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Legge n. 25 del 12/09/2013


Oggetto: Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini(blue tongue) e modifica della legge regionale n. 17 del 2013.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.42 - Parte I e II del 19/09/2013

Data di Pubblicazione: 19/09/2013

Materie: LEGGI REGIONALI


 

 

 


 

Il Consiglio regionale ha approvato

 

Il Presidente della Regione promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Aiuti agli allevatori

 

1. Al fine di fronteggiare i danni causati nel corso del 2013 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti in favore della aziende dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia;

b) a compensare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della malattia.

Per l'attuazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000.

 

Art. 2

 

Interventi sanitari

 

1. Per rafforzare l'azione di prevenzione, controllo ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di:

a) euro 8.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini (blue tongue)»);b) euro 500.000 per lo svolgimento di attività di monitoraggio, diagnosi di laboratorio ed educazione sanitaria.

 

Art. 3

 

Attuazione degli aiuti

 

1. Le direttive di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 a favore delle aziende agricole sono erogati con il procedimento e le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 2000.

Art. 4

 

Riduzione di autorizzazione di spesa

 

1. Agli oneri di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) iscritte in conto dell'UPB S06.03.028 – cap. SC06.0758.

Art. 5

 

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 18.500.000 per l'anno 2013, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015:

 

in diminuzione

UPB S05.01.001

Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente

2013 euro 17.000.000

 

UPB S05.02.003

Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico

2013 euro 1.500.000

 

in aumento

UPB S06.04.006

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente

2013 euro 18.000.000

 

UPB S05.02.001

Istituto zooprofilattico e osservatorio veterinario - Parte corrente

2013 euro 500.000

 

Art. 6

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra il vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 settembre 2013

Cappellacci