Il Consiglio regionale ha approvato
La Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge reca norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche in rapporto all'articolo 9 della Costituzione e ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale nelle more dell'approvazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) nonché dell'aggiornamento della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS), nel coerente rispetto della pianificazione di livello superiore, come richiesto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto della competenza regionale di redazione e approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni di carattere transitorio al fine di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in assenza di un aggiornamento e completamento della programmazione strategica regionale per lo sviluppo sostenibile e della pianificazione paesaggistica, urbanistica ed energetica regionale.
Art. 2
Agenzia regionale dell'energia
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse di competenza legislativa e amministrativa regionale.
Art. 3
Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio
1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché dell'approvazione del PRS, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili:
a) zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H, di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
b) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 394 del 1991 nonché aree equivalenti istituite dall'ordinamento regionale;
c) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
d) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
e) aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
f) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
g) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
i) aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1.500 metri per le isole minori, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
j) le seguenti aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
2) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
3) aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
4) aree montuose per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;
5) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
6) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
7) zone gravate da usi civici;
8) zone di interesse archeologico;
k) le seguenti aree così come individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1) fascia costiera;
2) sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
3) campi dunari e sistemi di spiaggia;
4) aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
5) grotte e caverne;
6) monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
7) zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
8) fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
9) aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
10) aree che distano meno di 2 chilometri in linea d'aria da alberi monumentali;
11) aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela;
12) aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
13) aree caratterizzate da insediamenti storici così come definiti dall'ordinamento regionale;
l) aree che distano meno di 7 chilometri in linea d'aria, oppure 1.500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati o per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. La distanza è calcolata a partire dal punto più vicino del perimetro considerato per la misura dell'estensione.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1:
a) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che non comportano consumo di suolo e, limitatamente alle zone omogenee H di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, purché destinati all'autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
c) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
d) gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della presente legge sulla base di un piano attuativo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee D e G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U;
e) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile;
f) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche;
g) gli impianti agrivoltaici aventi soluzioni costruttive in elevazione con altezza minima non inferiore a 2,1 metri dal suolo, tali da garantire la continuità dell'attività colturale e pastorale e l'intero e permanente utilizzo della superficie agricola utile. Gli impianti agrivoltaici con soluzioni costruttive in elevazione devono avere una dimensione massima di 10 Mwp a servizio di aziende condotte da titolari aventi la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP). Tali aziende devono risultare operative dalla data del 31 dicembre 2018, nonché avere sede operativa nel territorio della Regione Sardegna. Le suddette aziende devono corredare la richiesta di autorizzazione con un piano aziendale ricognitivo contenente il fatturato totale annuo relativo alle ultime cinque annualità a dimostrazione delle dinamiche aziendali. Le imprese agricole di cui alla presente lettera devono essere in regola con le direttive per le zone agricole di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228. Al fine di evitare il ricorso ad aggregazioni fittizie, nel caso di contiguità di impianti agrivoltaici di cui alla presente lettera è necessario, per le imprese medesime, presentare l'iscrizione all'elenco regionale IAP o nell'elenco dei coltivatori diretti da parte delle aziende confinanti e un prospetto dei bilanci aziendali realizzati nel medesimo periodo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 e per adeguare contestualmente i suoi contenuti all'approvazione della legge regionale sulle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021 il Consiglio regionale approva il PRS, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e avvia con la massima urgenza, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nelle sedi istituzionali competenti, tutte le iniziative previste dalla normativa vigente per garantire e favorire la celere approvazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 del medesimo decreto legislativo. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 luglio 2024
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