Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica
1. La Regione autonoma della Sardegna esercita le funzioni amministrative a essa trasferite dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), e delegate dall'articolo 57 del decreto del Presidente del Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in conformità all'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), senza pianificazione congiunta con il Ministero per il beni e le attività culturali e per il turismo sui beni paesaggistici diversi da quelli di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Conseguentemente il Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo e le relative Norme tecniche di attuazione (NTA) approvati con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), il cui articolo 2, comma 1, lettera e) ha sostituito l'articolo 135 del decreto legislativo n. 42 del 2004, si interpreta nel senso che sono in ogni caso sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i suddetti beni e in particolare:
a) la fascia costiera di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA al PPR, come definita dall'articolo 19 e disciplinata dall'articolo 20 delle medesime NTA;
b) i beni identitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), delle NTA al PPR, come definiti dall'articolo 6, comma 5 e disciplinati dall'articolo 9 delle medesime NTA;
c) le zone agricole, l'edificato in zona agricola come definito dall'articolo 79 delle NTA al PPR e l'edificato urbano diffuso come definito dall'articolo 76 delle NTA al PPR.
2. L'eccezione al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuta nell'articolo 20, comma 1, lettera b), punto 1), della NTA al PPR, si interpreta nel senso che è esclusa da tale divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione, con riferimento alla data di approvazione del PPR, si trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale e le opere che si trovino a uno stadio più avanzato. La medesima eccezione si interpreta nel senso che, se l'opera aveva le caratteristiche per essere esclusa dal divieto alla data di approvazione del PPR, continua a essere esclusa dal divieto anche in caso di variante, purché le caratteristiche generali e identificative dell'intervento non siano mutate, tenendo anche conto dell'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
3. L'asse viario Sassari-Alghero e, in particolare, la realizzazione nello sviluppo geometrico a quattro corsie del lotto n. 1, costituisce un'infrastruttura determinante per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed assume carattere strategico, essendo di preminente interesse nazionale e regionale. A tale infrastruttura, la cui progettazione a quattro corsie a tutti gli effetti coincide, nelle sue caratteristiche generali e identificative, con quella già sottoposta con esito favorevole alle pregresse valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni paesistico-ambientali, si applicano pertanto le deroghe previste nell'articolo 20, comma 1, lettera b), punto 1) delle NTA al PPR.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 luglio 2020
Solinas