Il Presidente
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
VISTO, in particolare, l'art. 6 della citata legge regionale n. 8 del 2011 che disciplina le modalità di nomina del Garante;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio regionale, con la pubblicazione sul BURAS n. 63 del 15 ottobre 2020 dell'invito alla presentazione di candidature, ha dato avvio alle procedure previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2011;
CONSTATATO che all'esito di tale pubblicazione, i cui termini sono scaduti il 19 novembre 2020, sono pervenute al Consiglio regionale solamente dieci candidature;
CONSIDERATO che a causa della esiguità del numero delle candidature pervenute, si è reso opportuno riaprire i termini di presentazione di cui al precedente invito, al fine di consentire l'acquisizione di un maggior numero di candidature per l'elezione del Garante in argomento;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 7/2022 del 21 marzo 2022 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle candidature, ferma restando la validità delle candidature già presentate in attuazione del bando pubblicato sul BURAS n. 63 del 15 ottobre 2020;
VISTO l’elenco delle candidate e dei candidati in possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato nei termini le rispettive candidature;
PRESO ATTO del disposto dell’articolo 35, comma 1 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 che prevede l’applicazione dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 anche al Garante in argomento;
PRESO ATTO che il citato articolo 35, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 prevede che l’articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 trovi applicazione anche per gli organi la cui proroga risulti già scaduta alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 35;
CONSTATATO che il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 rientra tra gli organi la cui proroga risulta scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17;
CONSIDERATO che la Professoressa Carla Puligheddu, nata a Carbonia il 29 gennaio 1959 e residente a Sassari, in S.V. La Gruzzitta 7 Funtani, n. 46, compresa nell’elenco dei candidati per l’elezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, sulla base della documentazione trasmessa, risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
CONSTATATO di dover procedere alla nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1995, in combinato disposto con l’articolo 35 della Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17;
STABILITO di nominare, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 la citata Professoressa Carla Puligheddu quale Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8
Decreta
Art. 1
1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina la Professoressa Carla Puligheddu, nata a Carbonia il 29 gennaio 1959 e residente a Sassari, in S.V. La Gruzzitta 7 Funtani, n. 46 Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
2. La nomina di cui al comma 1, anche ai fini della durata in carica, acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.A.S.
Pais