L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente ricordano che la materia degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è stata oggetto di una disciplina multilivello, comunitaria, nazionale e regionale. Il quadro di riferimento appare non solo composito in relazione alle fonti, ma anche complicato e di difficile ricostruzione in ragione dei numerosi interventi giurisprudenziali che hanno inciso sulla materia.
L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente riferiscono che a livello comunitario sono state approvate la Direttiva n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la Direttiva n. 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti e, infine, la Direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
A livello nazionale con il D.Lgs. n. 387 del 2003 è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE, mentre con il successivo D.Lgs. n. 28 del 2011 è stata data attuazione alla Direttiva 2009/28/CE, con introduzione di disposizioni modificative del precedente decreto legislativo.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 sono state approvate, ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003, le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In attuazione di tali Linee guida, secondo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 10, le Regioni possono procedere all’indicazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.
La Regione Sardegna, nell’ambito delle proprie competenze in materia di paesaggio, ancor prima dell’emanazione delle Linee Guida, era più volte intervenuta sulla disciplina degli impianti eolici, dapprima con la legge regionale n. 8 del 2004, che all’articolo 8 dettava norme di salvaguardia nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, quindi con l’articolo 112 delle NTA del PPR, che al comma 2 introduceva un divieto generalizzato di realizzazione degli impianti eolici negli ambiti di paesaggio costieri, nonché, successivamente, con alcune disposizioni legislative (art. 18 della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i.) e amministrative volte a consentire l’inserimento degli impianti eolici anche nelle aree di vigenza del PPR, purché in aree ritenute compatibili.
L’entrata in vigore del D.M. 10 settembre 2010 ha reso evidente il contrasto tra l’impostazione della disciplina dell’eolico avviata dalla Regione Sardegna (individuazione dei siti idonei alla realizzazione degli impianti, con esclusione di ogni altra area non espressamente indicata) e quella delineata dallo Stato (individuazione dei siti non idonei) discendente dal principio, di emanazione comunitaria, della massima diffusione delle fonti rinnovabili, a cui possono esser introdotte delle eccezioni solo se sorrette da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, dell'ambiente e della biodiversità, del patrimonio storico-artistico, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
Le disposizioni normative regionali, anche successive, quali l’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, determinavano in conclusione il rovesciamento del criterio espresso nelle disposizioni nazionali, discendente dal principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
In ragione del contrasto con l’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, norma fondamentale di principio in materia di energia, le disposizioni regionali sopracitate sono state dichiarate incostituzionali, la prima con la sentenza n. 224 del 2012, la seconda con la sentenza n. 199 del 2014.
La Corte Costituzionale, in tali pronunciamenti, ha ribadito quanto affermato in altre occasioni, ovvero che le Regioni, anche quelle a statuto speciale, sono tenute all'osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle linee guida e possono procedere soltanto all’individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. La Corte ha, comunque, esplicitamente statuito che “bene avrebbe potuto la Regione Sardegna individuare le aree non idonee all’inserimento degli impianti eolici con riferimento specifico alla propria competenza primaria in materia paesistica, differenziandosi così da quelle Regioni cui tale competenza non è attribuita”.
L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente proseguono ricordando che la Regione è intervenuta nel tempo sulla materia anche con una pluralità di atti amministrativi generali, che hanno rispettato l’impostazione sopra descritta delle disposizioni normative e di pianificazione regionali e che, di conseguenza, presentano le medesime criticità delle disposizioni di cui sono emanazione.
Nel complesso e articolato quadro normativo e amministrativo sopra richiamato, è recentemente intervenuto l’articolo 42 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 che ha disposto, conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, la “disapplicazione” dell’articolo 112 delle NTA PPR, come detto introduttivo di un divieto generalizzato, e ha demandato alla Giunta regionale il compito di individuare le aree e i siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e di definire apposite linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.
Tutto ciò premesso, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente evidenziano che gli uffici delle Direzioni generali della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e della Difesa dell’Ambiente hanno proceduto all’individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione degli impianti da energia eolica, conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, nonché alle disposizioni di carattere generale contenute nel D.M. 10 settembre 2010.
La valutazione della non idoneità è stata operata attraverso un’apposita istruttoria in merito ai valori oggetto di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e culturale.
L’istruttoria espletata, come meglio riportato nei documenti che si allegano e che vengono illustrati alla Giunta, ha permesso di identificare le specifiche aree nelle quali, in ragione dei caratteri intrinseci del sito, legati agli aspetti della tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e culturale, gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica prevalgono e rendono l’insediamento delle varie tipologie di impianti eolici non compatibile. Gli obiettivi di protezione identificati determinano, in altre parole, un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione.
Ognuna delle sottoelencate aree è stata oggetto di analisi, in cui sono stati esaminati i caratteri dei siti, gli obiettivi di protezione e le ragioni di incompatibilità alla localizzazione dei vari impianti di energia eolica, previa classificazione delle differenti tipologie di aerogeneratori, sia in funzione delle dimensioni, sia in funzione della potenza degli impianti.
L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica precisa che, per quanto di competenza, si tratta delle aree e degli immobili oggetto di:
a) vincoli apposti ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;
b) dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., o sulla base delle previgenti disposizioni;
c) tutela ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., cd. beni vincolati ex lege;
d) vincoli apposti ai sensi dell’articolo 143, lettera d), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., in occasione dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale primo ambito omogeneo;
e) il sito “Su Nuraxi” di Barumini, inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente inoltre che, mediante una ricognizione delle principali disposizioni normative e regolamentari nelle materie richiamate nel citato D.M. del 10 settembre 2010, nonché attraverso l’utilizzo di dati contenuti in studi specifici a carattere naturalistico, volti a identificare obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento di impianti eolici, sono state individuate le seguenti aree non idonee, evidenziate in apposita cartografia:
f) le aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991, inserite nell’elenco ufficiale delle le aree naturali protette (parchi e riserve nazionali);
g) le aree naturali protette istituite ai sensi della L.R. n. 31/1989 (parchi e riserve regionali; monumenti naturali; aree di rilevante interesse naturalistico);
h) le aree in cui è accertata la presenza di specie animali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie;
i) le zone umide di importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar (zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976);
j) le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e relative fasce di rispetto;
k) le important bird areas (IBA);
l) le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, fra le quali ricadono le “oasi permanenti di protezione faunistica e cattura” di cui alla L.R. n. 23/1998.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente precisa che è stata utile, nella conduzione dell’istruttoria, l’analisi dei casi pratici affrontati all’interno di procedimenti di VIA per tale tipo di impianti.
Sono, infine, riconosciute non idonee all’installazione di qualsiasi impianto eolico anche le aree, individuate ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e a pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4).
Successivamente saranno individuate ulteriori aree non idonee in ragione delle esigenze di tutela connesse alle tradizioni agroalimentari, alla presenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale rurale o di un'elevata capacità d'uso del suolo.
L’individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui ai documenti allegati alla presente deliberazione potrà essere aggiornato anche a seguito della approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale di cui sono state definite le linee di indirizzo strategico con la Delib.G.R. n. 37/21 del 21.7.2015.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dagli Assessori degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e della Difesa dell’Ambiente, constatato che i Direttori generali della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e della Difesa dell'Ambiente hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
Delibera
- di approvare il documento con l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, contestualmente, di aprire al pubblico dibattito, attraverso la piattaforma di e-democracy "Sardegna ParteciPA", per raccogliere indicazioni, pareri e osservazioni, sino al 31 ottobre 2015. A conclusione di questa fase la Giunta si impegna a valutare i contributi così raccolti e considerare l'opportunità di accogliere eventuali modifiche o integrazioni al documento;
- di dare atto che la presente deliberazione sostituisce, per le parti con essa in contrasto, lo “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”, approvato con la Delib.G.R. n. 28/56 del 26 luglio 2007, modificato e integrato con le Delib.G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009, n. 27/16 del 1° giugno 2011 e n. 45/34 del 12 novembre 2012, e si applica a tutti i procedimenti anche in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;
- di dare mandato alle Direzioni generali della Difesa dell’Ambiente, dell’Industria, della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di costituire un gruppo di lavoro per il monitoraggio e l’aggiornamento dello studio delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici;
- di disporre che le aree e i siti non idonei siano rappresentati sul portale tematico Sardegna Geoportale;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Il Vicepresidente
Paci
Il Direttore Generale
De Martini