L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Demont S.r.l. ha presentato, nel marzo 2013, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, relativa all’intervento “Installazione di due impianti mobili per il lavaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso lo stabilimento e il deposito costiero Syndial SpA – Macchiareddu”, in Comune di Assemini, ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, punto n. 7, lett. v), “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”
L’intervento è riferito all’esecuzione di campagne di recupero finalizzate al trattamento dei rottami metallici provenienti dalle attività di dismissione previste dalla Syndial S.p.A., a carico di un tratto di una tubazione dell’oleodotto esterno di collegamento dello stabilimento e di un tratto interno al deposito costiero, destinata al trasporto delle peci clorurate, inattiva da tempo. Il progetto prevede l’installazione di due impianti mobili, rappresentati da due idropulitrici, da collocarsi rispettivamente all’interno dello stabilimento Syndial e nel deposito costiero, distanti tra loro 2,5 chilometri, destinati al lavaggio dei rottami metallici derivanti dallo smontaggio della tubazione della linea delle peci clorurate, allo scopo di recuperare rottami come materie prime secondarie e recuperare rifiuti metallici presso impianti autorizzati.
I rifiuti derivanti sono rappresentati dai residui contaminati che saranno confezionati e caratterizzati ai fini della corretta destinazione verso gli impianti di smaltimento autorizzati, analogamente alle acque di lavaggio. Il processo di lavaggio avverrà a pressione con eventuale utilizzo di acqua calda e detergenti, su superficie pavimentata e in ambiente confinato.
Gli impianti opereranno in contemporanea e sono così identificati: il DA/L_01 presso lo stabilimento e il DA/L_02 presso il deposito costiero, sono autorizzati dalla Provincia di Venezia con Determinazione n. 263/2013 per il lavaggio dei rifiuti metallici finalizzato all’ottenimento di Materie Prime Secondarie (MPS) e rifiuti metallici da destinare al recupero e/o allo smaltimento. I due impianti sono autorizzati per le operazioni R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) e R12 (Scambio dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11).
I rifiuti in ingresso, da sottoporre alle suddette operazioni di recupero R4 ed R12, sono identificati con il codice CER 170405 Ferro e acciaio e con il CER 170409* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose mentre in uscita dal processo di lavaggio è prevista la produzione di rottami come MPS e di rifiuti metallici (CER 191202 Metalli ferrosi). Le attività di recupero produrranno i rifiuti pericolosi di cui ai codici CER 070107* Residui di peci clorurate e CER 160709* Acque di lavaggio.
Le idropulitrici verranno poste su basamento impermeabile in calcestruzzo dotato di sistema di raccolta acque attraverso cordolatura di contenimento dei liquidi di spandimento, collocate all’interno di tendostrutture impermeabili, mantenute in costante depressione e al cui interno verranno trasportati con sollevatore telescopico i tratti di tubazione, che verranno posizionati a terra o su cavalletto metallico leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio.
L’acqua di lavaggio verrà convogliata ai pozzetti di raccolta del basamento e da qui, mediante pompa di rilancio, verrà confezionata in cisternette, mentre il residuo fangoso e/o solido verrà raccolto separatamente in fusti, cisternette, big bags, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche. Tali rifiuti verranno sottoposti a caratterizzazione e classificazione prima dell’avvio a smaltimento presso impianti terzi autorizzati.
In seguito al lavaggio, il rottame verrà sottoposto a verifiche e analisi per l’ottenimento della certificazione di completa pulizia e rispondenza alle specifiche della normativa tecnica di riferimento.
La capacità di trattamento media dell’impianto è di circa 2 tonn/giorno e i quantitativi di rifiuti da trattare sono pari a 160 tonnellate. La campagna d’attività prevista è stimata in circa 4 mesi al lordo dei tempi di accantieramento e dismissione delle aree. In fase di esercizio degli impianti, si prevede l’impiego di circa 6 operatori.
L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), preso atto della comunicazione del Servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias n. 22328 del 6.5.2013 (Prot. ADA n. 9966 del 7.5.2013) secondo la quale le aree interessate dall’intervento non risultano comprese tra i beni paesaggistici, considerato che la documentazione depositata, come integrata a giugno 2013 su richiesta del Servizio SAVI (nota n. 11522 del 23.5.2013), risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite durante lo svolgimento delle campagne:
1. nell’ambito delle campagne di recupero nei due impianti mobili, il DA/L_01 presso lo stabilimento e il DA/L_02 presso il deposito costiero, dovranno essere trattati unicamente i rifiuti di cui ai codici CER 170405 Ferro e acciaio e CER 170409* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose;
2. le operazioni di recupero R4 – R12 dovranno essere effettuate dalla società proponente in conformità alle prescrizioni contenute nella autorizzazione n. 263/2013 della Provincia di Venezia e alle disposizioni di cui al DM 161/2002 e s.m.i. per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi;
3. i quantitativi di tubazioni metalliche da trattare nell’ambito della campagna non dovranno superare le 110 tonnellate per l’impianto DA/L01 e le 50 tonnellate per l’impianto DA/L_02, come risulta nel progetto presentato;
4. vista l’insistenza delle aree di progetto nel SIN, qualora la realizzazione degli interventi preveda scavi e movimentazione di terreno, ad esempio per la realizzazione/completamento delle piattaforme impermeabilizzate, preliminarmente alla realizzazione delle opere, dovranno essere espletate le procedure previste nella Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relative alla bonifica dei siti contaminati;
5. non sono ammessi depositi intermedi tra la fase di produzione del rifiuto e quella di recupero: i rifiuti da trattare, rappresentati dagli spezzoni di oleodotto già tagliati, dovranno essere conferiti presso gli impianti mobili solo quando questi abbiano terminato il trattamento del rottame precedente;
6. non potranno essere conferiti pezzi di tubatura di lunghezza superiore a quella della vasca di lavaggio;
7. nell’area di deposito temporaneo pavimentata e parzialmente coperta, lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e delle materie prime e seconde dovrà avvenire separatamente;
8. i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito delle operazioni di recupero - CER 070107* Residui di peci clorurate e CER 160709* Acque di lavaggio – dovranno essere stoccati in cisterne e/o serbatoi chiusi e dotati di bacino di contenimento con doppia camicia;
9. prima dell’avvio delle campagne presso i due impianti dovranno essere verificate:
a. la tenuta pneumatica di ognuna delle due tendostrutture e il sistema di aspirazione dell’aria;
b. l’impermeabilizzazione del substrato su cui le tendostrutture verranno collocate;
10. per quanto riguarda gli effetti sulla qualità dell’aria, i sistemi di filtrazione a servizio degli impianti mobili, dovranno garantire il rispetto dei limiti di cui alla parte terza dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
11. dovrà essere presentato un piano di monitoraggio e controllo che riporti:
a. in relazione alle emissioni aeriformi, la tempistica, i parametri da rilevare e la metodologia utilizzata, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dall’autorizzazione della Provincia di Venezia;
b. i tempi di saturazione previsti dei carboni attivi e la frequenza di ricambio;
c. le procedure di emergenza da seguire in caso di eventi accidentali che possano determinare rilasci incontrollati di inquinanti verso l’esterno;
12. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge dovranno essere effettuati all’avvio delle campagne a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della Delib.G.R. n. 62/9 del 2008. In caso di superamenti dei limiti previsti, verranno adottate le misure di contenimento necessarie a garantire la mitigazione dell’impatto;
13. le acque reflue prodotte nelle aree di deposito e di transito dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi);
14. al termine delle campagne, i siti in cui le stesse si sono svolte dovranno essere ripristinati e restituiti agli usi originari.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente
Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l’intervento denominato “Installazione di due impianti mobili per il lavaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso lo stabilimento e il deposito costiero Syndial S.p.A. – Macchiareddu”, nel Comune di Assemini, proposto dalla Società Demont Ambiente S.r.l., a condizione che siano recepite durante lo svolgimento delle campagne le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Assemini, la Provincia di Cagliari, il Dipartimento di Cagliari dell’ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari;
- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura di verifica.
Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Cappellacci
Il Direttore Generale
Massidda