Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure a sostegno del trasporto pubblico
1. Al fine di rafforzare le prestazioni che la Regione eroga nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale per far fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 aggiuntiva, rispetto alle assegnazioni statali di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) e decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
2. Per le finalità di cui al comma 1, per tutto il periodo della durata dell'emergenza sanitaria in corso, possono essere implementati, nel rispetto della normativa vigente, i servizi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti.
Art. 2
Interventi a favore del trasporto scolastico
1. Per fronteggiare i maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali nella gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, derivanti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 04 - programma 06 - titolo 1).
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2020, si fa fronte con le seguenti variazioni, in termini di cassa e competenza, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022:
in aumento
titolo 3, tipologia 3050000, categoria 3050200, EC362.012 (Entrate e recuperi di somme erogate in attuazione di interventi inclusi nella Programmazione comunitaria 2007-2013)
2020 euro 3.000.000
(competenza)
in diminuzione
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
2020 euro 3.000.000
(cassa)
in aumento
missione 10 - programma 02 - titolo 1
2020 euro 2.000.000
(competenza e cassa)
missione 04 - programma 06 - titolo 1
2020 euro 1.000.000
(competenza e cassa)
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 ottobre 2020
Solinas