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Determinazione n. 15604/Det/566 del 09/09/2013


Oggetto: Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009. Sospensione della classificazione della zona denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”.

Autore: Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio pesca e acquacoltura

Pubblicato in: Bollettino n.42 - Parte I e II del 19/09/2013

Data di Pubblicazione: 19/09/2013

Materie: AGRICOLTURA, PESCA


 

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione.

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 31.08.2012 n. 20786/98 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Manuela Marinelli le funzioni di Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTA la Deliberazione n. 26/9 del 3.6.2009 “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi – Criteri per la classificazione - Approvazione linee guida regionali”;

VISTA la determinazione n. 12552/Det/394 del 13.06.2011 “Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”;

CONSIDERATO che al fine di procedere alla riclassificazione secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 854/2004, dalle Linee guida regionali “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi”, approvate con Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009, e dalle Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni con prot. n. 79/CSR del 8 luglio 2010 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, con nota prot. n. 23172 del 29.11.2012 il Servizio ha chiesto alle ASL una dettagliata relazione sulle zone classificate di propria competenza, contenente una valutazione del rischio delle stesse;

VISTA la relazione sulla zona classificata denominata “Pauli Biancu Turri” predisposta dal Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione della ASL 5 di Oristano, trasmessa via pec in data 21 maggio 2013 (prot. entrata n. 9052 del 23.05.2013);

VISTA la nota prot. n. PG/2013/53883 del 31.07.2013 con la quale la ASL di Oristano sottolinea che, a causa della carenza del prodotto necessario per i campionamenti, da circa 8 mesi nell’area classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri” non vengono eseguite le analisi previste dal piano di monitoraggio periodico ed intima al gestore della stessa si sospendere la raccolta di molluschi bivalvi nell’area;

VISTA la nota prot. n. PG/2013/54972 del 6 agosto 2013 con la quale la ASL di Oristano evidenzia che, a causa della carenza del prodotto, da circa 8 mesi la zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri” non viene monitorata secondo quanto previsto dal piano regionale di monitoraggio periodico e che il mancato controllo può rappresentare un alto rischio per la salute umana. Con la stessa nota la ASL ha chiesto al comune di Terralba, nel cui territorio ricade lo Stagno di Pauli Biancu Turri, un’ordinanza per la sospensione della raccolta di molluschi bivalvi provenienti dalla zona;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 98/2013, prot. n. 15006, con la quale il sindaco del comune di Terralba ha disposto l’immediato temporaneo divieto di raccolta di molluschi bivalvi dalla zona di produzione “Pauli Biancu Turri”;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 15395 del 05.09.2013;

RITENUTO di dover procedere alla sospensione della classificazione della zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri” in quanto l’assenza di una quantità sufficiente di analisi effettuate nella zona impedisce di conoscere lo stato sanitario della stessa e la valutazione della classe di appartenenza della stessa

Determina

ART. 1 La classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi della zona classificata denominata “Stagno di Pauli Biancu Turri”, stabilita con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 12552/Det/394 del 13.06.2011, è sospesa per un periodo massimo di quattro mesi.

ART. 2 La classificazione potrà essere riassegnata solo dopo che sia stato condotto un apposito Piano di campionamento volto a dimostrare che persistono le condizioni per la conferma della classificazione. Il Piano, definito dal Dipartimento di prevenzione della competente ASL, può essere avviato solo a seguito di apposita richiesta presentata al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras). Tutti i costi necessari per effettuare il Piano di campionamento (spese per i campionamenti e spese per le analisi previste) sono a carico dell’utente richiedente la classificazione.

ART. 3 Se il Piano di campionamento di cui all’art. 2 non è riavviato entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras), il Servizio pesca e acquacoltura procederà alla revoca della classificazione.

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras) e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

ART. 5 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione.

Marinelli