VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i., recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
VISTO l’art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., recante disposizioni sui procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO l’art. 6 della L.R. n. 3/09, come modificata dalla L.R. n. 5/09, recante disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R.A.S. del 1 aprile 2010, n. 10, che, in attuazione della suddetta normativa regionale, ha individuato il Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria quale ufficio competente pro tempore al rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ha approvato le linee guida del procedimento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010, pubblicata sul B.U.R.A.S del 12 agosto 2010 n. 24, che fornisce chiarimenti sulla citata D.G.R.°n. 10/3 e riapprova le linee guida del procedimento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/16 del 1.06.2011 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – Modifica della deliberazione n. 25/40 del 1 luglio 2010;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/30 del 10.03.2011 relativa al computo degli oneri istruttori;
VISTA l’istanza di autorizzazione presentata in data 16.04.2010 prot. n. 14387 del 22.04.2010, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della L.R. 3/2009 e s.m.i., dalla società Cleanpower S.c.r.l., avente sede legale in via Lavaredo n. 44/52 nel Comune di Venezia (VE) P. IVA 03404370276 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile eolica sito nel Comune di Sassari (SS) località Sant'Osanneddu di potenza nominale pari a 6 MW.
VISTA l’autocertificazione della Società proponente prot. n. 15891 del 12.05.2010 con cui dichiarava di essere Autaproduttore da Fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 2 comma 2 deI D.Igs. 79/99.
VISTA la nota del Servizio Energia prot. n. 16818 del 27.05.2010 con cui, a seguito della verifica preliminare, si richiedeva l’integrazione della documentazione allegata all’istanza.
VISTA la nota della Società proponente Ns. prot. n. 19079 del 14.07.2010 con cui presentava la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 16818 del 27.05.2010.
VISTA la nota del Servizio Energia prot. n. 798 del 20.01.2010 con cui comunica, ai sensi dell’art.7 della L241/1990 e ss.mm., l’avvio del procedimento e la contestuale sospensione dello stesso - ex art.14 ter, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm. - in attesa delle risultanze del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, Servizio Ambientale, Valutazione lmpatti e Sistemi Informatici Ambientali (SAVI).
VISTA la nota della Società proponente Ns. prot. n. 223 del 05.01.2012 con cui trasmetteva il progetto aggiornato in seguito al recepimento delle prescrizioni riportate dalla Giunta Regionale nella Delib.48/47 del 01/12/2011.
ATTESO che il progetto definitivo nella versione di Marzo 2010, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:
- fornitura e montaggio di 3 aerogeneratori, ciascuno con potenza di 2 MW, per una potenza totale di impianto pari a 6 MW. Ogni aerogeneratore aveva altezza massima al mozzo di 98,50 m e diametro massimo del rotore pari a 112,0 m;
- realizzazione delle opere di fondazione delle torri di sostegno e delle piazzole di servizio;
- adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuova viabilità per raccordo e accesso all'impianto;
- realizzazione di scavi a sezione ristretta, rinterri e ripristini per la posa dei cavidotti interrati MT di trasporto dell’energia prodotta dalle macchine eoliche;
- esecuzione dei collegamenti elettrici e dei necessari interventi di collaudo funzionale;
- realizzazione di una nuova cabina di consegna (avente dimensioni 4,2x11x2,6 metri), da costruirsi a nordest dell’esistente cabina MT denominata “ScalaErre”;
- posa in opera di due conduttori interrati, di tensione nominale pari a 15 kV, alloggiati all’interno di un unico scavo avente lunghezza complessiva, esclusi i tratti interni al campo eolico (di circa 1.500 metri), pari a circa 1.100 metri, da realizzarsi in adiacenza alla strada provinciale n. 4 e ad una strada comunale
- esecuzione di interventi di ripristino morfologico/ambientale in corrispondenza delle piazzole di cantiere, dei tracciati dei cavidotti e delle aree destinate a cantiere di base;
- recupero del nuraghe Trobas;
VISTA la nota dell’ENEL S.p.A. n. 1378605 del 05.09.2011 “codice rintracciabilità T0127282 e T0044797”, con cui comunica che il progetto presentato per la richiesta di autorizzazione dalla società CLEANPOWER è conforme alla soluzione tecnica da precedentemente comunicata dallo scrivente nell’ambito della richiesta di connessione, con la specificazione che:
1. Gli impianti gestiti dall’autoproduttore devono essere dedicati esclusivamente alla distribuzione interna dell’impianto eolico;
2. L’impianto di connessione di rete dovrà essere conforme alle prescrizioni comunicate da ENEL nell’ambito della richiesta di connessione alla rete di distribuzione gestita dalla nostra società;
3. Nell’autorizzazione dovrà essere evidenziato che l’impianto di rete per la connessione, una volta realizzato, sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell’energia elettrica di proprietà del gestore di rete e dovrà essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.
4. L’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di connessione dovrà essere intestata al richiedente, mentre l’autorizzazione all’esercizio dello stesso, in base al decreto BERSANI (d.lgs. 16 marzo 1999, n° 79), dovrà essere rilasciata a nome della società Enel Distribuzione SpA, perché concessionario unico per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio.
VISTA la nota prot. n. 14751 del 19.04.2010 con cui il Servizio del Genio Civile di Sassari fa presente che, dall'esame della documentazione progettuale trasmessa è stato accertato che non vi sono competenze d'istituto in capo a tale Servizio per le quali debbano essere rilasciati pareri o autorizzazioni;
VISTA la nota prot. n. 26446 del 20.04.2010 con cui l'ASL Sassari Dipartimento Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime parere favorevole;
VISTA la nota prot. n. 71596 del 30.08.2010 con cui il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale - Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari conferma, a integrazione della propria nota 39218 del 10 maggio 2010, che l'area interessata dai lavori è stata percorsa parzialmente da incendio nell'anno 2008. Tale superficie non è, tuttavia, classificata come zona boscata o pascolo e per tale motivo non è assoggettata alla disciplina dell'art. 10 della L. 353/00.
VISTA la nota prot n. 89973 del 01.12.2010 con cui Abbanoa S.p.A. comunica il proprio parere favorevole con le seguenti condizioni:
1. si dovrà rispettare una fascia di rispetto di 10 metri per lato in caso d'interferenze con le condotte Abbanoa;
2. in caso di rotture delle condutture Abbanoa adiacenti all'impianto eolico la società Cleanpower s.c.a.r.l. s'impegna a non richiedere nessun tipo di risarcimento danni alla società di gestione in oggetto;
3. venga rispettata la nota della Cleanpower rif. 2329-00.08.NOA.C (agli atti Abbanoa prot. 85851 del 17-11-2010), secondo cui la Società proponente si assume la responsabilità affinché durante tutte le fasi di realizzazione del parco eolico (costruzione di strade, fondazioni e cavidotti) nonché durante le operazioni di trasporto e montaggio degli aerogeneratori non abbiano a danneggiare, nel breve e nel lungo periodo, le opere di proprietà del Servizio idrico integrato – Abbanoa. Nello specifico:
a. si prevede di mantenere la distanza netta tra le fondazioni e la condotta superiore a 10m, sufficiente a garantire che né durante le operazioni di scavo né in fase di esercizio possano verificarsi delle interferenze tali da compromettere il corretto funzionamento delle condotte;
b. nel caso di intersezione tra il tracciato del cavo MT con la condotta idrica, il cavo verrà fatto passare sotto la condotta ad una profondità non inferiore ad 1m dalla parte inferiore della stessa. Il cavo verrà protetto con un getto di calcestruzzo posto a quota 0,8m dalla parte inferiore della condotta per una lunghezza complessiva di 10m. Superiormente verrà posizionato un nastro segnalatore di colore giallo;
c. nel caso di intersezione tra il tracciato stradale con la condotta di Abbanoa, verrà realizzato un getto di calcestruzzo affinché vengano meglio distribuite sul terreno le pressioni dovute al carico dei mezzi in transito.
VISTA la nota prot. n. 2468 del 19.01.2011 con cui l’Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M. 3^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio Ufficio Servitù Militari rilascia il nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in oggetto. Precisa, inoltre, che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, richiedendo l'invio della documentazione tecnica al C.I.G.A.;
VISTA la nota prot. n. 3898 del 23.05.2011 con cui il Mi.S.E. Ispettorato territoriale per la Sardegna ha rilasciato, per quanto di competenza, il nulla osta alla costruzione, subordinandolo all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia, con le riserve di cui all'art. 95 del Codice delle Comunicazioni approvato con D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003;
VISTA la nota prot. n. 77023 del 14.06.2011 con cui l’Enac rilascia nulla osta per quanto di competenza, in quanto il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale e risulta conforme alla nota n° 0013259/DIRGEN/DG datata 25.02.2010 del Direttore Generale relative alla realizzazione dei parchi eolici nell'intorno degli Aeroporti. Riporta, inoltre, le considerazioni trasmessegli dall'Enav, con foglio prot. AOP/PSA/ SC10452/34641 del 07.02.2011 e dall'A.M.I. CIGA con nota prot. M_DACIGA720/7710/T.11.11 del 04.11.2011, contenenti le seguenti prescrizioni:
1. gli erigendi parchi eolici non dovranno generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le prestazioni dei sistemi georadar e le indicazioni elettrromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola;
2. segnalazione diurna: le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande,rosse ,bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.
3. segnalazione notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.
Si potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.
4. Dovrà essere prevista a cura e spese della Società proponente una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.
5. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di ALGHERO, all'ENAV, ALL'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all'ENAC. Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:
1) Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS -84 di ciascun aerogeneratore;
2) Altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3) Quota slm al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4) Eventuale segnaletica ICAO (diurna elo notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC;
5) La data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica. Infine, qualora la Società Clean power S.c.a.r.l. ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.
VISTA la nota prot. n. 8791 del 14.06.2011 con cui VVFF Comando Provinciale di Sassari comunica che l'attività in progetto non ricade nell'elenco delle attività di cui al DM 16.02.1982 e tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 N" 689, risultando pertanto esente dai controlli e visita sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tuttavia, la mancanza dei controlli da parte di tale Comando, non esime il responsabile dell'attività dall'osservanza delle norme antincendio e di tutela dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.v.;
VISTA la nota prot. n. 48454 del 22.11.2011 con cui la Provincia di Sassari – Settore Viabilità comunica il proprio nulla osta alla realizzazione dell'allargamento di una curva, sulla SP 34 al km 0+500 e alla rimozione e ricollocazione di segnali stradali sulla SP 34 tra il km 4+500 e il km 16+000, volte a garantire il transito delle torri eoliche necessarie alla costruzione del Parco eolico, fermo restando l'obbligo da parte del Proponente del versamento di una cauzione di € 3.000,00 da versare prima dell'inizio dei lavori.
VISTA la D.G.R. n. 48/47 del 1.12.2011 ha espresso per le motivazioni indicate nel documento, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento in esame, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto le prescrizioni di seguito descritte, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sassari, la Provincia di Sassari, il Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari, il Servizio Energia dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari e l’ARPAS.
1. dovrà essere verificato quanto previsto al punto 2.2 dello Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici, allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009, per quanto concerne la distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca;
2. in fase di cantiere dovranno essere garantiti e accertati:
a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante l’adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
b. il rapido intervento per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo;
c. lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere;
d. il ripristino delle eventuali opere, recinzioni o linee di servizi (elettriche, telefoniche, etc.), intercettate durante il percorso degli automezzi per il trasporto delle turbine al parco. La suddetta fase di trasporto dovrà inoltre essere pianificata in condizioni di sicurezza, senza causare disturbo alle comunità locali né particolare intralcio alla viabilità;
e. i necessari interventi tecnici e gestionali per il contenimento delle polveri, quali la circolazione a bassa velocità degli automezzi, l’eventuale bagnatura con acqua delle strade e del materiale stoccato e la semina protettiva dei cumuli di terreno vegetale;
f. il contenimento, al minimo indispensabile, degli ingombri delle piste e strade di servizio e degli spazi destinati alle aree di cantiere e logistica, che dovranno essere ubicate in zone prive o con scarsa vegetazione;
g. la massimizzazione del riutilizzo in cantiere delle terre e rocce da scavo, nelle operazioni di rimodellamento morfologico delle singole piazzole e nella ricostituzione del suolo agrario; a tal fine, si dovrà avere cura di stoccare separatamente gli orizzonti superiori fertili, evitando il mescolamento con il materiale inerte, o sostanze estranee; al progetto esecutivo dovrà essere allegato l'aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo quanto indicato all’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
h. al termine dei lavori, l'immediato smantellamento dei cantieri, lo sgombero e l’eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, il ripristino della funzionalità pedoagronomica e dell’originario assetto della vegetazione nelle aree interessate da lavori;
3. compatibilmente con la richiesta del CFVA di mettere in atto una serie di azioni atte a minimizzare il rischio incendio, al fine di limitare gli impatti sulla componente vegetazionale connessi alla realizzazione di nuova viabilità, all’adeguamento di quella esistente, e alla realizzazione delle piazzole dove ubicare gli aerogeneratori:
a. nelle aree in cui si intendono realizzare le opere di mitigazione si dovranno utilizzare essenze vegetali autoctone;
b. eventuali esemplari arborei ed arbustivi di pregio presenti, sia lungo i tracciati stradali che nelle piazzole, dovranno essere espiantati e trapiantati, seguendo accurate tecniche selvicolturali, nelle immediate vicinanze, o utilizzati per il ripristino delle piazzole di cantiere al termine dei lavori, in siti idonei dal punto di vista pedologico; particolare cura dovrà essere posta per salvaguardare eventuali esemplari di specie endemiche presenti;
c. qualora dovessero realizzarsi scarpate o rilevati nella realizzazione della nuova viabilità, dovrà esserne mitigato l’impatto visivo attraverso la piantumazione e l’inerbimento con specie erbacee e arbustive autoctone, da realizzarsi con tecniche antiruscellamento, stabilizzanti ed antierosive;
d. al termine dei lavori dovrà essere elaborato, con cadenza annuale e per un periodo di tre anni, un report di monitoraggio sui lavori di recupero ambientale eseguiti nelle aree di cantiere, corredato di idonea documentazione fotografica, che dovrà attestare il corretto recepimento delle prescrizioni e l’avvenuto recupero delle aree interessate dai lavori;
e. qualora il monitoraggio, di cui al punto precedente, evidenziasse uno scarso attecchimento degli esemplari trapiantati o impiantati, si dovrà procedere ai necessari rinfoltimenti, e alle cure colturali necessarie, fino a garantire una adeguata copertura delle aree;
f. gli esemplari arbustivi e arborei impiantati o trapiantati non dovranno essere rimossi nella fase di dismissione dell’impianto;
g. durante l’esecuzione delle opere la Direzione Lavori dovrà essere supportata da un esperto in discipline naturalistiche o agronomico-forestali, al fine di evitare/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non previsti in fase progettuale e di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere di rinaturalizzazione e rimboschimento;
4. in relazione alla mitigazione degli impatti sulla fauna:
a. durante i periodi riproduttivi delle specie faunistiche potenzialmente presenti nel sito, dovranno essere escluse tutte le attività di cantiere, relative alla preparazione delle piazzole e all'adeguamento delle piste, che possono comportare danneggiamenti dei siti di nidificazione;
b. in fase di cantiere e per i primi cinque anni della fase di esercizio, dovrà essere eseguito il monitoraggio degli impatti diretti (collisioni) e indiretti (allontanamento, frammentazione degli habitat) sull’avifauna e la chirottero fauna, con le stesse metodologie e tecniche (mappatura, transetti e conteggio da punti fissi, bat detector) utilizzate nel monitoraggio ante operam e prevedendo un minimo di tre uscite mensili; i rilevamenti dovranno essere particolarmente accurati in corrispondenza dei siti, già individuati col monitoraggio ante operam, di riproduzione, foraggiamento e corridoi ecologici;
c. i risultati dei monitoraggi, certificati da un esperto faunista, dovranno essere trasmessi al termine della fase di cantiere e, successivamente, con cadenza annuale, al Servizio SAVI, al Servizio Tutela della Natura e al CFVA; la relazione annuale dovrà riportare chiaramente i dati qualitativi e quantitativi, riferiti alle singole specie e gli impatti diretti e indiretti rilevati;
d. al termine di ogni annualità, in base ai dati raccolti, dovranno essere proposte ed adottate opportune azioni di salvaguardia; qualora il monitoraggio dovesse evidenziare impatti negativi non previsti nelle precedenti fasi, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione, compreso l'utilizzo di dissuasori acustici o cromatici, al fine di ridurre le probabilità di collisione delle specie di avifauna e chirottero fauna, nonché l’arresto delle turbine in corrispondenza di periodi critici;
5. al fine di limitare le interferenze con il reticolo idrografico superficiale, dovrà essere assicurato il deflusso idrico superficiale negli eventuali compluvi intercettati dai tracciati stradali; inoltre, in fase di esercizio, dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi di canalizzazione idraulica, di pertinenza della viabilità e delle piazzole, affinché gli stessi siano costantemente tenuti in perfetta efficienza;
6. in merito alla variazione del campo acustico e agli impatti sui recettori sensibili individuati e descritti:
a. dovrà essere verificato ex-post, tramite un programma di monitoraggio da definire con l’ARPAS, il rispetto dei limiti normativi;
b. qualora detto monitoraggio evidenzi il non rispetto dei limiti anzidetti, dovranno essere individuati, e realizzati, entro 3 mesi e in accordo con i proprietari interessati, gli interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore, al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata, quali insonorizzazione acustica dei fabbricati censiti, o accorgimenti gestionali (regolazione della velocità del rotore o spegnimento della macchina disturbante nelle ore notturne);
7. qualora dovessero verificarsi, in corrispondenza dei ricettori prossimi all’impianto, interferenze con il sistema di telecomunicazioni radio-TV imputabili alla presenza delle turbine eoliche (non rilevate ante operam), dovrà esser cura del proponente, in accordo con i proprietari interessati, provvedere a mettere in atto tutte le possibili azioni (ad esempio, installare un’antenna di migliore qualità ricettiva e/o con una maggiore direzionalità, dirigere l’antenna verso un’altra stazioni trasmittente, spostare la posizione dell’antenna, utilizzare una connessione satellitare) necessarie a risolvere le eventuali problematiche evidenziate;
8. relativamente agli aspetti di tutela archeologica e paesaggistica, si prescrive che:
a. venga prevista a spese e cura del proponente l’assistenza archeologica per tutti i lavori di scavo;
b. venga comunicato con congruo anticipo l’inizio dei lavori alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro;
c. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, andrà effettuata tempestiva comunicazione alle competenti soprintendenze;
d. d’accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Sassari e Nuoro, nelle successive fasi di autorizzazione dovrà essere valutata la fattibilità e sviluppato dettagliatamente il progetto della proposta opera di compensazione ambientale, denominata “Il Sentiero dei nuraghi”, avente l’obiettivo di valorizzare alcune emergenze archeologiche presenti nell’area di intervento;
9. si elabori, d’accordo con il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari, uno specifico piano antincendio che preveda la realizzazione di fasce parafuoco, la corrispondente viabilità e la compartimentazione dell’area pertinente il parco eolico;
10. prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, ai sensi delle norme vigenti, il proponente dovrà trasmettere una fidejussione bancaria a favore dell’Amministrazione procedente, a garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
12. il proponente dovrà trasmettere, al Servizio SAVI, al Servizio Tutela Paesaggistica, al Dipartimento provinciale ARPAS, al Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA, alla Provincia, al Comune di Sassari e al Servizio Energia:
a. prima dell’autorizzazione da parte dell’Assessorato regionale dell’Industria, gli elaborati progettuali di aggiornamento e recepimento delle prescrizioni;
b. un documento riepilogativo di tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte dalla Società proponente e prescritte, con la relativa tempistica;
c. con cadenza annuale, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi, i dati di funzionamento dell’impianto (ore di funzionamento, produzione e rendimento elettrico, dati anemologici), il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione e compensazione;
Ha, inoltre, stabilito che i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.
VISTA la nota prot. n. 4461 del 03.02.2012 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato che non si rilevano interferenze con la rete stradale di competenza ANAS relativamente alla realizzazione di nuove linee elettriche, pale eoliche, strade di accesso ai siti o simili;
VISTA la nota prot. n. 9984 del 07.02.2012 con cui il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari, viste le misure antincendio contenute nell’elaborato PD.03.07.TAV-R01 e nell’elaborato PD.01.06 (relazione agronomica), comunica che non occorrono provvedimenti amministrativi di tale Servizio perché l’area non è vincolata idrogeologicamente ai sensi dell’art. 1 del R.D. 3267/23 e per l’esecuzione dei lavori non occorre abbattere piante di sughere (L.R. 4/94).
In ottemperanza al punto 10 della DGR 48/47, esprime altresì parere favorevole alle misure antincendio contenute negli elaborati sopra indicati a condizione che le fasce tagliafuoco vengano eseguite rispettando le dimensioni riportate nell’elaborato PD.03.07TAV-R01 e che vengano realizzate anche in corrispondenza del lato Sud-Est parallelamente alla strada interpoderale che unisce la SP34 alla SP46 e in corrispondenza del lato Nord-Est, parallelamente alla SP34, cosi come indicato nell’elaborato PD.01.06 (relazione agronomica).
VISTA la nota prot. n. 13442 del 08.02.2012 con cui il Comune di Sassari comunica di ritenere idoneo alla normativa di settore una forma di compensazione costituita da interventi legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, aventi come oggetto edifici di proprietà comunale, secondo una sequenza da definirsi progressivamente d’intesa con l’Amministrazione.
Richiede, inoltre, che l’entità degli interventi venga calcolata annualmente in base alla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, secondo la percentuale massima stabilita dalla normativa nazionale. A tal proposito, richiede alla società proponente un dettagliato piano finanziario che sia in grado di valutare il ricavo proveniente dall’energia venduta sul mercato libero e dalla vendita dei Certificati Verdi, che potrà servire come base per il calcolo della quota di compensazione. Si richiede altresì, annualmente, il rendiconto del fatturato effettivamente prodotto, in modo da poter verificare con esattezza la congruità del piano finanziario presentato e l’eventuale rimodulazione degli importi concordati. Dal punto di vista urbanistico, non si ritiene necessaria la variante al Piano Urbanistico Comunale, in quanto la realizzazione dell’impianto non impedisce il mantenimento degli usi agro –silvo – pastorali.
Si richiede che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, il proponente sottoscriva un atto di impegno nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sassari, attraverso il quale siregolino i rapporti nella fase di costruzione dell’impianto fino alla sua entrata in esercizio, definendo i tempi di costruzione, di avvio e di collaudo finale dell’impianto, l’obbligo a dare inizio ed a concludere i lavori entro i termini stabiliti dal provvedimento finale di autorizzazione, nonché a mettere in pristino lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto secondo le modalità e i termini stabiliti;
Nella fase di dismissione dell’impianto il proponente deve impegnarsi a:
a) comunicare al Comune di Sassari e alla Regione Autonoma della Sardegna la data definitiva di cessazione dell’attività;
b) la corretta dismissione dell’impianto secondo il piano, nonché il ripristino dei luoghi affinché possano essere riutilizzati per le attività pregresse.
VISTA la nota prot. n. 802 del 08.02.2012 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, visto il proprio parere prot. 6417 del 05.102011 rilasciato in sede di VIA, acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Sassari e Nuoro con nota n. 1089 del 06.02.2012, comunica che nel parere della citata Soprintendenza si rileva che la proposta di valorizzazione del nuraghe Trobas tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, pertanto, relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti in relazione alla proposta di valorizzazione del nuraghe Trobas:
1. dovrà essere attestata la disponibilità da parte del proprietario del terreno di permettere l’accesso al sentiero e all’area del nuraghe per un tempo ragionevolmente lungo da giustificare l’intervento;
2. il progetto definitivo di valorizzazione del nuraghe Trobas dovrà essere preventivamente approvato dalla competente Soprintendenza e dovrà prendere opere di manutenzione;
VISTA la nota prot. n. 2985 del 08.02.2012 con cui l’Assessorato della Difesa dell’ambiente – Servizio SAVI evidenzia che, nel caso in cui, in fase esecutiva, il Proponente installasse aerogeneratori con caratteristiche diverse rispetto a quelle considerate in sede di VIA (modello Vestas V112 da 3M) lo stesso dovrà richiedere al Servizio scrivente il parere circa l’assoggettabilità alle procedure in materia di VIA. Inoltre, come prescritto al punto 8, lett. d) della DGR 48/47 del 2011, una volta valutata la fattibilità, d’accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici della Province di Sassari e Nuoro, dovrà essere sviluppato dettagliatamente il progetto della proposta opera di compensazione ambientale, consistente nella valorizzazione di alcune emergenze archeologiche presenti nell’area di intervento. Altresì, la DGR 48/47, al punto 9, prescrive che “come indicato nella Relazione integrativa di luglio 2011, il proponente dovrà provvedere all’installazione di una staziona meteorologica, le cui caratteristiche, ubicazione e durata di monitoraggio dovranno essere definite previo accordo con l’ARPAS. Premesso quanto sopra, non si rilevano elementi ostativi all’iter autorizzativo dell’intervento in questione, permanendo comunque l’obbligo, da parte della società Proponente, di rispettare le ulteriori prescrizioni di cui alla suddetta DGR 46/47 del 01/12/2011.
VISTA la nota prot. n. 3411 del 08.02.2012 con cui l’ARPAS Dipartimento provinciale di Sassari comunica di ritenere opportuno iI richiamo al rispetto delle prescrizioni del S.A.V.I. contenute nella D.G.R. n. 48/47 del 1.12.2011. Nello specifico:
• in merito al monitoraggio microclimatico da eseguire tramite l’installazione di una stazione meteorologica, considerata la recente installazione di una stazione in località Scala Erre, non si ritiene più necessaria l’installazione della stazione meteorologica;
• in merito alla valutazione di impatto acustico si rileva che la documentazione fornita non fa riferimento ad una verifica strumentale in fase di esercizio a regime le cui modalità dovranno essere concordata con I'autorità competente al controllo;
• in merito ai campi elettromagnetici, si sollecita la presentazione del modulo di richiesta di prestazione a pagamento e del relativo versamento di € 50,00 + IVA..
VISTA la nota prot. n. 8025 del 16.02.2012 con cui la Provincia di Sassari – Settore VIII – Ambiente e Agricoltura e Settore II – Tutela dell'aria e delle acque esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione compreso tra la nuova cabina di consegna in progetto e la cabina ENEL esistente, oltre alle modifiche ai tratti terminali delle due linee “Appiu” e “Canaglia”, rimanendo escluso il tratto che parte dagli aerogeneratori e arriva alla cabina di consegna.
Si precisa, inoltre, che la costruzione sarà effettuata dalla Società proponente, mentre l'esercizio successivo alla realizzazione sarà a carico di ENEL Distribuzione S.p.A., come dovrà essere espressamente indicato nel provvedimento di Autorizzazione Unica VISTA la comunicazione presentata dalla Società proponente in data 05.01.2012 prot. 223 del 11.01.2012, con la quale si trasmettevano gli elaborati progettuali relativi alla revisione del progetto inerenti sostanzialmente il potenziamento dell’impianto da 6 MW a 9 MW, come precedentemente comunicato al Servizio SAVI in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTE le note di comunicazione di avvio del procedimento di esproprio ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii., trasmesse il 24.01.2012, a tutti i soggetti controinteressati indicati dalla società proponente;
VISTE la nota n. 2249 del 24.01.2012 del Servizio Energia con cui è stato riavviato il procedimento e indetta la conferenza di servizi per il giorno 08.02.2012 ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.;
VISTO che i lavori della conferenza tenutasi il 08.02.2012 sono stati sospesi al fine di acquisire i seguenti atti prescrittivi:
- riscontro positivo da parte della Provincia di Sassari – Settore VIII – Ambiente e Agricoltura e Settore II – Tutela dell'aria e delle acque alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione;
VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 8.2.2012;
VISTA la nota prot. n. 8025 del 16.02.2012 con cui la Provincia di Sassari – Settore VIII – Ambiente e Agricoltura e Settore II – Tutela dell'aria e delle acque esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione compreso tra la nuova cabina di consegna in progetto e la cabina ENEL esistente, oltre alle modifiche ai tratti terminali delle due linee “Appiu” e “Canaglia”, rimanendo escluso il tratto che parte dagli aerogeneratori e arriva alla cabina di consegna.
Si precisa, inoltre, che l'esercizio successivo alla realizzazione sarà a carico di ENEL Distribuzione S.p.A.
ATTESO che il progetto definitivo, revisione Gennaio 2012, prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- fornitura e montaggio di 3 aerogeneratori, ciascuno con potenza di 3 MW, per una potenza totale di impianto pari a 9 MW. Ogni aerogeneratore ha altezza massima al mozzo di 94,0 m e diametro massimo del rotore pari a 112,0 m;
- realizzazione delle opere di fondazione delle torri di sostegno e delle piazzole di servizio;
- adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuova viabilità per raccordo e accesso all'impianto;
- realizzazione di scavi a sezione ristretta, rinterri e ripristini per la posa dei cavidotti interrati MT di trasporto dell’energia prodotta dalle macchine eoliche;
- esecuzione dei collegamenti elettrici e dei necessari interventi di collaudo funzionale;
- realizzazione di una nuova cabina di consegna (avente dimensioni 4,2x11x2,6 metri), da costruirsi a nordest dell’esistente cabina MT denominata “Scale Erre”
- posa in opera di due conduttori interrati, di tensione nominale pari a 15 kV, alloggiati all’interno di un unico scavo avente lunghezza complessiva, esclusi i tratti interni al campo eolico (di circa 1.500 metri), pari a circa 1.100 metri, da realizzarsi in adiacenza alla strada provinciale n. 4 e ad una strada comunale
- esecuzione di interventi di ripristino morfologico/ambientale in corrispondenza delle piazzole di cantiere, dei tracciati dei cavidotti e delle aree destinate a cantiere di base;
- recupero del nuraghe Trobas;
- realizzazione di impianti fotovoltaici per complessivi 90 kW come opere di compensazione a favore del comune di Sassari secondo la tempistica concordata con il Comune di Sassari;
VISTA la nota n prot. 19710 del 26.07.2010 con cui la società proponente ha richiesto di avvalersi della procedura di esproprio come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
VISTE le note con le quali il Direttore del Servizio Energia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ha comunicato agli espropriandi di cui all’allegato A alla presente determinazione e agli ulteriori soggetti Pilo Franco – Pilo Maria – Pilo Luisa – Pilo Mario – Pilo Andrea - Pilo Giovanni Battista individuati dalla società proponente quali eredi di Repetto Maria Cleofe–, l'avvio del procedimento in oggetto, nell’ambito del quale, ai sensi del D.P.R. 327/2001, la società Proponente Clean Power S.c.a.r.l.. ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio per la costruzione delle opere relative al progetto in oggetto, nelle aree identificate nel piano particellare allegato A;
CONSIDERATO che in riferimento al punto sopra riportato non sono pervenute osservazioni in merito;
VISTA la nota della Società proponente, prot. n. 6146 del 14.03.2012 con cui, oltre ad integrare la documentazione sulla base delle richieste emerse in sede di conferenza di servizi in data 08.03.2012, dichiara, relativamente all’intervento stradale n° 7, come individuato nella tavola PD.03.06, facente parte integrante del progetto in istruttoria, che lo stesso non è più ritenuto necessario per garantire il transito dei convogli eccezionali adibiti al trasporto dei componenti dell’impianto, che pertanto transiteranno sulla carreggiata esistente.
ATTESO che per la connessione saranno realizzate le seguenti opere:
1. Cabina di consegna energia – Locale Enel;
2. Realizzazione nuovi sostegni di amarro per consentire il collegamento in entra-esce, mediante interruzione delle linee aeree esistenti denominate “Appiu” e “Canaglia”;
3. Cavidotto ARE4H5EX in doppia terna, formazione (3x1x185mm2) per il collegamento della Cabina di consegna in entra-esce alla cabina MT secondaria “Scala Erre” di Enel Distribuzione.
ATTESO che, ai sensi della D.G.R. 12/30 del 10.03.2011, gli oneri istruttori da versare a favore dell'Amministrazione scrivente è pari ad € 3.289,63.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 5 lett. p) della D.G.R. 10/3 del 12.03.2010, l'importo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione scrivente all'atto dell'avvio dei lavori è pari ad € 549.737,60.
VISTA la ricevuta del bonifico effettuato dalla società Clean Power S.c.a.r.l. a favore della Regione Sardegna per il pagamento degli oneri istruttori;
RITENUTO di dover provvedere ad emanare il provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, siti in comune di Sassari (SS), di potenza nominale pari a 9 MW;
VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio datata 20 marzo 2010;
DETERMINA
Art. 1 Per le motivazioni in premessa, di rilasciare alla società Clean Power S.c.a.r.l., avente sede legale Via Lavaredo, 44/52 30174 Venezia – Mestre, C.F. 03404370276, l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, sito in comune di Sassari (SS), di potenza nominale pari a 9 MW, e alla costruzione delle relative opere ed infrastrutture connesse indispensabili, così come descritte in premessa, il tutto conforme all’ultima versione del progetto complessivo, trasmesso in data 05.01.2012, timbrato, vidimato e agli atti dello scrivente ufficio, per la durata di anni 20 dall’entrata in esercizio dell'impianto;
Art. 2 Di rilasciare a favore di Enel Distribuzione S.p.A. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di connessione, sulla base di quanto disposto dal decreto Bersani (d.lgs. 16 marzo 1999, n° 79), in quanto concessionario unico per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio, e che la stessa non preveda termini di scadenza e abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza in base all’Art. 9 della L.R. 43/89;
Art.3 Le opere autorizzate dovranno essere realizzate esclusivamente nelle aree i cui estremi catastali sono elencati nell'Allegato A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
Art. 4 Per quanto occorrer possa si dichiara la pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, delle opere da realizzare nelle aree i cui estremi catastali sono elencati nell'Allegato A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
Art. 5 L'esecuzione e l'esercizio dell'intervento in oggetto devono essere effettuate secondo le prescrizioni di indicate in premessa.
Art. 6 Si indica quale termine massimo di inizio dei lavori il 25 marzo 2013. Detto termine può essere prorogato su richiesta del proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo massimo pari al ritardo stesso.
Art. 7 La presente autorizzazione è valida salvo l'obbligo da parte del richiedente di rinnovare, ove necessario, ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o comunque ogni altro provvedimento amministrativo ottenuto che dovesse avere validità inferiore alla dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, pena la revoca della stessa;
Art. 8 La società Clean Power S.c.a.r.l. è tenuta al rispetto degli impegni ed obblighi di cui all’art. 10 della D.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010, nonché di quelli derivanti dalla presente Determinazione pena la revoca della Autorizzazione Unica;
Art. 9 L’autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.G.R. n. 25/40 del 2010; dovranno essere inoltre comunicate all’Amministrazione procedente eventuali modifiche di denominazione e struttura societaria, nonché dei legali rappresentanti;
Art. 10 Gli effetti dell’autorizzazione unica sono sospensivamente condizionati a:
- la presentazione della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in ripristino a seguito della dismissione dell’impianto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l’importo stabilito in conferenza di servizi, 1 da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale e l’operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario;
Art. 11 Si dispone, ai sensi del comma 10, art 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. la pubblicazione, a cura della società Clean Power S.c.a.r.l., del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.);
Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria, da presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.
Cagliari, li 23/03/2012.
Il Direttore del Servizio f.f.
Delfina Spiga