L’Assessore
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 29.07.1998 n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
VISTA la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";
VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 04.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
CONSIDERATO che con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 18 del 14.06.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
VISTA l’Ordinanza n. 303 del 17.09.2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art. 18 comma 4 della Legge 157/92;
VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2021 del 12.08.2021, relativa al Calendario venatorio 2021/2022;
VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/13 del 23.08.2021, avente per oggetto “Calendario venatorio 2021/2022”;
VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/2021 del 16.09.2021;
VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/17 del 06.10.2021, avente per oggetto “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambente n. A/13 del 23.08.2021. “Calendario venatorio 2021/2022 – Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico”;
VISTO l’art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;
ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto dalle citate Delibere, ha avviato un piano di monitoraggio della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;
CONSIDERATO che lo studio effettuato nelle zone in concessione autogestita, tuttavia, non risulta sufficiente a fornire un quadro completo della popolazione sarda delle succitate specie su tutto il territorio regionale, perché incentrato su una ridotta percentuale di territorio;
RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad eseguire i censimenti su tutto il territorio regionale;
RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa al Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale e all’Agenzia Forestas, n. 846/Gab del 26.01.2021 relativa all’avvio delle attività di censimento 2021 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico;
RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari e alle Province, n. 847/Gab del 26.01.2021 “Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2021 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 13371 del 04.06.2021 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna: Censimento primaverile”;
VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali “Risultati dei censimenti primaverili di Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) realizzati all’interno delle zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2021”;
RICHIAMATA la nota del Servizio TNPF, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari e alle Province, n. 19129 del 10.08.2021 “Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2021 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATA la nota del Servizio TNPF, trasmessa all’Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 14104 del 14.06.2021 “Censimento estivo Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.”;
RICHIAMATE le note Assessoriali n. 7899 del 01.09.2020 e n. 8002 del 04.09.2020, con le quali vengono trasmesse, alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province, all’Università degli studi di Sassari, all’Agenzia Forestas e al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale i valori minimi di densità per la stesura dei piani di prelievo;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n. 19904 del 30.08.2021 la relazione predisposta dall’Agenzia Forestas avente per oggetto “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia in Sardegna – Risultati censimento 2021 e proposta di prelievo”;
ACQUISITA al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n. 20618 del 07.09.2021 la relazione predisposta dal Servizio TNPF Settore IRFS e attività venatoria “Proposte di piani di prelievo per le specie Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) da attuarsi all’interno delle Zone di Caccia Autogestita nella stagione venatoria 2021-2022”, concernente i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico;
DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell’art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinatorio;
RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;
RICHIAMATA la nota dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 5336/Gab del 22.06.2021, con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2021/2022 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 12.08.2021, facendo espresso riferimento alla disposizione programmatoria dei censimenti estivi su tutto il territorio regionale;
VISTO il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n. 41528 del 02.08.2021, nel quale l’Istituto si riserva di esprimere un motivato parere sulla Pernice sarda e sui lagomorfi in attesa dei risultati dei censimenti estivi;
CONSIDERATO che l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali;
CONSIDERATO che con proprio parere del 08.08.2019, ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;
RILEVATO che nei riguardi della modalità operativa indicata nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l’ISPRA ha manifestato apprezzamento per l’avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda in aree campione della Regione, auspicando che “un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall’approvazione del piano faunistico venatorio”;
RICHIAMATE le disposizioni in materia sanitaria del Decreto n. A/13 del 23.08.20121 e del Decreto n. A/17 del 06.10.21021 relativi al calendario venatorio 2021/2022;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana e le Province hanno fornito l’elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno adottato i relativi piani di prelievo per la nobile stanziale (allegato 1);
VALUTATA la pressione venatoria sull’intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio di perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;
RICHIAMATO il Decreto n. A/13 del 23.08.2021 con cui si fa riserva di integrare il Calendario venatorio per la Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico all’esito dei monitoraggi e dei piani di prelievo sia nelle zone in concessione autogestita sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dall’Agenzia Forestas);
DATO ATTO che, sono stati trasmessi ad ISPRA, con prot. n. 7455/Gab del 20.09.2021, la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 03/2021 del 16.09.2021 ed i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia, al fine di ottenere il parere di competenza;
DATO ATTO che, sono stati trasmessi al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con prot. n. 7459 del 20.09.2021, la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 03/2021 del 16.09.2021 ed i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia, al fine di ottenere il parere di competenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8. Settembre 1997, 357 e ss.mm.ii e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza;
CONSIDERATO che i dati degli abbattimenti di Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico vengono trasmessi annualmente anche all’ISPRA;
RICHIAMATO il documento redatto dall’Agenzia Forestas “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia in Sardegna – Risultati censimento 2021 e proposta di prelievo”, il quale indica per la Lepre sarda una densità estiva pari a 9,38 capi per chilometro quadrato, per la Pernice sarda una densità estiva di 10,8 capi per chilometro quadrato (densità post riproduttiva) e per il Coniglio selvatico suggerisce nessun prelievo visti gli esigui valori di consistenza stimata;
VISTO il parere ISPRA prot. 51263 del 30.09.2021 avente per oggetto “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/13 del 23.08.2021. Calendario venatorio 2021/2022 – Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)”, che suggerisce di limitare gli abbattimenti ad un capo per cacciatore per le specie Lepre sarda e Pernice sarda e che, pertanto, sulla base del numero dei cacciatori presenti in Sardegna, ISPRA ritiene conforme al principio di precauzione autorizzare un prelievo di 35.283 capi per ciascuna delle due specie per il territorio regionale.
VISTA la Determinazione n.709 del 01.10.2021 (prot. n.22790) del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), avente per oggetto “Integrazioni al Calendario Venatorio della Regione Sardegna, annualità 2021-2022. Proponente: Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. Procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art.5 del DPR n.357/97 e s.m.i.”;
RILEVATO che, nella citata Determinazione del Servizio VIA si esprime giudizio positivo di valutazione di incidenza per l’integrazione al Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2021-2022, con le seguenti prescrizioni: 1) nei siti della rete Natura 2000 dovrà essere sospesa l’attività venatoria sulla specie Alectoris barbara (Pernice sarda), tranne che all’interno delle Autogestite di caccia, dotate di piano di prelievo; 2) all’interno dei siti della rete Natura 2000 dovranno essere avviati monitoraggi specifici della specie Alectoris barbara al fine di costruire un quadro conoscitivo più esaustivo possibile della popolazione.
ATTESO CHE il Decreto n. A/17 del 06.10.2021 indica i periodi di caccia nonché il carniere giornaliero e stagionale della Lepre sarda, del Coniglio selvatico e della Pernice sarda;
PRESO ATTO che nel succitato Decreto viene fatto obbligo di monitorare il prelievo delle specie Lepre sarda, Coniglio selvatico e Pernice sarda al fine di valutare l’effettività degli abbattimenti, disponendo che “ogni singolo cacciatore provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all’indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando “nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato”, riportando nell’oggetto la dicitura Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2021/2022. Ogni zona autogestita di caccia dovrà comunicare allo stesso indirizzo mail entro 48 ore i dati cinegetici relativi alle tre specie, indicando il nome dell’autogestita, il comune in cui è localizzata, il numero complessivo di lepri, pernici e conigli eventualmente abbattuti”;
CONSIDERATO che il numero dei cacciatori che, allo stato attuale, hanno corrisposto la tassa regionale per la stagione venatoria 2021/2022 è pari a 24.990 unità;
VISTO il carniere relativo alle giornate del 10 e del 17 ottobre 2021 trasmesso dai cacciatori con apposita comunicazione telematica entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali;
VISTO il carniere relativo alle giornate del 10 e del 17 ottobre 2021 trasmesso dalle zone autogestite di caccia (autorizzate al prelievo della Lepre sarda e Pernice sarda) con apposita comunicazione telematica entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali;
PRESO ATTO che il numero di Lepri sarde complessivamente prelevate nella giornata del 10 ottobre e del 17 ottobre 2021 è stato pari a 748 capi e che il numero di Pernici sarde complessivamente prelevate è stato pari a 1449 capi;
CONSIDERATO che, nelle giornate venatorie del 10 e del 17 ottobre 2021, non è stato raggiunto il prelievo potenziale e sostenibile per la Lepre sarda e la Pernice sarda indicato nel documento redato dall’Agenzia Forestas “Stima della consistenza del Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia in Sardegna – Risultati censimento 2021 e proposta di prelievo” e nel parere ISPRA prot. 51263 del 30.09.2021 avente per oggetto “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/13 del 23.08.2021. Calendario venatorio 2021/2022 – Pernice sarda (Alectoris barbara), Lepre sarda (Lepus capensis) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)”;
RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell’elenco, di cui allegato 1, in assenza di dati di riferimento per l’omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo delle specie;
RILEVATO che nell’allegato 1 al Decreto A/13 del 23.08.2021 “Calendario venatorio 2021/2022” per mero errore materiale, in riferimento al periodo di caccia della volpe, viene riportato “…Dal 3 novembre in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.” invece che “… Dal 1° novembre in squadre organizzate, col sistema della battuta, con l'ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.” come correttamente indicato nel citato Decreto;
RITENUTO di dover provvedere alla necessaria rettifica;
Decreta
Per le suesposte argomentazioni, ad integrazione del proprio Decreto (prot. n. 7746 A/17 del 06.10.2021), pubblicato sul BURAS del 07.09.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui prescrizioni devono intendersi quindi integralmente richiamate:
ART. 1) Nel territorio libero alla caccia della Regione Sardegna il prelievo venatorio della Lepre sarda è consentito per un’ulteriore giornata in data 24 ottobre 2021. Il carniere massimo giornaliero è di una Lepre sarda per cacciatore;
ART. 2) Nel territorio libero alla caccia della Regione Sardegna, non ricadente nei siti della Rete Natura 2000, il prelievo venatorio della Pernice sarda è consentito per un’ulteriore giornata in data 24 ottobre 2021. Il carniere massimo giornaliero è di una Pernice sarda per cacciatore;
ART 3) Nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, il prelievo è consentito nelle giornate del 24 ottobre 2021 e 31 ottobre 2021. Il carniere massimo giornaliero è di una Pernice sarda e una Lepre sarda per cacciatore fino al raggiungimento del limite previsto nel proprio piano di prelievo;
ART. 4) Non è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico;
ART. 5 ) Al fine di monitorare puntualmente il prelievo delle due specie in questione, ogni cacciatore dovrà inviare una mail, entro 48 ore dall’abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all’indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando “nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato”, riportando nell’oggetto la dicitura “Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2021/2022”. Ogni zona autogestita di caccia dovrà comunicare allo stesso indirizzo mail entro 48 ore i dati cinegetici relativi alle tre specie, indicando il nome dell’autogestita, il comune in cui è localizzata, il numero complessivo di lepri, pernici e conigli eventualmente abbattuti;
ART. 6) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, in quanto non hanno effettuato i censimenti ovvero, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo negativi per le specie. Nelle autogestite l’attività venatoria è consentita esclusivamente per le specie o la singola specie contrassegnate/a con “SI” nella colonna di cui all’allegato 1;
ART. 7) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle Autogestite che non hanno effettuato i censimenti, ovvero che, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo con risultanze negative, di esercitare la caccia alle tre specie (Lepre sarda, Coniglio selvatico, Pernice sarda) anche nel territorio libero regionale;
ART. 8) È rettificato l’ allegato 1 al Decreto A/13 del 23.08.2021 “Calendario venatorio 2021/2022” in riferimento al periodo di caccia della volpe, sostituendo il periodo “…Dal 3 novembre in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.” invece che “… Dal 1° novembre in squadre organizzate, col sistema della battuta, con l'ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.”
Lampis