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Decreto n. 8610/13 del 23/09/2020


Oggetto: Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 7602/11 del 24.8.2020. Calendario venatorio 2020/2021. Revoca dell’autorizzazione del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella.

Autore: Assessorato Difesa dell'ambiente

Pubblicato in: Bollettino n.60 - Parte I e II del 01/10/2020

Data di Pubblicazione: 01/10/2020

Materie: DIFESA AMBIENTE


 

L'Assessore

 

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n.1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 29.07.1998, n.23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";

VISTA la Legge 06 dicembre 1991, n.354 ”Legge quadro sulle aree protette”;

VSITA la Legge 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea.

Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";

Vista la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;

Vista la Carta delle vocazioni faunistiche, adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

Considerato che, con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.18 del 14.06.2013, è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/28 del 10.06.2016, avente per oggetto “Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n.23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell’approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

Viste le proposte di calendario venatorio 2020/2021 trasmesse dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari;

Vista l’Ordinanza n.303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art.18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTO l’art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”;

VISTE le note del Ministero dell’Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts”;

Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n.1/2020 del 24.06.2020 avente per oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”;

VISTA la nota del MATTM prot. n.39696 del 28.05.2020, acquisita al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n.10610 del 29.05.2020, avente per oggetto “prelievo venatorio e gestione delle specie pavoncella e moriglione” con la quale il Ministero dell’Ambiente chiede alle Regioni di escludere il Moriglione e la Pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali;

Vista la nota dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.6100/Gab del 01.07.2020 con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2020/2021 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 24.06.2020;

Visto il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n.33810 del 30.07.2020 e acquisito al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n.15183 del 30.07.2020;

ATTESO che ISPRA, con parere di cui alla nota sopra citata, non ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo sulle specie Pavoncella e Moriglione, rappresentando la necessità di redigere, adottare e attuare piani di gestione che lo stesso Istituto prevede di completare entro il mese di dicembre p.v.;

VISTE le Determinazioni n.15350/584 del 31.07.2020 e n.15570/555 del 04.08.2020, del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con le quali si esprime ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna nei siti della rete Natura 2000, annualità 2020-2021, adottando, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- Nei siti della rete Natura 2000 dovrà essere sospesa l’attività venatoria sulle seguenti specie: moriglione, pavoncella e tortora selvatica;

- All’interno dei siti della rete Natura 2000 dovranno essere avviate attività di censimento su popolazioni di specie acquatiche svernanti, quali moriglione, marzaiola, beccaccino e folaga; monitoraggi su pavoncella e allodola; uno studio della popolazione nidificante di Tortora selvatica; uno studio finalizzato all’individuazione di corridoi di migrazione.

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell’art.50 della Legge regionale 23/98 e ss.mm.ii. è ordinatorio;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie, atteso che il suddetto principio consente, ma non impone incondizionatamente all’Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche;

RITENUTO opportuno richiamare, in parte qua, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 3.08.2020:

1. Il Comitato Regionale Faunistico ha espresso parere favorevole al recepimento, nel Calendario venatorio 2020/2021, delle indicazioni espresse nel parere di Valutazione di incidenza ambientale rilasciato dal Servizio Valutazione degli Impatti e incidenze Ambientali;

2. Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Frullino, Porciglione, Folaga, Merlo: apertura della caccia il giorno 20 settembre.

Per queste specie, ad esclusione del Merlo, l’ISPRA consiglia un’apertura al 1° ottobre sulla base di argomentazioni generali che riguardano il completo sviluppo degli ultimi nati per specie cacciabili, la confusione tra specie, il disturbo sulle specie protette e un miglior svolgimento della vigilanza.

3. Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga: chiusura della caccia al 31 gennaio, in considerazione del fatto che:

- Per le specie Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Gallinella d’acqua e Porciglione il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento ORNIS Key Concepts 2007, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;

- I dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014) dimostrano che Germano reale, Alzavola, Fischione, Codone, Mestolone, Canapiglia, Pavoncella, Folaga e Beccaccino sono tutte in aumento o stabili nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall’ISPRA non è confermato da dati di fatto.

- Si rappresenta che al rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall’ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il Comitato Regionale Faunistico, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti giornalieri e stagionali di carniere molto restrittivi. In particolare, per le specie Moriglione e Pavoncella, oltre ad un attento monitoraggio dei prelievi, viene previsto un carniere fortemente ridotto così come riportato dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Moriglione e Pavoncella: La Regione Sardegna fissa i limiti di prelievo a 3 capi stagionali per il Moriglione; a 5 al giorno e 25 stagionali per la Pavoncella.

Per queste specie ISPRA si astiene dal fornire pareri tecnici, rimandando alla nota (prot. n. 39696 del 28.05.2020) del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in cui viene proposto il divieto di caccia, con motivazioni non condivisibili, come di seguito esplicitato:

- Si rileva prima di tutto che ISPRA, nei pareri 2020 forniti alle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, ha affermato che le specie possono essere cacciate con limiti di prelievo e di stagione e le specie sono infatti cacciabili nei calendari già pubblicati;

- L’invito rivolto alle Regioni e alle Province autonome di escludere, in sede di approvazione dei calendari venatori per la stagione 2020/2021, la previsione del prelievo venatorio delle specie Moriglione e Pavoncella si pone in stridente contrasto con il comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992, che il MATTM non ha alcuna legittimazione a modificare, tantomeno con una mera nota dirigenziale. Per questo sono necessari o l’intervento del Legislatore o la procedura di cui al comma 3 della stessa disposizione all’interno della quale lo stesso MATTM è solo interlocutore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali cui è demandata la potestà propositiva. Le Regioni, in sede di pubblicazione dei propri calendari venatori stagionali, debbono rispettare il comma 1 dell’art. 18 della L. 157/1992 (e non anche il comma 1 bis) per quanto espressamente stabilito dal comma 4 della stessa disposizione;

- Non risponde a realtà che i più recenti pronunciamenti dei giudici amministrativi relativi ai calendari venatori 2019/2020 abbiano “stigmatizzato l’inserimento delle specie in oggetto tra le specie cacciabili”. Al riguardo, a smentire la nota ministeriale del 28.5.2020, è sufficiente richiamare l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III del 18.10.2019, che ha ritenuto cacciabili moriglione e pavoncella fino al 19 gennaio, e la sentenza n.385 del TAR Marche del 31 luglio 2020 che li ha ritenuti cacciabili fino al 31 gennaio;

- L’inserimento di Moriglione e Pavoncella nell’allegato A dell’Accordo AEWA (rectius: nella colonna A della tabella 1 dell’allegato III dello stesso Accordo) non è riportato correttamente nella lettera del MATTM, infatti le due specie sono assegnate a due categorie diverse. La Pavoncella è inserita nella colonna A categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d’azione (in vigore a livello europeo), mentre il Moriglione è nella colonna A categoria b, ma il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, è del tutto irrilevante. Infatti tale Accordo può trovare applicazione nell’ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest’ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell’art. 18 L. 157/1992, che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l’Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell’ordinamento comunitario né nell’ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie Moriglione e Pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri;

- Il richiamo del caso EU-Pilot 6955/14 appare fuori luogo: il MATTM non dovrebbe ignorarne la natura meramente istruttoria, e tantomeno che la sua pendenza non integra alcun accertamento di mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per l’apertura di una procedura di infrazione (così T.A.R. Liguria, sez. II, n. 10/2016 e T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 390/2016 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

- Nella Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva “Uccelli Selvatici” (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali – a livello comunitario, nazionale o locale – di talché è rimessa alla discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo;

- La Pavoncella è giudicata in “forte incremento” in Europa per quanto riguarda le popolazioni svernanti in Europa dal 1972 al 2015;

- La Pavoncella è stata oggetto di un recente lavoro scientifico di analisi in tutta Europa, che ha stabilito che la caccia non è un fattore che determina il declino della popolazione a livello europeo, mentre la causa è la riduzione del successo riproduttivo, causato dalla trasformazione degli habitat e dalla predazione, in particolare di uova e piccoli nati (Souchay G, Schaub M., 2016. Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal. pone.0163850);

- La situazione della popolazione in Italia è favorevole di incremento sia in periodo riproduttivo (Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015), sia in periodo invernale (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F.,2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014);

- Anche per il Moriglione la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details);

- I dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2019, dimostrano in tre siti chiave per lo svernamento della specie un aumento dei contingenti, che segue al periodo di diminuzione oggi stabilito dal 1993 al 2010. (Longoni V., Fasola M., 2018. Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2018. Regione Lombardia, Milano; Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G., 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-faunisticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico; Bon M., Basso M., 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf).

- In armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group Symposium in Scozia nell’aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18, quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo (http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.

Quanto sopra esposto conferma che la Regione Sardegna ha analizzato le più recenti fonti scientifiche d’informazione sulla specie e ha preso una decisione fondata su dati scientifici e compatibile con l’obiettivo della direttiva 147/2009/CE citato agli articoli 1 e 7, adattando cioè il prelievo venatorio concesso alla condizione demografica della specie, secondo i principi della gestione adattativa del prelievo.

VISTO il proprio Decreto n. 7602/11 del 24.8.2020 avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021” e relativi allegati;

VISTO il ricorso presentato dal GrIG e altri avverso il Decreto Assessoriale n. 7602/11 del 24.8.2020 avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”;

VISTO il Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 00486/2020 REG.RIC. del 21.09.2020;

ATTESO che il Decreto Assessoriale n. 7602/11 del 24.8.2020 autorizza il prelievo del Moriglione nel periodo dal 20 settembre al 31 gennaio con un carniere giornaliero di 1 capo e un carniere stagionale di non più di 3 capi, e della Pavoncella nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio con un carniere giornaliero di 5 capi e un carniere stagionale di non più di 25 capi, nell’annata venatoria 2020/2021;

RITENUTO opportuno rivalutare tali previsioni sulla base di quanto comunicato con nota prot.n. 39696 del 28.05.2020, con la quale il MATTM invita le Regioni e le Province Autonome ad escludere le specie di cui trattasi dai calendari venatori, in quanto inserite nell’Allegato A dell’Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia e Africa;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, le specie Moriglione e Pavoncella sono minacciate a livello globale e per questo inserite nelle categorie SPEC 1 dal più recente aggiornamento del Birdlife International (European birds of conservation – Concern populations, trends and national responsabilities, 2017). In particolare il Moriglione risulta, anche, nella lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia come specie in Pericolo (EN) e i dati a livello regionale confermano il trend negativo (soprattutto nello stagno di Molentargius ove è concentrato quasi esclusivamente). Moriglione e Pavoncella sono state inserite dalla Commissione europea nelle categorie 4 e 1b dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA, allegato A) e valutate in stato di conservazione sfavorevole;

RITENUTO opportuno, per i suesposti motivi, revocare l’autorizzazione al prelievo delle due predette specie al fine di non contribuire ad un peggioramento del loro stato di conservazione, in assenza di adeguate misure di gestione e contingentamento dei prelievi;

DATO atto che di quanto sopra è stato informato il Comitato Regionale Faunistico, nella seduta del 23.09.2020;

 

Decreta

 

Per le argomentazioni di cui alla premessa:

ART. 1) È revocato il proprio Decreto n. 7602/11 del 24.8.2020 nella sola parte in cui autorizza il prelievo venatorio del Moriglione e della Pavoncella.

 

ART. 2) I cacciatori dovranno cancellare dal foglio venatorio le righe relative alle specie Moriglione e Pavoncella.

 

ART. 3) I Comuni sono tenuti a rilasciare i fogli venatori epurati delle righe corrispondenti alle specie Moriglione e Pavoncella.

Lampis