Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;
VISTA la L.R.18.12.2006, n. 20, di riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;
VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007, concernente le direttive e linee guida per l’esercizio della professione di Guida turistico sportiva;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente Dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell’offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistico sportive;
PRESO ATTO dell’esito positivo delle istruttorie effettuate dalle Province competenti per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 20/2006;
CONSIDERATO che l’iscrizione al Registro regionale delle Guide turistico sportive ha valenza annuale;
RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n. 20, al rinnovo dell’iscrizione nel Registro regionale delle Guide Turistico Sportive, nelle Aree tematiche: Guida speleologica, Accompagnatore per le attività cicloturistiche, Accompagnatore per le attività equestri;
Determina
ART.1) E’ rinnovata l’iscrizione al Registro regionale delle Guide turistico sportive (Aree tematiche: Guida speleologica, Accompagnatore per le attività cicloturistiche, Accompagnatore per le attività equestri) relativa agli utenti di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
ART. 2) La data di decorrenza del rinnovo coincide con il giorno successivo la scadenza dell’anno laddove la richiesta di rinnovo è stata presentata alla Provincia entro la scadenza stessa. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata dopo la scadenza dell’anno, la data di decorrenza di rinnovo coincide con la data di presentazione dell’istanza di rinnovo.
ART. 3) La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Segreteria dei registri, istituita presso ciascuna Provincia, entro e non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza pena la sospensione o la cancellazione d’ufficio dal Registro.
ART. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31 è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
ART. 5) La pubblicazione della presente determinazione sul Buras costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica ai diretti interessati.
L’elenco è visionabile sul sito.
Murru