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Deliberazione n. 7 del 11/12/2018


Oggetto: Comune di Serramanna - Studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 delle Norme di Attuazione del P.A.I. relativo al piano di lottizzazione denominato “F.lli Mascia” - Approvazione.

Autore: Presidenza della Regione - Autorità di bacino regionale della Sardegna

Pubblicato in: Bollettino n.6 - Parte I e II del 31/01/2019

Data di Pubblicazione: 31/01/2019


 

Il Presidente

 

Omissis

 

Il Comitato Istituzionale

 

Omissis

 

Delibera

 

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del Piano di lottizzazione denominato “F.lli Mascia” a Serramanna, ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. previgenti al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 (Buras n. 23 del 03.05.2018), limitatamente alla definizione delle aree a pericolosità idrogeologica e ai seguenti elaborati.

 

Elaborato

Titolo

Prot. n.

Parte Idraulica

-

Studio di compatibilità idraulica art. 8 comma 2 – Ottobre 2018

9360-2018

Tav. 1

Studio di compatibilità idraulica art. 8 comma 2 – Carta della pericolosità idraulica – Ottobre 2018

9360-2018

Parte Geologica e geotecnica

-

Studio di compatibilità geologica art. 8 comma 2 – Dicembre 2017

2589-2018

 

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica di cui sopra. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che conformemente a quanto previsto nell’art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dagli studi di cui ai punti precedenti, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Buras della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all’art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI e che, nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dagli studi in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Serramanna attivi, ai sensi dell’art. 37 delle N.A. del P.A.I., le procedure preordinate all’adozione e successiva approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;

- che, nelle more dell’approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Serramanna recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d’uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata da frana e idraulica individuati negli studi di compatibilità;

- che, particolare considerazione venga posta nell’osservanza dell’art. 8 commi 8, 9, 10,11 e 12 delle N.A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idraulica e da frana;

- che in ottemperanza all’art.47, “Invarianza Idraulica”, delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Serramanna provveda a vigilare sull’effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell’invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al

D.Lgs.1/2018;

- il Comune è tenuto a identificare annualmente le risorse finanziarie necessarie per assicurare la costante manutenzione dei corsi d’acqua presenti nell’area oggetto degli studi in argomento in modo da mantenere le condizioni di deflusso idrico che hanno determinato la identificazione delle aree di pericolosità idraulica.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all’albo pretorio del Comune e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel Buras.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Balzarini

Il Segretario Generale

Piras