L'Assessore
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
VISTA la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni.
VISTA la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa".
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 e ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)".
VISTA la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE.
VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea.
VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009".
VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010.
VISTA la carta delle vocazioni faunistiche adottata con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti.
CONSIDERATO CHE con il DADA n. 18 del 14.6.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 33/28 del 10/6/2016 avente per oggetto “Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n. 23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell’approvazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”.
VISTE le proposte di calendario venatorio 2018/2019 trasmesse dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari.
VISTA l’Ordinanza n. 452 del 14/11/2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie, merlo e allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre.
VISTA l’Ordinanza n. 303 del 17/9/2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art. 18 comma 4 della Legge 157/92.
VISTO l’art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”.
ACQUISITA agli atti la relazione preliminare “indagine per la valutazione della consistenza di Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Pernice sarda (Alectoris barbara) sul territorio della regione Sardegna anno 2018”, predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria.
FATTE SALVE le disposizioni assunte dal responsabile dell’UDP per l’eradicazione della PSA ai sensi della normativa vigente.
VISTA la nota n. 12006/A4 del 13/3/2017 con la quale l’ISPRA comunica al Ministero dell’Ambiente “le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts”.
VISTE le note del Ministero dell’Ambiente n. 6904 del 4/4/2017, n. 8979 del 2/5/2018 e 15746 del 13/7/2018 aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts”.
VISTA la nota del MATTM n. 14687 del 3/7/2018 avente per oggetto “attività venatoria su Tortora selvatica (Streptopelia turtur)”.
VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/1 del 14/06/2018 avente per oggetto Calendario venatorio 2018/2019.
VISTA la nota n.13542 del 18/06/2018 con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2018/2019 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 14/06/2018.
VISTO il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n. 45393/T-A11 del 13/7/2018.
Considerato che, il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 19/07/2018, relativamente alle osservazioni formulate dall’ISPRA, a maggioranza ha deliberato:
1. Tortora: caccia nelle sole giornate di pre-apertura del 2 e 6 settembre 2018 alla posta e senza l’uso del cane. Il Comitato nel confermare le due giornate di preapertura ha accolto parzialmente le richieste del MATTM, prevedendo una drastica riduzione del carniere giornaliero (5 capi) e stagionale (10 capi) che risultano in tal modo abbondantemente al di sotto dei capi consentiti dallo stesso ISPRA e suggeriti dal Ministero.
2. Cornacchia grigia (fatte salve le due giornate di pre-apertura del 2 e 6 settembre 2018 alla posta e senza l’uso del cane); il Comitato ritiene che l’apertura generale preVISTA per Legge dalla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) debba essere posticipata alla quinta domenica (30 settembre 2018), di prevedere la chiusura della caccia per la terza decade di ottobre. Il Comitato ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
3. Ghiandaia: (fatte salve le due giornate di pre-apertura del 2 e 6 settembre 2018 alla posta e senza l’uso del cane); il Comitato ritiene che l’apertura generale preVISTA per Legge dalla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) debba essere posticipata alla quinta domenica (30 settembre 2018), di prevedere la chiusura della caccia per la terza decade di ottobre. Il Comitato ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
4. Apertura della caccia il giorno 30 settembre 2018 alle specie Pernice sarda, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga, Beccaccia, Allodola, Merlo, Quaglia, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Colombaccio il Comitato ritiene che l’apertura generale preVISTA per Legge dalla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) debba essere posticipata alla quinta domenica (30 settembre 2018). Il Comitato ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
5. Mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell’appostamento per il mese di gennaio, per il colombaccio: il Comitato mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla legge 157/92). Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in VISTA della migrazione. Inoltre viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione. Il Comitato Regionale si discosta dal parere dell’ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
6. Relativamente alla chiusura della caccia alla Beccaccia il 20 gennaio 2019 anziché il 31 dicembre 2018, il Comitato Regionale Faunistico ha confermato la data di chiusura della caccia al 20 gennaio 2019 ricorrendo alla sovrapposizione delle decadi. Il Comitato ha ritenuto di discostarsi dal parere dell’ISPRA in quanto:
- la Regione Sardegna si avvale di un regime venatorio particolare in cui sono concesse solo due giornate di caccia alla settimana, con evidente riduzione delle opportunità di prelievo e di disturbo alla fauna;
- il dato Key concepts oggi vigente prevede l’inizio della migrazione pre nuziale nella seconda decade di gennaio;
- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l’utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, cioè è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione pre-nuziale;
- la sovrapposizione di una decade, secondo quanto presente nella Guida Interpretativa, è stata riconosciuta dall’ISPRA quale facoltà delle regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010).
- il Ministero dell’Ambiente, in relazione alla procedura EU PILOT 6955 ENVI, ha consigliato alla regioni italiane la chiusura al 20 gennaio, ritenendola idonea ed in linea con la direttiva UE 147/2009/CE.
- ha stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione;
- nel territorio della Regione Sardegna difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dallo stesso dall’ISPRA che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- la caccia alla beccaccia viene effettuata da un ridotto numero di cacciatori che in linea generale prediligono la caccia al cinghiale con il sistema della battuta.
7. Relativamente alla chiusura della caccia alle specie Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione e Folaga al 31 gennaio anziché al 20 gennaio 2019, il Comitato ha ritenuto di confermare la data di chiusura al 31 gennaio e di chiudere la caccia per le specie Moriglione, Marzaiola e Codone in considerazione del fatto che:
- nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla legge 157/92). Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in VISTA della migrazione.
- nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione.
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”.
- la dichiarazione Janez Potočnik che a nome della Commissione Europea, in risposta ad una interrogazione presentata, ha affermato che “la Commissione si è informata e ha esaminato i fatti segnalati dall'onorevole deputato relativamente alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva «Uccelli selvatici»). Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos)”;
- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l’eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts;
- Germano reale. L’ISPRA ritiene che “la popolazione del germano reale sia tendenzialmente in incremento con un buono stato di conservazione e un’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, tale da permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie”. Il Comitato ha ritenuto condivisibile le conclusioni dell’Onorevole Janez Potočnik e il parere ISPRA in merito all’opportunità di uniformare la data di chiusura della caccia al Germano reale con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.
- Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga. Si rappresenta che al rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall’ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il Comitato, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti giornalieri e stagionali di carniere molto restrittivi e ha deciso di chiudere la caccia alle specie Codone, Marzaiola e Moriglione.
- Si rappresenta inoltre che il livello di protezione degli uccelli acquatici in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar e gran parte delle zone umide sarde ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica nelle quali l’attività venatoria è vietata.
- Per le specie Alzavola, Canapiglia e Folaga il documento Key Concepts prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, il Comitato ritiene di discostarsi dal parere dell’ISPRA e di utilizzare la sovrapposizione delle decadi. Per tutte le altre specie (Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione), l’inizio della migrazione prenuziale è individuata dal documento Key Concepts dopo il mese di gennaio.
Per i succitati motivi il Comitato ha ritenuto, in difformità al parere dell’ISPRA, di unificare le date di chiusura della caccia agli uccelli acquatici al 31 gennaio 2019 (Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione e Folaga).
Per le specie Codone, Marzaiola e Moriglione il Comitato, in considerazione del trend negativo della popolazione, ha deciso di vietarne la caccia.
Per la specie Pavoncella il Comitato ha deciso di effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti al fine di programmare una corretta gestione venatoria.
Il Comitato per tali motivi ha deliberato che:
- per la stagione venatoria 2018/2019 il foglio di cui all’allegato 3 non conterrà, nell’elenco delle specie cacciabili, le specie Marzaiola e Codone e Moriglione.
8. Relativamente alla chiusura della caccia alla Quaglia il 30 dicembre anziché il 31 ottobre, il Comitato si discosta dal parere dell’ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale e che la stessa Guida ISPRA fissa al 31 dicembre il periodo di chiusura della caccia a questa specie.
9. Relativamente alla chiusura della caccia alla Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello al 31 gennaio anziché il 20 gennaio 2019, il Comitato ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale, regionale e a quanto indicato nel documento Key Concepts. In particolare il Comitato evidenzia che:
- nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla legge 157/92). Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in vista della migrazione;
- nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”;
- il Tordo bottaccio utilizza la medesima rotta migratoria Africa, Sardegna, Corsica, Liguria;
- con nota n. 12006/A4 del 13/3/2017 l’ISPRA comunica al Ministero dell’Ambiente “le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts”.
- con note n. 6904 del 4/4/2017, n. 8979 del 2/5/2018 e 15746 del 13/7/2018 aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts” il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo precisando che “l’ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d’inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio”;
- in Francia (regione della Corsica) l’inizio della migrazione viene fissata nella seconda decade di febbraio;
- per il Tordo sassello il Key Concepts oggi vigente prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella alla terza decade di gennaio;
- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l’eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts;
Per i succitati motivi il Comitato ha ritenuto, di unificare le date di chiusura della caccia alla Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello al 31 gennaio 2019.
10. Relativamente alla mancata indicazione dettagliata delle condizioni relative alla caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda, per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo, il Comitato si discosta dal parere dell’ISPRA in quanto ritiene che:
- il calendario venatorio per le specie Pernice sarda e Lepre sarda (due mezze giornate, fino alle ore 14.00, nelle domeniche 30 settembre e 7 ottobre), con una forte limitazione del carniere giornaliero (1 lepre e 2 pernici), costituiscano da un lato una misura precauzionale sufficiente a garantire un periodo di “riposo biologico”, in quanto tra una giornata di caccia e l’altra è stato preVISTA una pausa di 6 giorni (divieto di caccia il giovedì), e dall’altro siano funzionali all’acquisizione di dati quali-quantitativi utili per la programmazione. Si riscontra inoltre che l'attività venatoria alla Pernice sarda e alla Lepre sarda viene esercitata da una esigua parte del totale dei cacciatori (mediamente inferiore a un terzo del totale). La restrizione di orario nelle succitate giornate è stata estesa, oltre che alla Pernice sarda e alla Lepre sarda, anche a tutte le altre specie. Si ritiene inoltre che la scelta dell’apertura generale della caccia al 30 settembre anziché al 16 settembre (terza domenica di settembre) possa soddisfare ampiamente le indicazioni fornite dall’ISPRA in merito alle date di apertura della caccia per la stragrande maggioranza delle specie: 1° ottobre. La scelta consapevole e prudenziale del Comitato è indirizzata proprio alla riduzione degli eventuali danni legati al caldo e siccità (anche se finora la stagione è estremamente piovosa) e al rischio di danneggiare nel mese di settembre eventuali covate tardive.
- Il Comitato sottolinea al riguardo che la Regione Sardegna ha avviato una proficua collaborazione con l’ISPRA impegnato in questi mesi alla stesura del Piano di gestione nazionale della Penice sarda di prossima presentazione al MATTM.
- La Regione Sardegna ha avviato un piano biennale di monitoraggio di Lepre sarda e Pernice sarda su aree campione (in collaborazione con l’Università di Sassari) che ha portato ad ottenere i primi indici quantitativi sulle due specie.
- Il Comitato Faunistico Regionale propone di avviare nelle zone in concessione per la caccia autogestita (che in Sardegna hanno un estensione di 245.204 Ha pari al 10,6% della SASP), un percorso di responsabilizzazione che porti alla stesura di piani di prelievo commisurati alla dinamica delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda sulla base di statistiche venatorie e dei monitoraggi standardizzati. Ciò consentirà, nelle more dell’applicazione della normativa vigente (adozione di un PFV regionale), di attuare una forma di caccia programmata quantomeno in una porzione rappresentativa del territorio sardo. Tali attività verranno coordinate dalle Amministrazioni Provinciali che a loro volta potranno avvalersi dell’Università di Sassari per la formazione del personale coinvolto. Le stesse Amministrazioni Provinciali coordineranno inoltre i censimenti in alcune zone libere alla caccia avvalendosi sempre di personale formato dall’Università di Sassari e in alcuni istituti di protezione (Oasi e Zone Temporanee di ripopolamento e catture). Tutti i dati raccolti verranno trasmessi all’ISPRA a conclusione della stagione venatoria e potranno servire per l’aggiornamento o l’implementazione del succitato Piano di gestione.
In merito all’eradicazione della Peste Suina Africana, il Comitato a maggioranza ha confermato quanto deliberato per la precedente stagione venatoria: la caccia al cinghiale anche con il sistema della battuta dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali.
Il Comitato a maggioranza ha deliberato che l’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019.
A conclusione della discussione il Comitato, ha deliberato di confermare il Calendario venatorio deliberato in data 14/06/2018 con l’esclusione della caccia alla Volpe con il sistema della battuta nelle giornate del 21, 25 e 28 ottobre 2018 e la riduzione del carniere giornaliero (5 capi) e stagionale (10 capi) nelle due giornate di preapertura della caccia alla Tortora;
In ossequio all’art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, il Comitato a maggioranza ha confermato che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta debba essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento. A tale riguardo il Comitato ricorda che ogni capo deve essere segnato con un “punto” nell’apposita casella, subito dopo l'abbattimento, e a fine giornata nella stessa casella debba essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti come da esempio riportato nell’Allegato 4;
Il Comitato ha inoltre deliberato a maggioranza che il cane da riporto, nelle giornate del 3, 7 e 10 febbraio 2019 debba essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.
A seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016 il Comitato ritiene che nelle more di trasferimento dei procedimenti e la definizione delle procedure e la loro piena operatività le attuali tabelle perimetrali dei vari Istituti venatori e di protezione siano da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti.
Il Comitato ha inoltre ritenuto di confermare, per la restante parte del calendario venatorio 2018/2019 tutti gli articoli del precedente calendario venatorio 2017/2018 emanato con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 25 del 21/07/2017.
VISTA la Delibera n. 04/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 19 luglio 2018.
Decreta
ART. 1) L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2018/2019 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.
ART. 2) I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso della autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all’art. 46 della L. R. n. 23 del 29.07.1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii.;
ART. 3) L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.
Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce”. La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione.
Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate.
L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.
ART. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.
ART. 5) Per l’annata venatoria 2018/2019 è consentito l’esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’allegato 1 (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l’orario di seguito riportato:
- nei giorni 2 e 6 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)
- il giorno 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 ( “ “ )
- il giorno 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 14.00 ( “ “ )
- dall’11 al 25 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 ( “ “ )
- dal 28 ottobre al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 (orario solare)
- dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 ( “ “ )
- dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 ( “ “ )
- dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 ( “ “ )
- dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 ( “ “ )
- dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )
- nei giorni 3, 7 e 10 febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )
ART. 6) L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019.
ART. 7) La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.
ART. 8) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell’allegato 2 (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.
ART. 9) La caccia alla posta senza l’uso del cane è così disciplinata:
Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.
Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).
E’ vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 “Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB013044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012.
È vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall’appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all’interno della canna/canne e/o dell’eventuale caricatore.
La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.
In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.
L’appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:
- Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
- Zone temporanee di ripopolamento e cattura.
- Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.
Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell’immediata rimovibilità.
E’ fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall’esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.
Nelle sole giornate del 3, 7 e 10 febbraio 2019 è consentito l’uso del cane da riporto che deve essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita;
ART. 10) Per la stagione venatoria 2018/2019 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii. così come integrato e secondo le modalità disciplinate dal presente Decreto (allegato 3).
Per la stagione venatoria 2018/2019 il foglio di cui all’allegato 3 non contiene, nell’elenco delle specie cacciabili, le specie Marzaiola, Codone e Moriglione per le quali la caccia è chiusa.
Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:
- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all’allegato 3 che dura per una sola stagione venatoria. L’incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva.
Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.
Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.
Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull’applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell’Ordine anche “… alle guardie comunali, urbane e campestri …”. Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.
Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2018, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell’elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.
Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:
- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d’arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell’ambito di ogni singola giornata di caccia .
Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 marzo di ogni anno, copia del database aggiornato.
Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.
Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
- Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.
Ai sensi del comma 12-bis dell’articolo 12 della legge 157/92 (modificato dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016, articolo 31) la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento. Subito dopo l'abbattimento ogni capo deve essere segnato con un “punto” nell’apposita casella e a fine giornata nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti come da esempio riportato nell’Allegato 4;
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
ART. 11) È vietata l’esportazione della Pernice sarda (Alectoris barbara), del Cinghiale (Sus scrofa meridionalis) e della Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal territorio della Sardegna.
Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all’allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.
Per l’esportazione del Cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.
ART. 12)
a) È sempre vietato:
- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell’allegato 1;
- l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
- l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l’addestramento dei cani prima del giorno 30 agosto 2018 e nei due giorni antecedenti l’apertura generale della caccia (28 e 29 settembre 2018);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l’utilizzo di munizionamento contenente piombo all’interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
b) In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:
- l’attività venatoria nei giorni 2, 6 settembre 2018;
- l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula);
- l’addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l’abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.
ART. 13) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall’art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l’attività venatoria alla lepre sarda e alla pernice sarda nelle due mezze giornate stabilite dal Calendario venatorio regionale (30 settembre e 7 ottobre 2018) unicamente ed esclusivamente all’interno della zona in concessione autogestita.
ART. 14) E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.
ART. 15) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more di trasferimento dei procedimenti e la definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016.
ART. 16) Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
- aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di tutela sanitarie in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine e controllo della Trichinellosi in Sardegna.
- Provvedimenti attuativi del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati predisposto dall’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina in Sardegna ai sensi della L.R. 34/2014 e ss.mm.ii..
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