani regionali" sono soppresse;
e) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 le parole: "al DoPIES e" sono soppresse;
f) nell'articolo 11:
1) nel comma 1 le parole: "del DoPIES e" sono soppresse;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Sino alla nomina dei componenti di cui al comma 2, lettera c), le funzioni del CRES sono svolte dai componenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.";
g) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 è soppressa.
Art. 94
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2000 in materia di utilizzo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22), dopo la parola "alloggi" sono aggiunte le seguenti: "e interventi di manutenzione straordinaria".
Art. 95
Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), è così sostituito:
"1. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico ricompresi nei programmi di competenza del Presidente, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna, disciplinato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso Commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e per missioni.".
Art. 96
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 43 del 1989 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici
1. Nella legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4:
1) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"b bis) la Convocazione, nelle modalità previste dalla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, di tutti gli enti deputati al rilascio di autorizzazioni in materia di urbanistica, sicurezza, salute e ambiente, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente;";
2) il comma 3 è così sostituito:
"3. I comuni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento, anche nel caso di coinvolgimento di enti deputati all'espressione di pareri in tema di tutela del paesaggio, beni culturali, ambiente e salute, qualora non siano pervenute le osservazioni e le opposizioni di cui al comma 2, comunicano allo stesso ufficio, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, paesaggistici, ambientali e di salute. Qualora, nel termine dei trenta giorni di cui al comma 2 siano pervenute osservazioni, la provincia sospende i termini di cui al presente comma. Dalla trasmissione delle controdeduzioni ai soggetti coinvolti decorre il termine dei trenta giorni per la determinazione.";
3) al comma 4 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "trenta" e dopo la parola "subordinata" è aggiunto il seguente periodo: "ivi compresi gli enti deputati al rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica, ambientale, di salute, militari e ANAS.";
4) il comma 7 è così sostituito:
"7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui ai commi 2 e 4, le conseguenti controdeduzioni e la relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio della provincia, sono trasmesse al richiedente sotto forma di determinazione motivata del procedimento del responsabile del servizio entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo dettato dalla conferenza dei servizi.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La determinazione autorizzativa dell'elettrodotto emessa dalla provincia a seguito dell'espressione dei pareri favorevoli e delle eventuali assunzioni di silenzio-assenso in sede di conferenza dei servizi decisoria dall'ente procedente, costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori consentendone la immediata cantierabilità e costituisce inoltre provvedimento concessorio per gli enti proprietari di strade interferenti con l'opera autorizzata.";
c) l'articolo 13 è abrogato;
d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 il termine "120.000 volt" è sostituito da "15.000 volt";
2) al comma 2 il termine "120.000 volt" è sostituito da "15.000 volt";
e) l'articolo 19 è abrogato;
f) all'articolo 20 le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500".
Art. 97
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2021. Proroga del termine per la regolarizzazione dei rapporti locativi
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2021 è così sostituito:
"1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012), e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.".
Capo VII
Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale
Art. 98
Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di programmi di lavoro
1. Al comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018, le parole "enti del sistema Regione e dei consorzi industriali" sono sostituite dalle parole "enti del sistema Regione, delle amministrazioni provinciali, dei consorzi di bonifica e dei consorzi industriali".
Art. 99
Disposizioni in materia di sostegno all'occupazione e politiche per il lavoro
1. Gli interventi in favore dei lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionali, individuati attraverso specifici accordi con le parti sociali possono essere attuati, qualora non già previsto dalle norme vigenti, mediante il coinvolgimento degli enti locali anche in forma associata, degli enti regionali, delle aziende del Sistema sanitario regionale, dei consorzi industriali provinciali, dei consorzi di bonifica, dei tribunali e degli enti pubblici statali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'attivazione di cantieri di lavoro in aree di forte crisi occupazionale; per l'attuazione dei relativi interventi è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione, per lo stesso anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 concernente la tabella A, rubrica Lavoro, inerente all'intervento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di presidio delle aree del Parco geominerario di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori attualmente impegnati negli stessi, la Regione, nelle more della rimodulazione di tali attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, garantisce, con le modalità attualmente in corso, la prosecuzione delle sole attività di manutenzione. Agli interventi di cui al presente comma si fa fronte con le risorse già stanziate nel bilancio della Regione in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 1.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di rimodulazione delle attività del Parco geominerario, anche attraverso il ricorso ad accordi di programma con gli enti pubblici del territorio o sistemi partenariali con i privati, ai fini della valorizzazione dell'economia e dello sviluppo delle relative aree.
5. A valere sulle risorse già iscritte nel bilancio dell'Agenzia regionale ASPAL per tali finalità, è autorizzata la prosecuzione, per l'anno 2023, dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 22 del 2020, come modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 30 del 2020. Sono comunque ammesse al finanziamento le attività già poste in essere nel corso dell'anno corrente in continuità con analoghi interventi in essere nel 2022 per i medesimi lavoratori.
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori") è aggiunto il seguente:
"2 bis. In casi particolari e laddove le necessità operative lo consentano, i lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere adibiti anche ad altre mansioni non complementari e non connesse al profilo professionale di "assuntore", compatibili con lo stato psico-fisico del lavoratore accertato a seguito della visita di idoneità lavorativa, in posizioni lavorative utili ai processi produttivi aziendali, nel rispetto dei contratti di servizio stipulati ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.".
7. Nella legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 dopo la parola "cooperazione" sono inserite le seguenti: "attività professionali";
b) all'articolo 29:
1) il comma 2 è così sostituito:
"2. I cantieri di cui al comma 9 sono rivolti ai disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, fatta eccezione per le misure di contrasto alle povertà, e sono finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari.";
2) la lettera d) del comma 3 è soppressa;
3) il comma 4 è abrogato.
8. L'assunzione a tempo determinato da parte di enti pubblici o privati dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna), non determina la perdita dei requisiti per il godimento dei benefici previsti dalla medesima legge. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
9. Al fine di acquisire servizi di assistenza tecnica e supporto amministrativo per la gestione delle attività di attuazione, valutazione, comunicazione e controllo delle operazioni finanziate a valere sulle misure di competenza dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa, per i medesimi anni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 concernente la tabella A, rubrica Lavoro, inerente all'intervento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2021, e successive modifiche ed integrazioni (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
10. Per l'estensione all'intero territorio regionale dell'intervento di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 1 del 2023 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 700.000 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 concernente la tabella A, rubrica Lavoro, inerente all'intervento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2021, e successive modifiche ed integrazioni (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
11. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2023 è sostituito dal seguente:
"7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 per l'attivazione, in via sperimentale, di appositi cantieri occupazionali rivolti a giovani disoccupati laureati in materie giuridiche, da svolgersi presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto della Corte d'appello di Cagliari. I cantieri sono gestiti attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto. L'ASPAL è individuato quale soggetto attuatore della misura, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta con apposita deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro (missione 15 - programma 02 - titolo 1).".
Art. 100
Progetti regionali relativi all'emigrazione sarda
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1), per la realizzazione dei seguenti progetti regionali nell'ambito delle attività che riguardano il mondo dell'emigrazione sarda:
a) progetto "Sardegna Giovane", volto a favorire la conoscenza del contesto storico-culturale, economico-sociale e imprenditoriale della Sardegna da parte dei giovani emigrati sardi in Italia e nel resto del mondo e delle opportunità di sviluppo, al fine di promuovere una maggiore partecipazione ai processi decisionali e gestionali delle loro associazioni e la valorizzazione delle proprie competenze e professionalità, con l'obiettivo di un vantaggio in termini economici per l'Isola e la valutazione di un loro possibile ritorno in un'ottica di contrasto allo spopolamento;
b) progetto regionale finalizzato ad attuare una serie di incontri e di iniziative internazionali con le associazioni degli emigrati sardi all'estero, che favorisca la collaborazione con la Regione anche attraverso una serie di attività sui temi del lavoro, cultura, turismo, agricoltura e ambiente, atte a promuovere anche turisticamente l'immagine internazionale della Sardegna, mediante la rete delle organizzazioni degli emigrati in Italia e all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 concernente la tabella A, rubrica Lavoro, inerente all'intervento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2021, e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1.
Art. 101
Disposizioni in materia di ripartizione del contributo a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC)
1. Lo stanziamento del contributo annualmente disposto in favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili è ripartito tra le sedi provinciali dell'associazione operanti in Sardegna in proporzione al numero degli associati di ciascuna sede nell'anno precedente dichiarato dalla legale rappresentante nazionale dell'associazione, ed è rendicontato secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013).
Art. 102
Disposizioni in materia di formazione professionale
1. L'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 6, comma 40, della legge regionale n. 48 del 2018, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2020, concernente l'attivazione di un piano formativo straordinario rivolto al personale del sistema Regione, è estesa agli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 è così sostituito:
"19. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per l'attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 15 - programma 02 - titolo 1).".
Capo VIII
Disposizioni in materia di organizzazione della Regione e personale
Art. 103
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di sostituzione del segretario generale
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Il Presidente, con proprio decreto, nomina il direttore di dipartimento o il direttore generale del ruolo regionale che esercita le funzioni di segretario generale in caso di vacanza, assenza o impedimento. Quando non sia stato nominato il sostituto di cui al precedente periodo, la supplenza spetta al direttore di dipartimento più anziano secondo l'età o, subordinatamente, al direttore generale del ruolo regionale più anziano secondo l'età.".
Art. 104
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e alla legge regionale n. 40 del 2018 in materia di organizzazione degli uffici regionali
1. Alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 bis dell'articolo 12, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1 bis. I dipartimenti sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di direzione, coordinamento e di controllo delle direzioni generali e delle strutture rette da direttori generali afferenti ai rispettivi assessorati.";
b) il comma 4 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione degli articoli 28, comma 4 bis, e 29, comma 4 bis, sono esercitate da un dirigente della medesima direzione generale individuato con provvedimento del direttore generale. In caso di vacanza contemporanea di più posizioni dirigenziali di servizio nella medesima direzione generale, il direttore generale individua, ai sensi del primo periodo, più dirigenti della medesima direzione generale, e se questi non siano sufficienti affida ad uno stesso dirigente più servizi vacanti o avoca a sé temporaneamente la competenza di uno o alcuni di essi. In mancanza di dirigenti, le funzioni di direttore di servizio possono essere svolte dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza. Le funzioni di cui al presente comma possono essere esercitate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui agli articoli 28, 29, comma 4 bis e 40, comma 2.";
c) all'articolo 47:
1) al comma 9 bis dopo le parole "Le somme riscosse dall'Amministrazione" sono aggiunte le parole: "e dagli enti, agenzie, aziende e istituti regionali", e dopo le parole "agli avvocati dell'Avvocatura regionale della Sardegna" sono aggiunte le parole: "e degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali";
2) al comma 9 ter dopo le parole "a carico dell'Amministrazione" sono aggiunte le parole: "e degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali";
d) dopo l'articolo 47 bis è aggiunto il seguente:
"Art. 47 bis 1 (Avvocati degli enti del sistema Regione)
1. Agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli albi professionali, degli enti di cui all'elenco contenuto nell'articolo 1, comma 2 bis, si applicano i principi e le disposizioni di cui all'articolo 47 bis, commi 6 e 7.".
2. L'articolo 47 bis della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, si interpreta, in conformità con l'assetto organizzativo della Regione previsto dall'articolo 12 della medesima legge regionale, nel senso che l'Avvocatura regionale, esclusivamente ai fini del computo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è equiparata alle Direzioni generali.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il Centro regionale di programmazione è ricompreso fra le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale mantenendo le peculiarità organizzative.".
Art. 105
Adeguamento della dotazione organica degli enti pubblici economici regionali
1. Gli enti e aziende del sistema Regione a cui si applica la legge regionale n. 31 del 1998 e aventi natura di enti pubblici economici che sostengono gli oneri ordinari di funzionamento attraverso le entrate proprie correlate ai ricavi della propria attività caratteristica, coprono le esigenze della rispettiva dotazione organica nel rispetto dell'equilibrio economico del proprio bilancio, al fine di garantire il pieno espletamento delle attività di competenza e la salvaguardia del rispettivo patrimonio. Ad essi non si applicano le norme relative ai limiti delle capacità assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Art. 106
Disposizioni in materia di personale della protezione civile
1. Il personale in servizio presso la Direzione generale della protezione civile, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è reclutato dall'Amministrazione regionale, su richiesta e previo espletamento della procedura concorsuale per titoli e colloquio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), in coerenza con il piano del fabbisogno del personale e nel limite delle risorse disponibili iscritte nella missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo reclutamento personale).
Art. 107
Inquadramento di personale in avvalimento presso l'Amministrazione regionale
1. Al fine di consentire la continuità gestionale e di non disperdere le competenze acquisite, il personale dipendente degli enti e delle agenzie del sistema Regione in avvalimento, da almeno cinque anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, può essere inquadrato nell'Amministrazione regionale, mediante cessione del contratto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel fondo per il reclutamento del personale e nel rispetto dei limiti delle capacità assunzionali determinate ai sensi della normativa statale vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 40 del 2018 il personale in avvalimento, attualmente impegnato nell'esecuzione di interventi urgenti e in attività di carattere tecnico-amministrativo presso la struttura commissariale per le attività di cui all'ordinanza n. 2289/65 assegnato all'unità di progetto denominata "Interventi commissariali contro il dissesto idrogeologico", istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 37/39, può essere reclutato dall'Amministrazione regionale, su richiesta e previo espletamento della procedura concorsuale per titoli e colloquio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità nel bilancio regionale, in coerenza con il piano del fabbisogno del personale e nei limiti delle capacità assunzionali vigenti.
3. Al fine di rafforzare la struttura della Direzione generale della Protezione civile per l'attuazione degli interventi concernenti il dissesto idrogeologico e per il compimento delle attività del PNRR e valorizzare le professionalità acquisite, il personale assunto a tempo determinato ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), che abbia prestato servizio per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni, è assunto a tempo indeterminato, anche in deroga al limite delle capacità assunzionali, previo colloquio preselettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta.
Art. 108
Scorrimento graduatorie di LAORE
1. È autorizzato lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali espletate da LAORE Sardegna, nei limiti delle risorse disponibili del bilancio di previsione regionale e nei limiti delle capacità assunzionali vigenti.
Art. 109
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 in materia di assunzione di personale FoReSTAS
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è aggiunto il seguente:
"1 bis 1. L'Agenzia FoReSTAS, in considerazione delle attività svolte presso la Direzione generale della protezione civile, per la lotta agli incendi boschivi e per le attività di prevenzione svolte nell'intero territorio regionale, è autorizzata in via straordinaria ad incrementare la propria capacità assunzionale al fine di provvedere all'assunzione di ulteriori 650 unità di personale operaio di categoria B nel triennio 2023-2025, anche in applicazione in ambito regionale del disposto dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della medesima Agenzia.".
Art. 110
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia di personale ESAF
1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "aver sottoscritto" è aggiunta la parola: "entro";
b) le parole "con decorrenza 1° gennaio 2006" sono soppresse.
Art. 111
Disposizioni relative al personale dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna
1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021 si applica anche al personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi" di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 12, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio per tali finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 112
Disposizioni in materia di personale EGAS
1. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), come introdotti dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2022, sono sostituiti dal seguente:
"1 bis. Ai dipendenti dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, salvaguardando la categoria giuridica e la posizione economica acquisita e maturata dal personale.".
Art. 113
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1998 in materia di titolarità dell'indennizzo e modifica di termini
1. Alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"4. L'indennizzo compete al proprietario e a colui che gode del bene danneggiato a titolo di possesso sulla base di specifiche dichiarazioni degli intestatari formali. Compete inoltre ai comproprietari o ai familiari conviventi quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 bis è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le istanze di cui all'articolo 2 presentate a far data dal 1° gennaio 2023 il termine è fissato in nove mesi dalla data dell'evento.".
Art. 114
Modifiche alla legge regionale n. 51 del 1978 in materia di rimborsi di spese legali per la difesa dei dipendenti regionali
1. L'articolo 51 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997) è sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978)
1. L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) è interpretato nel senso che:
a) nei casi di giudizi penali o civili l'importo delle spese legali rimborsabili è relativo al compenso professionale di un solo difensore, è determinato in misura non superiore alla media aritmetica tra minimi e massimi della tariffa professionale oppure ai valori medi dei parametri ministeriali, vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio, previo parere obbligatorio e vincolante della direzione generale dell'area legale sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella;
b) nelle spese legali rientrano inoltre le consulenze tecniche di parte e di ufficio e eventuali spese esenti ai sensi dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
c) per il rimborso delle spese di difesa di cui alla lettera a) possono trovare applicazione gli incrementi previsti dalle tariffe oppure dai parametri ministeriali vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'area legale;
d) il titolo all'ottenimento del rimborso deriva dal ricevimento da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e dei consulenti tecnici e la liquidazione avviene in favore del dipendente e subordinatamente alla presentazione della regolare fattura quietanzata dal difensore e dai consulenti tecnici;
e) beneficia del rimborso delle spese legali anche il dipendente che, dopo le iniziali contestazioni formali, sia stato definitivamente prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo impiegato a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore e dai consulenti tecnici.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti già conclusi e per i quali non siano ancora stati disposti la liquidazione e il pagamento.
Capo IX
Disposizioni in materia di FITQ
Art. 115
Natura giuridica, gestione e controllo del FITQ
1. Il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), è organismo strumentale della Regione. Al Fondo si applica la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività gestionale del Fondo è svolta nell'ambito della Direzione generale competente in materia di personale.
3. Il controllo preventivo di legittimità contabile sugli atti e quello sui documenti generali di programmazione e gestione finanziaria del Fondo è svolto dalla Direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare l'attività gestionale e quella di controllo del FITQ stabilisce i contingenti di personale da assegnare alla Direzione generale del personale e riforma della Regione e alla Direzione generale dei servizi finanziari anche mediante l'avvalimento e riassegnazione di personale del sistema Regione.
Art. 116
Comitato paritetico del FITQ
1. Presso la Direzione generale competente in materia di personale è costituito il Comitato paritetico del FITQ.
2. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, dura in carica cinque anni ed è composto:
a) dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
b) dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di bilancio;
c) dal Direttore del servizio competente in materia di FITQ;
d) da un Direttore di servizio della Direzione generale competente in materia di bilancio e di ragioneria;
e) da quattro componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in servizio e di quello in quiescenza assicurando l'equilibrio tra il personale in servizio dipendente e dirigente e il personale in quiescenza.
3. I componenti del Comitato in caso di assenza o impedimento possono nominare un delegato.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
5. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, il Comitato ha funzioni decisionali in relazione ai criteri riferiti alle anticipazioni di fine rapporto e ai piccoli prestiti e funzioni consultive in relazione all'adozione degli atti di carattere generale di natura amministrativo-contabile.
6. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, definisce le regole di funzionamento del Comitato.
Art. 117
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Fino al completamento dell'organizzazione delle strutture competenti e all'insediamento del nuovo Comitato paritetico del FITQ si applicano le vigenti disposizioni relative anche alla composizione e alle funzioni del Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965.
2. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965 sono abrogati.
Art. 118
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2011 in materia di restituzione della posizione contributiva e anticipazione di fine rapporto
1. Alla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"Art. 9 bis (Riscatto)
1. In armonia con i principi nazionali in materia di previdenza complementare, l'iscritto che ha maturato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che cessa dal servizio per cause diverse dal collocamento in quiescenza ovvero l'iscritto che non ha maturato i predetti requisiti e cessa dal servizio per motivi diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, ha diritto alla restituzione della posizione contributiva individuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2018.";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. In deroga al comma 2 l'anticipazione di fine rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, può essere erogata ai cessati dal servizio per l'importo del trattamento maturato disponibile e non ancora interamente erogato.
3 ter. Le richieste sono soddisfatte annualmente secondo i limiti e i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato. Hanno comunque priorità le richieste di anticipazione presentate per la prima volta.".
2. La prestazione di cui all'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale n. 27 del 2011, come introdotto dal presente articolo, può essere richiesta decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 119
Ulteriori disposizioni in materia di FITQ
1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 si applica anche nei confronti del personale assunto a decorrere dal 22 gennaio 2022 o assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge che presenti domanda di iscrizione al FITQ rispettivamente nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o nel termine di sessanta giorni dalla data di assunzione se successiva.
2. L'iscrizione al FITQ è limitata ai soli fini della rendita vitalizia di cui al comma 1 dell'articolo 7 e dell'una tantum di cui comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 2011, con l'applicazione dei contributi a carico dell'Amministrazione regionale e a carico dell'iscritto previsti dal comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2011.
3. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di iscrizione al FITQ da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Ai maggiori oneri conseguenti all'iscrizione al FITQ del personale assunto alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 20 - programma 03 - titolo1), si fa fronte con le risorse non utilizzate di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 17 del 2021, già stanziate in conto della stessa missione 20 - programma 03 - titolo 1 per i medesimi anni. Agli oneri relativi al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si fa fronte con le risorse disponibili per le assunzioni di personale rispettivamente dell'Amministrazione regionale e di ciascun ente e agenzia regionale.
5. Gli enti regionali che finanziano la spesa per il personale con risorse proprie provvedono all'iscrizione al FITQ regionale del rispettivo personale attingendo alle disponibilità del proprio bilancio.
Capo X
Disposizioni in materia di assetto territoriale della Regione e disposizioni varie
Art. 120
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2021 in materia di misure di assetto territoriale
1. Nella legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) le parole "Provincia del Nord-Est Sardegna", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna";
b) nel comma 1 dell'articolo 1:
1) dopo le parole "lettera b)" sono inserite le parole: "e all'articolo 43";
2) dopo le parole "articoli 5 e 114" sono inserite le parole: "e 116";
c) nel comma 1 dell'articolo 2:
1) le parole "Dalla data di entrata in vigore della" sono sostituite dalle parole: "Con la";
2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d bis) è confermata la circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano.";
d) nell'articolo 5:
1) nella rubrica, dopo le parole "Provincia di Nuoro", sono inserite le parole: "e conferma della circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis) la Provincia di Oristano, avente Capoluogo di provincia Oristano, si compone dei seguenti Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.";
e) il comma 4 dell'articolo 7 è così sostituito:
"4. Lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.";
f) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Successione e fase transitoria)
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:
a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;
b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna;
c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.
2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie in cui gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al comma 1 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data del 31 dicembre 2023.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, nomina i commissari straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna. Con la medesima deliberazione sono nominati i sub commissari per le zone omogenee delle Province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. Dalla data della nomina dei nuovi commissari decadono gli amministratori straordinari e i sub commissari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna già nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2019. I nuovi commissari oltre alla gestione dell'ente nella fase transitoria, pongono in essere gli adempimenti successori e liquidatori di cui al comma 4. Il Commissario straordinario della Provincia di Sassari pone in essere anche gli adempimenti relativi alla liquidazione della Rete metropolitana del nord Sardegna.
4. Al fine della liquidazione degli enti preesistenti e al subentro dei nuovi enti nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi in capo agli enti preesistenti, entro novanta giorni dalla data di nomina, i commissari di cui al comma 3, per gli enti territoriali di riferimento, trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo le indicazioni dallo stesso impartite con apposito decreto:
a) l'elenco delle funzioni amministrative;
b) l'elenco dei procedimenti in corso;
c) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili, specificando in quale ambito territoriale tali beni insistano;
d) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
e) la situazione di bilancio aggiornata;
f) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione;
g) l'elenco del personale eventualmente impiegato presso società in house.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 4, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regioni - enti locali, approva con propria deliberazione i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strutturali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere che sono trasferiti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, quelli a tempo determinato in corso al momento del trasferimento e quelli di altra tipologia di contratti di lavoro, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla presente legge.
Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016.
6. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono operati i trasferimenti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, con riferimento ai beni immobili, al personale e ai procedimenti in corso.
7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 sono nominati i Commissari straordinari delle nuove Province della Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e della Città metropolitana di Sassari. Per la gestione ordinaria degli enti affidati sono confermati i commissari straordinari di cui al comma 3, compreso il Sindaco metropolitano di Cagliari che assume il ruolo di Commissario straordinario. Tutti i commissari, d'intesa con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, pongono in essere tutti gli adempimenti propedeutici e comunque connessi con l'istituzione dei nuovi enti territoriali e la successione agli enti preesistenti, in conformità con gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale e restano in carica sino all'insediamento dei relativi organi di governo. I commissari straordinari delle soppresse Province del Sud Sardegna e di Sassari rimangono in carica per la gestione ordinaria e le attività di liquidazione fino alla conclusione di tali attività.
8. Entro il 30 giugno 2024 il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice in un'unica tornata le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane, che si svolgono nei sessanta giorni successivi all'indizione. Per le elezioni di cui al primo periodo si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.
9. Nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge agli enti preesistenti nelle funzioni loro attribuite a seguito della riforma dell'assetto territoriale complessivo, gli adempimenti relativi alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione territoriale restano in capo ai soggetti attuatori individuati nei relativi accordi di programma. Tale disposizione si applica, nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge, anche al nuovo ciclo 2021-2027 della programmazione territoriale regionale, nazionale ed europea.
10. In attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, sentita la Rete metropolitana del nord Sardegna, predispone un atto di indirizzo ed un programma di interventi, a valere sulle risorse del nuovo ciclo 2021-2027 della programmazione territoriale regionale, nazionale ed europea, finalizzato a contrastare e superare il disequilibrio territoriale determinatosi a scapito dell'area metropolitana del sassarese in conseguenza dei ritardi intervenuti nell'operatività della Città metropolitana di Sassari, istituita dalla presente legge, e della mancata attuazione dei previsti meccanismi di riequilibrio.
11. Nelle more di un'organica riforma in materia di unioni di comuni e comunità montane, le stesse sono costituite tra comuni appartenenti alla medesima provincia o città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016.
12. Gli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, all'istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio all'articolo 18, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2016, deve intendersi riferito alle società in house della soppressa Provincia di Sassari.
13. Entro trenta giorni dalla data di operatività delle nuove province e delle città metropolitane, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente nomina le Commissioni per l'abilitazione per l'esercizio della caccia, di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sulla base delle nuove perimetrazioni territoriali.".
2. Entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attua il disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021 come modificato dal presente articolo.
3. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attua il disposto di cui all'articolo 23, comma 10, della legge regionale n. 7 del 2021 come modificato dal presente articolo.
4. Il disposto di cui all'articolo 23, comma 11, della legge regionale n. 7 del 2021 come introdotto dal presente articolo è attuato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Per la razionalizzazione e l'organizzazione della gestione del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
Art. 121
Vendita dei fabbricati ad uso diverso da abitazione di proprietà dell'Amministrazione regionale
1. In caso di vendita fabbricati ad uso diverso da abitazione di proprietà dell'Amministrazione regionale oggetto di locazione, l'Amministrazione deve verificare se il conduttore o concessionario del bene abbia effettuato, a sue spese, interventi di manutenzione straordinaria nel corso dei venti anni precedenti l'avvio del procedimento di alienazione.
2. In caso positivo, il conduttore trasmette le relative fatture quietanzate e univocamente riferibili all'immobile oggetto di alienazione.
3. Nell'ipotesi in cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano riferibili a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, può essere prodotta, in luogo delle fatture quietanzate, una perizia giurata riferita ai costi effettivi delle opere.
4. Le spese documentate dalle relative fatture quietanzate o attraverso perizia giurata, ritenute ammissibili a seguito di verifica tecnica da parte degli uffici dell'Assessorato competente sono:
a) in caso di vendita al conduttore, detratte dal prezzo di compravendita per l'importo corrispondente, ridotto del 3 per cento in ragione di anno a decorrere dalla data di effettuazione dell'intervento;
b) in caso di vendita a terzi e a seguito del versamento del prezzo di compravendita, oggetto di restituzione in favore del conduttore per l'importo corrispondente ridotto del 3 per cento in ragione di anno a decorrere dalla data di effettuazione dell'intervento.
5. L'importo delle spese di manutenzione straordinaria detratte dal prezzo di compravendita o oggetto di restituzione ai sensi del comma 4, non può in ogni caso superare il 30 per cento del valore di stima del bene.
6. Per spese di manutenzione straordinaria si intendono quelle indicate a carico del locatore nella tabella di cui all'Allegato "G" del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002.
7. È fatto salvo il diritto di prelazione del conduttore o il diritto all'indennità di avviamento ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
Art. 122
Copertura oneri di perequazione per gli enti locali concessionari della distribuzione elettrica
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 22 del 2022, recante il finanziamento per la copertura degli oneri di perequazione con la Cassa Servizi energetici e ambientali sostenuti dai comuni concessionari della distribuzione elettrica nel proprio territorio, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.000.000 in ragione di euro 1.000.000 in favore di ciascuno dei Comuni di Berchidda e Benetutti (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
Capo XI
Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica
Art. 123
Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell'apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
4. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l'estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l'intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
5. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall'ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell'immobile o dell'unità immobiliare, indipendentemente dall'attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall'ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
6. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all'imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
7. Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
8. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l'apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l'altezza al colmo e in 1,80 metri per l'altezza alla gronda; in caso di arretramento dell'ampliamento rispetto al filo della facciata dell'edificio è consentito l'aumento dell'altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell'ampliamento.
9. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
a) abbiano un'altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.
10. L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.
Art. 124
Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra
1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
a) seminterrati: i piani siti alla base dell'edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.
2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all'intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all'interno del lotto.
4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale a condizione che rispettino un'altezza minima interna di 2,40 metri.
6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).
Art. 125
Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza
1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, è sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell'edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all'organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l'apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l'originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
7. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell'edificio o nella porzione di edificio.
Art. 126
Interventi nelle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive
1. Ai fini dell'allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è aggiunta la seguente:
"m bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.".
Art. 127
Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi
1. Nelle more dell'approvazione di un'organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuità all'unità immobiliare interessata per un massimo di 120 mc.
2. L'istanza volta all'ottenimento del titolo abilitativo è corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
3. All'atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
4. L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
5. Non possono usufruire dell'ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno già beneficiato della disposizione di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007, dell'articolo 30, comma 8, e dell'articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).
Art. 128
Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni
1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi:
a) negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell'ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti, ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
f) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
g) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l'intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell'analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell'articolo 123, commi 7, 8, 9 e 10; tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all'articolo 123, commi 2 e 3, e articolo 125, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l'aspetto esteriore dell'edificio.
2. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 123 e 125 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d'uso.
3. L'incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 129
Procedure
1. Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall'articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
2 L'autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 è rilasciata dall'ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
3. La dichiarazione autocertificativa o l'istanza volta all'ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. L'efficacia della dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.
Art. 130
Modifica dell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione
1. All'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 15 il periodo "La ricostruzione dell'intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016" è sostituito dal seguente: "La ricostruzione dell'intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente";
b) al comma 15 bis le parole "per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato" sono sostituite dalle parole: "per la realizzazione di corpi di fabbrica separati".
Art. 131
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento
1. Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 15:
1) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell'apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.";
2) dopo la lettera j quater) è aggiunta la seguente:
"j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.";
c) dopo il comma 8 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:
"8 bis. All'interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell'ambito dell'edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.".
Art. 132
Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. I comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonché il rafforzamento e la diversificazione dell'offerta turistica. A tal fine la capacità massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, può essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi:
a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree intercluse o all'interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all'interno della fascia costiera come individuata dall'articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico regionale. La previsione delle nuove strutture è subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale, anche al fine di modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo;
b) per il miglioramento dell'offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purché escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. L'intervento è ammissibile a condizione che:
1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili;
2) sia realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il mare;
3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per le zone F previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983.
Qualora le volumetrie già legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacità massima stabilita al comma 1, l'incremento di cui al presente comma è calcolato sulla sola quota residua, data dalla differenza tra la capacità insediativa massima di cui all'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 e la volumetria già legittimamente realizzata.
1 ter. L'Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il calcolo della capacità insediativa massima nelle zone F costiere di cui all'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi insediamenti e le modalità di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture ricettive, della sostenibilità del carico del litorale, dell'innalzamento dell'offerta turistica e della prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell'approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall'articolo 9 del Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all'approvazione dei suddetti indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.".
Art. 133
Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì
1. Al fine del riordino e della valorizzazione degli immobili della borgata dei pescatori di Marceddì, oggetto a partire dagli anni 1950-1970 di edilizia spontanea su aree demaniali successivamente trasferite in proprietà alla Regione e devolute al suo patrimonio, la Regione predispone e propone al Comune di Terralba, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma integrato di riordino urbano di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015. A seguito dell'approvazione dello stesso, l'Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all'avvio delle procedure di regolarizzazione dell'assetto occupativo degli immobili.
Art. 134
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili
1. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4 dell'articolo 6:
1) le parole "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle parole: "entro quarantotto mesi";
2) le parole "fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi" sono sostituite dalle parole: "fino ad un periodo massimo di sessanta mesi";
b) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "fino al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 90 per cento".
Art. 135
Premio per i Programmi integrati per il paesaggio. Autorizzazioni di spesa per perenzioni cancellate
1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 per le attività relative alla proposta selezionata nell'ambito del concorso "Premio per i programmi integrati per il paesaggio" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009, rimodulata con determinazione n. 607 del 17 giugno 2020 del Servizio osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali (missione 08 - programma 01 - titolo 1).
Capo XII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 136
Norme in materia di aiuti per il potenziamento del traffico aereo della Sardegna
1. Al fine di migliorare la connettività della Sardegna e la mobilità dei cittadini dell'Unione europea, in attuazione degli articoli 16 e 119, sesto comma, della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione n. 2014/C 99/03 della Commissione europea del 4 aprile 2014, recante Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree la Regione concede aiuti di Stato per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi.
2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui al comma 1 per l'attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, alla connessione con il mercato crocieristico e all'attività di promozione e informazione.
3. I beneficiari degli aiuti di cui al comma 2 sono i vettori aerei europei in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificato di operatore aereo (COA) e della licenza di esercizio, così come definiti dalle norme dell'Unione europea vigenti;
b) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), oppure in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente procedura. È esclusa l'impresa partecipante che ha beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione europea e non l'ha rimborsato al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
4. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 2 nei limiti stabiliti dal titolo 5.2. lettera e), punto 150 della comunicazione n. 2014/C 99/03. Gli aiuti di cui al comma 2, al fine di potenziare lo sviluppo del traffico aereo da e per la Sardegna, sono concessi tramite finanziamento diretto, in conformità ai criteri di cui alla comunicazione n. 2014/C 99/03 e dei connessi atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.
5. Gli aiuti di cui al comma 2, sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento dei costi ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla comunicazione n. 2014/C 99/03.
6. In conformità alla comunicazione n. 2014/C 99/03 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di cui al comma 2 possono essere concessi se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a) la nuova rotta promuove l'aumento del volume del traffico dei passeggeri;
b) gli aiuti non determinano il trasferimento di passeggeri da una compagnia all'altra;
c) gli aiuti non si cumulano con altri aiuti presenti sulla stessa rotta, o rotta comparabile, quali, ad esempio, obblighi di servizio pubblico o altri finanziamenti che coprono gli stessi costi, ma erogati da altri Stati;
d) il servizio aereo proposto non è operato tra i due aeroporti della rotta in questione.
7. Le rotte beneficiarie degli aiuti di cui al comma 2 sono indicate dalla Regione negli atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti da esprimere entro quindici giorni decorsi i quali se ne prescinde, sono approvate le direttive per l'elaborazione del programma di attività, con particolare attenzione alle rotte, all'offerta di trasporto e alla durata. Gli atti emanati in applicazione della presente legge sono attuati in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in conformità alla comunicazione n. 2014/C 99/03.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 10 - programma 04 - titolo 1).
10. Agli oneri di cui al comma 9 si fa fronte, per gli anni 2023, 2024 e 2025, mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, allocate per i medesimi anni in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025. Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio (missione 10 - programma 04 - titolo 1).
Art. 137
Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nel territorio regionale
1. La Regione autorizza la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo anche nelle zone territoriali omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, qualora le attrezzature di supporto di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto siano realizzate con strutture di facile smontaggio o rimozione e non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente e siano contenute nell'indice fondiario di 0,10 mc/mq.
2. Le aviosuperfici ed i campi di volo consistono in una pista erbosa o in terra battuta, idonea alla effettuazione della corsa di decollo e di atterraggio, e in attrezzature destinate al rimessaggio dei velivoli e alla loro manutenzione, in locali destinati ad ufficio o di ristoro e impianti tecnologici e nella posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.
3. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati su aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, al di fuori dei centri abitati e ad una distanza adeguata dagli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale.
4. La realizzazione di aviosuperfici o campi di volo è consentita previo permesso di costruire ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985. La richiesta di autorizzazione dei campi di volo è presentata allo sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale n. 24 del 2016. A tal fine, alla richiesta di autorizzazione è allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto dal quale risulta l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino originario in caso di cessazione dell'attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.
5. In caso di trasporto sanitario d'urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio, le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili e non è necessaria la preventiva comunicazione alla direzione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
6. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.
Art. 138
Fondazione "Trenino verde storico della Sardegna"
1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST Spa) è autorizzata a costituire una fondazione denominata "Trenino verde storico della Sardegna" al fine di tutelare, recuperare, valorizzare, riutilizzare e promuovere, a scopo turistico, culturale e di promozione delle zone interne, la rete infrastrutturale ferroviaria di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) ed i relativi rotabili storici, attraverso la realizzazione di un sistema di gestione efficiente e partecipato, condiviso dagli enti locali, in quanto parte attiva del processo di elaborazione e definizione del piano delle politiche e degli interventi legati alla tutela ed al riutilizzo del patrimonio ferroviario storico regionale.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
3. La Fondazione ha sede in Sassari e svolge la sua attività principalmente in ambito regionale. Per il perseguimento dei suoi scopi può promuovere e aderire ad iniziative in ambito nazionale, europeo ed extra europeo.
4. La Fondazione, al fine di garantire il conseguimento delle proprie finalità, con deliberazione dell'assemblea di partecipazione, può istituire e sopprimere uffici, sedi di rappresentanza e altre strutture organizzative in Italia e all'estero.
5. Gli organi della Fondazione sono:
a) il presidente;
b) la giunta esecutiva;
c) l'assemblea di partecipazione;
d) il revisore dei conti.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono definite le linee guida dello statuto, il patrimonio della Fondazione e la sua destinazione in caso di scioglimento, e le sue modalità operative.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 in favore di ARST Spa (missione 10 - programma 01 - titolo 1).
Art. 139
Proroga dei termini in materia di trasporto pubblico locale
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto su gomma e su metrotranvia, la Regione, nelle more della riforma del trasporto pubblico locale da attuarsi ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), ridetermina al 31 dicembre 2026 la scadenza dei contratti di servizio sottoscritti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2021 (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
Art. 140
Integrazione tariffaria nei servizi di trasporto pubblico locale
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per la gestione del sistema di bigliettazione regionale di tipo mobile - ABT (missione 10 - programma 06 - titolo 1).
Capo XIII
Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato
Art. 141
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2023 in materia promozione turistica
1. All'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è così sostituito:
"2. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore della Dinamo Women e della Dinamo Lab, quale contributo ad un programma triennale di attività dirette alla promozione turistica, valorizzazione delle eccellenze sarde, inclusione sociale e benessere, anche attraverso la valorizzazione delle strutture sportive e la partecipazione ai campionati che possano favorire la promozione dell'immagine della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, definisce le linee di indirizzo, i criteri e le modalità di erogazione (missione 07 - programma 01 - titolo 1). L'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 è da intendersi per le attività coerenti con il programma a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.";
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 142
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 in materia di professioni turistiche
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo. Abilitazione)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le seguenti funzioni:
a) sovraintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
b) assolve alle funzioni di natura tecnico-specialistica inerenti alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, definisce le modalità attuative per il riconoscimento dei requisiti di cui al comma 2 da parte della Regione. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
4. I direttori tecnici già iscritti nel registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo rimangono abilitati all'esercizio della professione.";
b) all'articolo 6:
1) nel comma 1 le parole "e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo" sono soppresse;
2) nel comma 6 le parole "di cui agli articoli 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5";
c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata;
d) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "di cui agli articoli 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5";
e) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall'iscrizione al registro o dell'abilitazione conseguita per un periodo da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale o la decadenza dell'abilitazione conseguita.";
f) all'articolo 11:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 2 e 3 in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale o in assenza della prescritta abilitazione previste dalla presente legge è da ritenersi abusivo e quindi vietato.";
2) nel comma 3, dopo le parole "e comunicate alle segreterie dei registri" è aggiunto il seguente periodo: "o alla Regione, in caso di infrazioni legate alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo".
Art. 143
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di strutture ricettive e di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. Alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 16:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere";
2) il comma 1 è così sostituito:
"1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.";
3) il comma 8 è abrogato;
4) dopo l'articolo 16 è introdotto il seguente:
"Art. 16 bis (Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi)
1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi.
2. Nel registro di cui al comma 1 rientrano le strutture ricettive elencate agli articoli 13 e 21 e le unità immobiliari di cui all'articolo 21 bis, distinte per tipologia. Il registro è tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che attribuisce alle strutture l'Identificativo univoco numerico (IUN). Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quantificati in euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
3. Lo IUN è attribuito in progressione contestualmente al procedimento di classificazione di cui all'articolo 18 delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere oppure a seguito di richiesta inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo in caso di alloggi privati e aree di sosta temporanea a fini turistici.
4. I soggetti gestori espongono al pubblico lo IUN in ogni attività di commercializzazione delle strutture e delle unità immobiliari, compresa quella online.
5. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 5 si applicano le sanzioni previste all'articolo 26, comma 4, lettera b).
6. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, il Registro di cui al comma 1 è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.";
b) il comma 5 dell'articolo 21.1 è così sostituito:
"5. I soggetti gestori delle aree osservano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d).";
c) il comma 3 dell'articolo 21 bis è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 24:
1) nella lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: ", nonché per il riconoscimento della qualità di struttura "ecosostenibile", nelle sue tre declinazioni: bronzo, argento e oro e relativi segni distintivi";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) i requisiti necessari affinché le strutture ricettive alberghiere e le domo ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) possano assumere la denominazione di "residenza d'epoca;";
e) nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 le parole "di cui all'articolo 16, comma 8" sono sostituite con le parole: "di cui all'articolo 16 bis";
f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente:
"c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla sua abilitazione alla professione di direttore tecnico o dalla presenza di un direttore tecnico in possesso dei medesimi requisiti di cui al periodo precedente, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sua sostituzione entro il termine di trenta giorni;".
2. Per le sole strutture già esistenti l'Assessorato regionale competente in materia di turismo attribuisce d'ufficio e comunica alle strutture alberghiere e all'aria aperta il rispettivo IUN, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dal presente articolo.
Art. 144
Valorizzazione e promozione di prodotti alimentari sardi
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2023, è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di valorizzare la promozione dei prodotti totalmente sardi nella ristorazione e promuovere i consumi da parte dei residenti, dei turisti e dei visitatori è istituito il Fondo per lo sviluppo nella ristorazione del consumo dei prodotti da filiera 100 per cento sardi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.500.000 a favore delle confederazioni delle imprese commerciali maggiormente rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici, così come individuate dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato (missione 14 - programma 02 - titolo 1).
Art. 145
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 in materia di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica
1. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma 3 le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento";
b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"b) pastigliaggi, bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita di prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);";
c) nella lettera d) del comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, in genere, qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa";
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.".
Art. 146
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2006 in materia di commercio al dettaglio su aree private e sanzioni
1. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma 9 dell'articolo 3:
1) il periodo "Tale divieto non opera per la vendita di" è sostituito dal seguente: "Tale divieto non opera per la vendita dei seguenti prodotti con relativi complementi e accessori";
2) nella lettera a) dopo la parola "artigianato" sono aggiunte le parole: "e il giardinaggio"
3) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
"1 bis) mobili ed articoli di arredo;
1 ter) prodotti ed arredo da giardino";
b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Per gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti e dei relativi complementi e accessori di cui all'articolo 3, comma 9, e gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 9, e dei relativi complementi ed accessori, la superficie di vendita è computata nella misura di:
a) un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2;
b) un quarto della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 10.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.
4 bis. È esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita, l'esercizio che effettua in modo prevalente l'attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati all'articolo 3, comma 9. L'attività è considerata prevalente quando almeno il 75 per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia di prodotti.";
c) all'articolo 18:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è così sostituito:
"2. Chiunque violi le diposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.";
d) nell'articolo 36, comma 1, le parole "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "90 per cento".
Art. 147
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2016 in materia di organi di tutela dell'artigianato
1. Nelle more dell'adozione di una legge di riordino degli organi di tutela dell'artigianato, i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), sono abrogati. Le funzioni previste dal comma 2 sono trasferite all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ed esercitate, con riferimento a ciascuna circoscrizione camerale, da un esperto di artigianato con funzioni ispettive, nominato con decreto assessoriale, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato medesimo. È ripristinato l'albo delle imprese artigiane, come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).
2. L'esperto di artigianato sostituisce l'organo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato) ed esercita i compiti e le funzioni previsti dagli articoli 2 e 24 della medesima legge.
3. Al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni l'Assessore regionale competente è autorizzato a stipulare con le camere di commercio apposite convenzioni che prevedano, con le risorse a valere sul bilancio, previste dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2017, un onere forfettario onnicomprensivo per la gestione del servizio e l'individuazione, previo accordo fra le parti, di un referente camerale per il coordinamento delle attività istruttorie.
4. Tutti gli atti necessari all'attuazione del presente articolo e successivi sulla materia sono adottati con decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.
Capo XIV
Disposizioni in materia di promozione della ricerca scientifica e personale di enti di ricerca
Art. 148
Piano regionale per la ricerca scientifica
1. Nell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna) la parola "annualmente" è sostituita dalle parole: "con cadenza annuale, biennale o triennale".
Art. 149
Risorse della società Porto Conte Ricerche
1. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2022 non utilizzate dalla società Porto Conte Ricerche per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2020, possono essere utilizzate dalla medesima società per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2015.
Art. 150
Finanziamenti in materia di studi politici, economici e sociali
1. Il finanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 5 del 2017, come rifinanziato, per euro 300.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 dalla tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2023, e il finanziamento di cui alla tabella D allegata alla legge regionale n. 1 del 2023, pari a euro 80.000 per l'anno 2023, a favore dell'Istituto di studi politici e sociali EURISPES, sono concessi a favore di EURISPES Sardegna (missione 14 - programma 03 - titolo 1).
Capo XV
Disposizioni in materia di industria
Art 151
Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2020 in materia di utilizzo di lavoratori presso IGEA Spa
1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2020, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis 1. I lavoratori a tempo determinato e pieno con scadenza al 31 dicembre 2023, impegnati presso la Miniera di Olmedo da parte di IGEA Spa, sono ulteriormente utilizzati sino al completamento dei lavori al 31 dicembre 2026, con l'utilizzo dell'istituto della stabilizzazione presso IGEA qualora ne posseggano i requisiti, nel rispetto del comma 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (missione 09 - programma 02 - titolo 2).
7 bis 2. I lavoratori a tempo pieno e determinato impiegati nelle operazioni del "piano di chiusura Carbosulcis" da IGEA Spa sono ulteriormente utilizzati da IGEA Spa allo scadere del periodo triennale, in sostituzione del normale turn over di IGEA Spa, che consente l'assunzione a tempo indeterminato e pieno e cantieri IGEA Spa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della società.".
Art. 152
Disposizioni per l'utilizzo produttivo del patrimonio immobiliare di IGEA Spa
1. I beni immobili di proprietà di IGEA Spa connessi ad attività industriali cessate, non strumentali e non più funzionali all'attività produttiva, sono di norma alienati.
2. I beni immobili di cui al comma 1 possono essere oggetto di cessione della proprietà o di altro diritto reale, a titolo gratuito o a prezzo simbolico, agli enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicati, all'Amministrazione regionale e agli enti del sistema Regione o, qualora questi non manifestino la volontà all'acquisizione del bene immobile, tale bene può essere inserito tra quelli da cedere a titolo di vendita o concessione a soggetti privati, fatti salvi i diritti dei creditori della società, nei limiti che seguono e con le procedure le cui linee guida sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori, la Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza IGEA Spa alla cessione con le modalità di cui al comma 2 nei limiti dei conferimenti di capitale effettuati dal socio Regione e contabilizzati in apposito fondo vincolato del patrimonio netto.
4. In caso di beni culturali la vendita o la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero competente in materia di beni e attività culturali, ricorrendone i presupposti.
5. Le somme rinvenienti dalla vendita e dalla locazione dei beni sono destinate a finanziare la società in tutte le sue attività.
6. I beni ad alta valenza storica sono trasferiti nella proprietà alla Regione che provvede, qualora necessario, al recupero e mantenimento del bene. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge IGEA Spa forma l'elenco di tali beni in contraddittorio con gli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
7. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo (EMSA)) l'obbligo in capo agli enti della destinazione alla realizzazione di opere pubbliche o di servizi e interventi di pubblica utilità si considera realizzato anche se il bene è destinato ad iniziative funzionali ai piani generali di sviluppo turistico, commerciale, industriale e artigianale dell'ente assegnatario.
Art. 153
Disposizioni in materia di beni minerari a fini di ricerca scientifica
1. Per facilitare l'attuazione dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 1 del 2023 e del Piano territoriale di giusta transizione di cui alla decisione di esecuzione C(2022)9764 del 16 dicembre 2022 della Commissione europea, l'Assessorato regionale dell'industria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riprende le interlocuzioni con la Commissione europea al fine di intraprendere le azioni necessarie per l'aggiornamento di quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 29 (Piano di chiusura delle attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della Carbosulcis Spa - Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN)), al fine della riconversione dell'infrastruttura mineraria e delle relative pertinenze della Carbosulcis Spa per scopi di ricerca scientifica, produzione di fertilizzanti da carbone, produzione e stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Capo XVI
Disposizioni varie e di carattere finanziario
Art. 154
Acquisto di crediti fiscali da utilizzare in compensazione
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023, e per gli effetti degli articoli 119, 120, 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, con legge 11 aprile 2023, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti partecipati a carattere economico e tutte le società partecipate non incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non incorrenti nei limiti dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 11 del 2023, autorizzati all'acquisto dei crediti fiscali da utilizzare in compensazione.
Art. 155
Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP
1. Fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), iscritte all'Anagrafe delle onlus alla data del 21 novembre 2021 o in data successiva nel caso di richiesta di iscrizione presentata anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP. L'esenzione opera anche nelle seguente ipotesi:
a) perdita della qualifica di onlus a seguito dell'adeguamento del proprio statuto al Codice del terzo settore (CTS) e della conseguente iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
b) trasmigrazione automatica al predetto registro, secondo le modalità descritte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, purché l'Ente possa qualificarsi come ente non commerciale, ossia svolga in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 79 del CTS, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno l'esercizio di attività di impresa, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Art. 156
Sospensione di obblighi fiscali
1. Le vertenze relative alla mancata o ritardata applicazione dell'articolo 12, comma 2 e comma 4, della legge regionale n. 17 del 2021, anche se pendenti nanti gli organi della giurisdizione tributaria, per le quali l'istanza di rimborso temporaneo sia stata presentata in data anteriore al 30 giugno 2022, in vigenza del regime europeo di aiuti Covid-19, sono definite dall'Amministrazione regionale con l'intervento finanziario della SFIRS Spa sulla base di apposita convenzione per l'attivazione di specifiche linee di finanziamento per l'effettuazione delle erogazioni temporanee. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.
Art. 157
Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023
1. Nella tabella A (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 2.
Art. 158
Modifiche alla tabella B della legge regionale n. 1 del 2023
1. Nella tabella B (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spesa disposte da leggi regionali) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 3.
Art. 159
Modifiche alla tabella D della legge regionale n. 1 del 2023
1. Nella tabella D (Contributi e trasferimenti correnti) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 4.
Art. 160
Modifiche alla tabella E della legge regionale n. 1 del 2023
1. Nella tabella E (Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 5.
Capo XVII
Disposizioni finali
Art. 161
Norma finanziaria
1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese e utilizzi riportati nell'allegato n. 6, tabella F (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge;
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1 del presente articolo, di cui all'allegato n. 7 (Variazioni delle entrate per titoli e tipologie e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.
Art. 162
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 ottobre 2023
Solinas