Oggetto:
Quesito relativo all’interpretazione dell’art. 27 bis delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Autore:
Presidenza della Regione - Autorità di bacino regionale della Sardegna
Pubblicato in:
Bollettino n.76 - Parte I e II del 31/12/2020
Data di Pubblicazione:
31/12/2020
Il Presidente
Omissis
Il Comitato Istituzionale
Omissis
Delibera
per le ragioni indicate in premessa, l’art. 27 bis delle N.A. del PAI, rubricato “Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)”, deve essere interpretato nel senso che, all’interno delle zone perimetrate a pericolosità idraulica molto elevata, è ammessa, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma stessa, esclusivamente la realizzazione di fabbricati ed impianti connessi alle attività aziendali e di trasformazione dei prodotti aziendali (aziende agricole, pastorali e selvicolturali), mentre è assolutamente vietata, anche se connessa alla conduzione di un fondo agricolo da parte di imprenditore agricolo professionale, sia la realizzazione di nuovi fabbricati a destinazione residenziale, turistico ricettiva e a punto di ristoro, che il mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni o qualunque altro tipo di intervento che comporti incremento della superficie utile residenziale.
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Presidente del Comitato Istituzionale
Lampis
Il Segretario Generale
Sanna