L’Assessore dei Trasporti ricorda che la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”, disciplina sia il servizio di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente (artt. 32-38) sia i servizi di trasporto pubblico non di linea (art. 39).
L’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente rientra nella sfera della libertà d’iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 della Costituzione ed è disciplinata a livello nazionale dalla legge 218/2003, che prevede espressamente la liberalizzazione del settore e l’accesso al mercato di tutti gli operatori economici senza alcun contingentamento.
Gli altri servizi di trasporto pubblico non di linea sono invece disciplinati dalla legge n 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. In particolare sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sino a nove posti a sedere compreso il conducente (noto come servizio di n.c.c.); entrambi possono essere svolti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Si tratta di servizi che, a differenza del noleggio autobus con conducente già liberalizzato dal 2003 a seguito dell’entrata in vigore della citata legge 218/2003, sono stati finora sottoposti a programmazione numerica comunale.
Con riferimento alla regolamentazione regionale l’Assessore precisa che l’articolo 39 della Legge regionale n. 21/2005 prevede che i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l’adozione di regolamenti e la Giunta regionale determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere tali regolamenti.
La Giunta regionale con la deliberazione n. 10/42 del 12.3.2010 ha dettato i criteri per la redazione dei regolamenti comunali individuando puntualmente le modalità di svolgimento del servizio di noleggio nonché i parametri in base ai quali il Comune effettua la programmazione numerica delle autorizzazioni al noleggio e delle licenze di taxi mentre, per quanto riguarda le linee guida fondamentali della regolamentazione della materia, viene richiamata la legge 21/1992.
La deliberazione della Giunta regionale sopra citata demanda agli uffici regionali l’onere della verifica della conformità dei regolamenti comunali ai criteri previsti dalla Giunta regionale.
L’Assessore prosegue evidenziando che il rilascio della licenza per il servizio di taxi o dell’autorizzazione per il servizio di n.c.c. da parte dei Comuni avviene attraverso un bando di pubblico concorso, in base al numero massimo di titolarità individuato dal Comune; numero attualmente ancora approvato dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata.
L’Assessore tuttavia sottolinea che il contingente numerico di titolarità deve essere definito esclusivamente dai Comuni in virtù delle competenze loro attribuite nella materia dei servizi di taxi e noleggio con conducente sia dalla riforma del titolo V della Costituzione che dalla legislazione nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale.
Rientrando pertanto la materia nella competenza comunale, l’Assessore ritiene che i regolamenti debbano essere immediatamente esecutivi e non già sottoposti a verifica preventiva regionale; ciò anche al fine di rendere più spedita e snella l’azione amministrativa.
L’Amministrazione regionale si riserva di eseguire controlli successivi a campione per verificare la conformità dei regolamenti comunali ai criteri dettati dalla Giunta regionale, in coerenza con il ruolo di pianificazione e controllo in materia di trasporto pubblico locale di competenza regionale.
Con riferimento al regime di accesso al mercato, l’Assessore precisa peraltro che la legislazione statale in materia di sviluppo economico e tutela della concorrenza ha registrato importanti novità che hanno interessato anche i servizi non di linea.
In particolare, il decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.9.2011, all’articolo 3, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’ esercizio delle professioni e delle attività economiche, dispone l’abrogazione di una serie di restrizioni all’esercizio delle predette attività economiche, dettagliate al comma 9, fra cui le limitazioni relative agli ambiti territoriali di esercizio. In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto, all’art. 3, il comma 11 bis, secondo cui si esclude dall’abrogazione delle restrizioni i soli “servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli di categoria M1” e quindi svolti su gomma, senza fare alcun riferimento agli altri servizi di trasporto pubblico non di linea previsti dalla legge n. 21 del 1992, così implicitamente riconoscendo l’applicabilità della disposizione liberalizzatrice ai servizi di trasporto persone non di linea svolti con motocarrozzette e veicoli a trazione animale.
L’Assessore pertanto evidenzia come il combinato disposto dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e del comma 11-bis del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148, consenta di affermare che il noleggio con conducente svolto con motocarrozzette e veicoli a trazione animale è da intendersi liberalizzato, ancorché sottoposto a regolamentazione comunale. In ragione di ciò, quindi, l’esercizio di tali attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.
Ciò stante, rappresenta l’Assessore, non è più necessario per queste categorie di veicoli stabilire un numero massimo di titolarità da attribuire con bando di pubblico concorso e i soggetti in possesso dei requisiti d’idoneità e professionalità previsti dalla legge e disciplinati nei Regolamenti comunali possono esercitare l’attività senza ulteriori vincoli.
Pertanto, ribadisce l’Assessore, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e taxi sottoposti a contingente numerico sono esclusivamente quelli della categoria M1, cioè veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dall’art. 47 del Codice della strada. Solo dunque per questa categoria di veicoli i Comuni dovranno continuare a predisporre i bandi di pubblico concorso per la loro assegnazione.
Per quanto riguarda il servizio di noleggio e taxi svolto con imbarcazioni, l’Assessore rappresenta che la materia della navigazione marittima infraregionale, fluviale e lacuale, è oggetto di approfondimento ad opera di un gruppo di lavoro interassessoriale appositamente costituito. In particolare, sono attualmente oggetto di analisi la disciplina sia normativa che tecnica sottesa all’esercizio di tali modalità di servizio di navigazione navigazione. L’esito di tale analisi confluirà in apposita deliberazione della Giunta regionale.
Per le argomentazioni sopra esposte, l’Assessore dei Trasporti propone di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 10/42 del 12.3.2010 e di approvare una nuova regolamentazione della materia che tenga conto delle novità normative come sopra evidenziate, anche alla luce della piena attuazione del principio di sussidiarietà, proponendo l’approvazione del documento allegato alla presente i cui contenuti passa ad illustrare.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Trasporti, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
Delibera
di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 10/42 del 12.3.2010 e approvare i criteri, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei Regolamenti sull’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.
I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e taxi sottoposti a contingente numerico approvato dal Comune sono esclusivamente quelli della categoria M1, cioè veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dal codice della strada.
Il servizio di noleggio con conducente svolto con motocarrozzette e veicoli a trazione animale è da intendersi liberalizzato, ancorché disciplinato nei regolamenti comunali, e l’esercizio di tale attività è soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Buras.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Pigliaru
p. Il Direttore Generale
Farina