Ordinanza Balneare 2018
Disciplina delle Attività esercitabili sul Demanio Marittimo
Il Direttore Generale
VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO il regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
VISTO l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”;
VISTA la legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e, in particolare, l’art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: “Codice della nautica da diporto”;
VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell’art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116: “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 767160/CEE”;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articolo 30 (Turismo con animali al seguito);
VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 recante norme in materia di commercio;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale recante “Disciplina delle certificazioni dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita” emanato in ottemperanza all’art. 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla Legge 28 novembre 2012, n. 189;
VISTA la circolare regionale, protocollo n. 2930 rep. n. 1 del 10 aprile 2017 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2017, adottata dall’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
VISTO l’art. 1, comma 18 del D.L. n. 194/2009 come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall’ art. 34-duodecies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall’ art. 1, comma 547, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 291, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTE le “Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa” (di seguito, per brevità, Linee Guida) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013 successivamente modificate ed integrate con deliberazioni n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e 3/10 del 31 gennaio 2014;
VISTE altresì, la deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015 e la deliberazione 10/5 del 21 febbraio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha, rispettivamente, apportato modifiche all’art. 4, comma 2, punto 6, all’art.5, comma 1 punto 3, agli articoli 10, 12, 16, 18 ed agli artt. 11, 19 e 24 delle precitate Linee Guida;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 2015-prot. 328/GAB recante “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale Enti Locali e Finanze”;
DATO ATTO che, per effetto del succitato decreto, l’assetto organizzativo per l’esercizio delle competenze in materia di Demanio Marittimo è demandato ai quattro Servizi di seguito elencati:
- Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, competente per i comuni costieri ricadenti nella Provincia del Sud Sardegna e nella Città metropolitana di Cagliari;
- Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, competente per il territorio coincidente con quello della ex Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria);
- Servizio demanio e patrimonio e autonomie di Nuoro e Olbia-Tempio, competente per il territorio della Provincia di Nuoro, nonché per il territorio coincidente con quello della ex Provincia di Olbia-Tempio;
- Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano competente per il territorio della Provincia di Oristano (dal Comune di Terralba al Comune di Bosa);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016 recante “Indirizzi per la gestione della fascia costiera”;
VISTA la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”;
VISTE le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 89/2013;
DATO ATTO che per l’attuazione delle tutele previste dalla citata L.R. n. 23/98 la Regione Autonoma della Sardegna con il protocollo d'intesa n. 5119 del 9 marzo 2009, modificato con atto aggiuntivo rep. n. 29687-1 A.D.A. del 21 dicembre 2011, ha istituito la Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e rettili marini);
DATO ATTO altresì, che le suddette tutele devono essere assicurate con decorrenza immediata sin dalla prima osservazione degli eventi nelle more del perfezionamento dei successivi provvedimenti amministrativi;
VISTE le linee guida per la redazione di piani di gestione dei SIC e ZPS, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013;
RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio delle attività balneari, l’uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni assunte dalle amministrazioni comunali in attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/21 del 3 maggio 2016: “Programmazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, art. 108, impiegate per il Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB) 2016;
EVIDENZIATO che la disciplina dell’esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge è di competenza delle Capitanerie di Porto;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia,
Determina
ART. 1 Disposizioni Generali
a) La stagione balneare è compresa tra il 1° Gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è suddivisa in “Stagione balneare estiva” e “Stagione Balneare invernale - Mare d’Inverno”;
a.1. La “Stagione balneare estiva” è compresa tra il 1° aprile ed il 31 Ottobre 2018 per elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato con apposite Ordinanze dai Comuni territorialmente competenti.
a.2. Il rimanente periodo corrisponde alla Stagione Balneare Invernale - Mare d’Inverno”.
b) Le eventuali aperture degli stabilimenti per tutte o parte delle attività esercitate sul demanio marittimo, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati alla lettera a.1. che precede (15 aprile – 31 ottobre), possono essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneare previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell’attività da effettuarsi, secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla legge e specificate negli artt. 4 e 5 delle Linee Guida (deliberazione della Giunta regionale n. 10/5 del 21 febbraio 2017, ai Comuni costieri ovvero ai competenti Servizi del demanio e patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
c) I concessionari, nell’arco della Stagione balneare estiva di cui alla lettera a.1.) devono comunque garantire l’apertura delle strutture e l’esercizio dell’attività oggetto della concessione nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, con orario dalle 8,30 alle 19,30. Durante tale periodo ed orario, e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle competenti Capitanerie di Porto. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni e limitazioni disposte di concerto con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.
d) Qualora gli stabilimenti balneari intendano, prima o dopo il periodo fissato nella lettera a.1.), rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono esporre, oltre alla bandiera rossa, cartelli, in diverse lingue, recanti il seguente avviso “Stabilimento aperto esclusivamente per Elioterapia – Spiaggia Sprovvista del Servizio di Salvamento” salvo diverse modalità e prescrizioni date dalla competente Capitaneria di Porto.
e) I titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti indicati nella presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili.
f) Per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell’anno, è vietato l’accesso alle spiagge di veicoli, a motore e non, di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientrano fra le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni e limitazioni disposte di concerto con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016.
g) È consentito l’accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento.
h) Al fine di garantire la protezione della salute umana, la Regione, i Comuni, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) e le ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), sono tenute ad applicare tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/08, nel Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97 e nella “Circolare Regionale per la Stagione Balneare 2017” richiamata in premessa, nonché quelle contenute nella presente ordinanza.
ART. 2 Accesso agli utenti diversamente abili, pulizia, servizi igienici e primo soccorso nelle spiagge libere
a) Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, l’accesso agli utenti diversamente abili, l’igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.
Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle eventuali, ulteriori autorizzazioni previste dalla legge.
I Comuni devono provvedere ad individuare le aree libere nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento dovrà comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto
previsto nelle Ordinanze di sicurezza balneare dell’Autorità marittima territorialmente
competente; la descrizione delle dotazioni previste ed il rimando all’attuazione integrale delle suddette disposizioni dovrà essere riportato in tutti i piani di salvamento (singoli e collettivi) approvati dai Comuni territorialmente competenti.
Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, in cui non venga garantito il servizio di salvamento, ovvero in cui siano presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi, etc. i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili, redatta in diverse lingue, sulla base delle prescrizioni emanate nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, riportante la dicitura “Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di Salvataggio” ovvero riportante la dicitura “Acque Alte”, “Ostacolo sul Fondo”, ovvero “Pericoli Generici”.
Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera ed i concessionari frontisti sono tenuti a segnalare, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, posti a distanza non superiore a m 100 l’uno dall’altro e parallelamente alla linea di battigia, i limiti della zona di mare riservata alla balneazione.
Qualora le amministrazioni comunali non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente dicitura: ”Attenzione – Limite Acque interdette alla Navigazione non Segnalato”.
Nelle zone di mare, ove il fondale, nel tratto di 50 metri dalla battigia, presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi, etc., i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ovvero tratti di spiaggia libera, devono, a loro cura e spese, segnalare detti pericoli mediante appositi cartelli bifacciali a forma triangolare, da posizionare in luoghi ben visibili, riportanti in diverse lingue, la/e dicitura/e: “Acque Alte”, “Ostacolo sul Fondo”, ovvero “Pericoli Generici”.
ART. 3 Prescrizioni estese all’intero territorio della Sardegna sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei antistanti
Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione
E' Vietato
a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
d) l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
e) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
f) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;
g) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. h). Tale divieto vige per tutto l’anno solare.
E’ sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento;
h) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) senza previo avviso di delimitazione degli spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque ad una distanza superiore a mt. 15 dalla linea di battigia. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali - sui quali grava comunque l’obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l’eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l’obbligo di non ostruire l’accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa) - e coerentemente con le esigenze di tutela derivanti dall’attuazione del precedente art. 1 lettere c), f) e g).
In tale ipotesi, e ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 2 lett. a), se non espressamente previsti nei i piani di salvamento collettivi e/o individuali, i concessionari e le Amministrazioni comunali sono tenute a verificare la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due/tre postazioni di salvamento per i piani collettivi ed ogni postazione per i piani individuali, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all’uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso;
i) durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall’ U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane di soccorso, nonché le altre scuole nazionali per le unità cinofile da soccorso equiparate, compresa la Federazione Italiana salvamento acquatico F.I.S.A e alle unità cinofile munite di Brevetto CISOM ed ai loro allievi nel periodo di formazione ed allenamento. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell’Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.
Si precisa che durante la stagione balneare estiva prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale, dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto delle eventuali deiezioni dell’animale.
Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l’ulteriore normativa vigente in materia.
Le Amministrazioni comunali potranno autorizzare i concessionari che lo richiedano, ad attrezzare, con opere leggere e di facile rimozione, da posizionare all’interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) in armonia con le prescrizioni dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danno e disturbo. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie.
I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l’accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d’affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell’animale, nonché per la pulizia dell’area occupata (compreso l’asporto di materiali inquinanti). Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’ art. 2052 del codice civile e che sui concessionari grava l’obbligo di garantire spazi e attrezzature adeguate nonché di vigilanza sul puntuale rispetto della normativa innanzi citata;
j) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
k) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
m) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
n) utilizzare sapone e shampoo;
o) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
p) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull’arenile, sia in mare;
q) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
s) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall’alba al tramonto;
t) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima Statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
u) la balneazione, l’ormeggio e l’ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E’ consentita la sosta all’interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
v) il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti.
A favore dei titolari di concessione demaniale, per le sole finalità di sicurezza e salvamento a mare, può essere autorizzato, nello specchio acqueo antistante l’area concessa, entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione, il posizionamento stagionale di gavitelli (massimo due) per l’ormeggio di unità di salvamento.
Oltre i limiti delle acque dedicate alla balneazione può essere rilasciata specifica concessione per il posizionamento stagionale di un gavitello per l’ormeggio di unità da diporto destinate ad attività di diving.
Nel rispetto degli usi prevalenti ed ai fini della prioritaria libera fruizione degli stessi, sia negli specchi acquei antistanti le spiagge libere, che negli specchi acquei antistanti le spiagge su cui insistono concessioni, entro i limiti delle acque riservate alla balneazione, previa acquisizione dei pareri da parte degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dei Comuni interessati, possono essere rilasciate concessioni demaniali ad uso stagionale per il posizionamento di parco giochi acquatici, che avranno esplicita scadenza entro la stagione balneare e comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.
I predetti parco giochi acquatici – che dovranno essere preferibilmente posizionati ai lati dello specchio acqueo e ad una distanza dalla linea di battigia adeguata a consentire il libero transito in acqua dei bagnanti – potranno essere assentiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- nelle spiagge libere di lunghezza pari o inferiore ai ml 2000 può essere posizionato un solo parco giochi avente le dimensioni compatibili con le esigenze della balneazione e comunque non superiore a mq 1200 ed il fronte mare del parco giochi non potrà eccedere i 50 metri;
- nelle altre spiagge libere, compatibilmente con le esigenze della balneazione, è ammesso il rilascio di una concessione ogni 3000 metri di fronte mare. In questo caso lo specchio acqueo occupato dal parco giochi non deve comunque superare i mq 2000 ed il fronte mare del parco giochi non potrà eccedere i 50 metri.
- nelle spiagge su cui insistono concessioni, compatibilmente con le esigenze della balneazione, è ammesso il rilascio di specifiche concessioni, tanto a favore dei concessionari frontisti che di altri operatori economici, per il posizionamento di parco giochi acquatici o di singoli giochi d’acqua che dovranno essere opportunamente dimensionati, posizionati ad una distanza minima di mt 30 dalla linea di battigia, rispettare la distanza minima prevista dall’art. 24 delle Linee Guida e, comunque, avere una superficie massima di mq. 200,00, ogni 3000 metri di fronte mare.
In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:
- esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
- esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente gestore della medesima;
- senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
- solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione.
È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.
ART. 4 Disciplina delle aree in concessione destinate a noleggio attrezzature da spiaggia e a stabilimenti balneari
Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all’elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.)
Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).
L’orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar è quello stabilito per gli esercizi ubicati nel territorio comunale nel rispetto delle norme vigenti delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.
Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso senza limiti temporali nei litorali urbani, mentre negli altri casi è consentito nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8, art. 17, lettera b).
A) Fermo quanto sopra, i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Capitaneria di Porto;
- rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all’organizzazione dei servizi ed all’espletamento delle attività oggetto della concessione;
- esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
- curare la manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016 recante “Indirizzi per la gestione della fascia costiera richiamata nelle premesse, predisponendo appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- posizionare nell’area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dalle amministrazioni competenti, qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza all’azione del vento e allo strappo (innesto a baionetta o similare);
- delimitare le aree oggetto di concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 ( per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell’area;
- consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- garantire l'accesso a mare agli utenti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire loro la mobilità all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
C) I titolari di concessioni demaniali marittime:
- prima dell’apertura al pubblico devono acquisire le autorizzazioni amministrative e sanitarie e previste dalla legge, nonché disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;
- i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- i servizi igienici per gli utenti diversamente abili, di cui alla legge n. 104/1992, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica bianca su fondo blu riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- è vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- è vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone nelle cabine.
ART. 5 Locazione di natanti da diporto, tavole a vela, acquascooter e natanti similari
L’attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d’acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione.
Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.
ART. 6 Disposizioni di salvaguardia della fauna marina protetta
In caso di eventi accertati di deposizione di uova da parte di tartarughe marine nella fascia costiera regionale, con decorrenza immediata e previa comunicazione alle Amministrazioni comunali e alle Capitanerie di Porto competenti, sono avviate da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) le procedure per la messa in sicurezza dei siti di nidificazione. Sulle aree appositamente delimitate dal CFVA, che potranno comprendere sia superfici già concesse per la fruizione balneare sia superfici non concesse, saranno attuati i protocolli operativi definiti nell’ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (RETE) e coordinati dal Servizio Tutela della natura e politiche forestali (Servizio TNPF) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. L’accesso alle suddette aree, che potranno subire modifiche nel corso del periodo di incubazione, è consentito esclusivamente al personale autorizzato dal Servizio TNPF e potranno essere realizzati apprestamenti amovibili atti ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai citati protocolli operativi.
Nell’area di rispetto circostante il sito di nidificazione, le operazioni di pulizia dell’arenile con mezzi meccanici dovranno essere sospese per una valutazione a cura del Servizio TNPF ed effettuate con strumenti alternativi tali da non arrecare disturbo o nocumento al sito.
Durante la schiusa delle uova, l’emersione dei neonati (hatchlings) e dispersione in mare, dovranno essere adottate tutte le misure finalizzate al contenimento dei disturbi che sono generalmente ascrivibili alla fruizione dell’ambiente balneare e che sinteticamente, ma non esaustivamente, sono determinati da:
- sorgenti luminose intercettate dal sito di nidificazione
- sorgenti sonore percepite dal sito di nidificazione
- svolgimento di attività sportive e/o ricreative in prossimità della porzione di arenile e dello specchio acqueo delimitato a cura del CFVA su indicazione del Servizio TNPF di concerto con la Capitaneria di Porto e le Amministrazioni comunali competenti riprese video e fotografie non autorizzati dal Servizio TNPF;
ART. 7 Disposizioni Finali
Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi, devono esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dalle competenti Capitanerie di Porto.
Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.
Ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 3 della L.r. n. 9/2006, dell’ art. 5, punti 6 e dell’art. 8 delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 10/5 del 21 febbraio 2017, le Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza sul demanio marittimo, l’attività sanzionatoria prevista dall’art. 54 del codice della navigazione e la competenza inerente alla determinazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 400/1993, quando la condotta abusiva consista nell’occupazione di una superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o in difformità rispetto al titolo concessorio.
Le Amministrazioni comunali sono, altresì, competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell’ipotesi di violazione della presente ordinanza e degli articoli 1161 e 1164 del codice della navigazione
L’importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione dell’ordinanza balneare, deve essere versato sul c/c postale o bancario del comune in cui è accertata la violazione o viceversa nel caso di infrazioni nelle aree di competenza regionale sul c/c postale o bancario, intestato “Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tesoreria”.
Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta della sanzione l’agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/1981 all’Amministrazione comunale titolare del potere sanzionatorio.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.
Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge.
La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti.
La presente determinazione viene pubblicata nell’albo pretorio ovvero nel sito istituzionale dei Comuni costieri, nel sito internet istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, degli Enti Locali e Finanze, all’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
Giglio