L'Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l’istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna)
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (PCP);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il Vademecum del Fondo Europeo per la Pesca del 26 marzo 2007;
VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08 di approvazione della bozza di bando a gestione regionale per l’attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a gestione regionale Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)” e della bozza di bando a gestione regionale Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)”.
VISTO il Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 CCI: 2007IT 14FPO001;
PRESO ATTO dei contenuti del Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 trasmesso con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igrue;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 "Presa d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi".
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 recante "Presa d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi".
CONSIDERATO che con delibera 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di dare mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio decreto ogni ulteriore dettaglio;
VISTE le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto del 24 Luglio 2008;
VISTO il documento “Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti” approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 63 del 30 novembre 2009;
VISTO il documento “Criteri di selezione per la concessione degli aiuti” approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 1 ottobre 2010
DECRETA
ART. 1 Sono approvate le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP), in conformità con quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011 per le annualità 2010-2012” allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 2 Ulteriori disposizioni in merito all’attuazione delle Misure 2.1 e 2.3 potranno essere disposte dal Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale nei bandi di attuazione delle Misure.
ART. 3 Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.
ART. 4 Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnagricoltura.it e sul www.sardegnaprogrammazione.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.
Cagliari, lì
L’Assessore
Oscar Cherchi
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Allegato al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 450/DecA/31 del 29-3-2012
“Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP), in conformità con quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011 per le annualità 2010-2012”.
INDICE
1) Obiettivi generali
2) Indicazioni generali
3) Soggetti ammissibili a finanziamento
4) Criteri di ammissibilità
5) Quantificazione delle risorse e misura del contributo
6) Spese ammissibili
7) Presentazione delle domande di finanziamento
8) Istruttoria, approvazione e finanziamento dell’intervento
9) Provvedimenti di concessione del contributo.
10) Riduzioni ed esclusioni
11) Criteri di selezione
1) Obiettivi generali
1.1) Le presenti direttive hanno l’obiettivo di specificare alcuni aspetti relativi alla predisposizione dei bandi per l’attuazione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca, in conformità con quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011 per le annualità 2010-2012.
2) Indicazioni generali
2.1) I bandi sono redatti secondo il modello riportato nelle bozze di bando a gestione regionale per l’attuazione della Misura 2.1, Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a gestione regionale Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)”, approvate con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08 e delle disposizioni di seguito riportate.
3) Soggetti ammissibili a finanziamento
3.1) Possono accedere al regime contributivo previsto dal presente bando le imprese che operano od opereranno, ad intervento realizzato, nel settore dell’acquacoltura che rientrino in una delle seguenti classi dimensionali:
- micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ;
- imprese non rientranti nella definizione di cui alla lettera a), aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro.
3.2) Non possono fruire del contributo previsto dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori di un finanziamento/contributo ai sensi del Programma SFOP, a seguito di provvedimenti di revoca/decadenza.
4) Criteri di ammissibilità
4.1) I soggetti e i progetti presentati devono rispettare i requisiti di ammissibilità riportati nel documento “FEP 2007/2013 – Criteri di Ammissibilità per la concessione degli aiuti” e quelli specificati nei seguenti paragrafi.
4.2) Possono accedere all’attuazione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 e della Misura 2.3 i soggetti di cui al punto 3.1) che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata (qualora il richiedente rientri nella categoria giuridica di impresa);
- nel caso in cui il soggetto utilizzi personale dipendente, applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento per il settore di appartenenza e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni (qualora il richiedente rientri nella categoria giuridica di impresa);
- essere in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi.
4.2) Gli interventi previsti devono essere realizzati nel territorio regionale, ivi compreso il mare territoriale esclusi, per gli interventi che prevedono l’ampliamento e la costruzione di nuovi impianti di acquacoltura, i siti che non possiedono i requisiti di seguito descritti.
Requisiti per la realizzazione di nuovi impianti o per l’ampliamento di impianti già esistenti
I nuovi impianti di acquacoltura (maricoltura, molluschicoltura, acquacoltura in vasche a terra ecc.) e i nuovi impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura o gli ampliamenti di impianti già esistenti possono essere realizzati esclusivamente in aree per le quali al momento della presentazione della domanda si ha la piena disponibilità (concessione, proprietà, affitto ecc.) per l’uso previsto nel progetto.
Gli interventi che prevedono l’ampliamento o la realizzazione di nuovi impianti di maricoltura in gabbie galleggianti o sommerse possono essere ammessi a contributo solo se il sito individuato per il posizionamento possiede un adeguato idro-dinamismo e i seguenti requisiti:
- assenza di fanerogame marine quali Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa e altre specie di notevole valenza ambientale (es. banchi di corallo) sul fondale.
- distanza non inferiore ad 1 km dalle praterie di fanerogame;
- batimetria non inferiore a 40 metri di profondità (il valore è ottenuto dalla media della batimetria dei vertici del sito scelto). In particolare per gli impianti di acquacoltura ad immersione, dalla base delle gabbie al fondale deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 m;
- non si trova localizzato in specchi acquei designati a rotte marittime.
Gli interventi che prevedono l’ampliamento o la realizzazione di nuovi impianti di produzione/stabulazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati marini vivi possono essere ammessi a contributo solo se il sito individuato per la loro realizzazione possiede i requisiti sopra elencati più quelli di seguito riportati:
- distanza non inferiore a 300 metri da altri impianti di produzione/stabulazione;
- le acque sono classificate ai fini della produzione/stabulazione dal competente Servizio regionale.
4.3) Per essere considerata ammissibile la pratica deve essere completa di tutta la documentazione prevista dal bando.
5) Quantificazione delle risorse e misura del contributo
5.1) In conformità a quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011, alle misure 2.1 e 2.3 sono assegnate le seguenti risorse, corrispondenti al nuovo piano finanziario definito sulla base delle modifiche approvate in occasione del Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2011, ratificate a livello nazionale con l’approvazione della nuova versione dell’Accordo Multiregionale discussa e approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, come comunicato dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 6612 del 06.03.2012:
- alla Misura 2.1 - Sottomisura 1 - è assegnato il 50% della dotazione finanziaria prevista per le annualità 2010-2012 per un importo complessivo pari ad euro 953.924,00, di cui euro 476.962,00 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 381.569,60 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione e euro 95.392,40 a carico del Bilancio regionale.
- alla Misura 2.3 è assegnato il 50% della dotazione finanziaria prevista per le annualità 2010-2012 per un importo complessivo pari ad euro 953.924,00, di cui euro 476.962,00 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 381.569,60 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione e euro 95.392,40 a carico del Bilancio regionale.
5.2) Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa. Pertanto, la partecipazione minima del beneficiario è pari al 60% (Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006).
5.3) Qualora il beneficiario sia un’impresa del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ma non una micro, piccola e media impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, la partecipazione minima del beneficiario è pari all’80% della spesa totale ammessa. In tal caso il contributo pubblico è ridotto di conseguenza.
5.4) Il contributo massimo per ogni singola impresa è pari a € 400.000,00 per la Misura 2.1- Sottomisura 1 - e in € 500.000,00 per la Misura 2.3.
6) Spese ammissibili
6.1) Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi effettuate a partire dal 1 gennaio 2010.
7) Presentazione delle domande di finanziamento
7.1) La domanda per la partecipazione alla Misura 2.1 - Sottomisura 1 – e alla Misura 2.3, completa della documentazione indicata nei relativi bandi deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S).
7.2) Qualora la scadenze di cui sopra dovessero coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.
7.3) La domanda presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S) è dichiarata non ricevibile e viene archiviata.
7.4) In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.
8) Istruttoria, approvazione e finanziamento dell’intervento
8.1) La struttura responsabile del procedimento istruttorio è Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. Per l’istruttoria delle domande pervenute Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e attività Ispettive si avvale del Sistema Integrato di Gestione e controllo.
8.2) Il procedimento istruttorio è svolto secondo le indicazioni riportate nel documento “Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell’organismo intermedio dell’Autorità’ di gestione Regione Sardegna”, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca n. 4615/Det/90 del 11.03.2011 e validato con nota prot. n. 16563 del 19 aprile 2011 dell’Autorità di Gestione - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC V.
8.3) Procedimento amministrativo
L’istruttoria della domanda è avviata a partire dalla data di presentazione della stessa presso gli uffici dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna.
Alle istanze pervenute Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive assegna un numero di protocollo di arrivo e un codice alfanumerico univoco da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente. Il codice univoco è composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura (AC per la Misura 2.1 - Sottomisura 1 e TR per la misura 2.3) e anno di riferimento (2012).
Verifica della ricevibilità.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede alla verifica della ricevibilità delle domande basandosi esclusivamente sul rispetto o meno dei requisiti di seguito elencati:
la domanda è presentata entro i termini previsti;
la domanda è presentata con le modalità tassativamente indicate dal bando di attuazione;
la domanda è sottoscritta correttamente;
la domanda è completa di tutte le informazioni essenziali contenute nel modello di domanda allegato al bando di attuazione della misura.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive può dichiarare non ricevibile una domanda solo se questa presenta le seguenti irregolarità considerate non sanabili:
- invio fuori termine della domanda;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- mancata e/o errata[1] sottoscrizione della domanda;
- domanda incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel modello di domanda che sarà definito nel bando di attuazione della misura;
La mancata presentazione dell’ulteriore documentazione richiesta dal bando, non influisce sulla ricevibilità né sulla redazione degli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla compilazione dell’apposita check-list di controllo, predisposta secondo lo specifico modello allegato al documento “Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell’organismo intermedio dell’Autorità’ di gestione Regione Sardegna”.
Per ciascuna delle domande dichiarate non ricevibili deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ricevibilità.
Le domande ricevibili e quelle non ricevibili sono inserite in due specifici elenchi approvati con apposito atto di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive. Gli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili sono pubblicati sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all’eventuale riesame delle domande ritenute non ricevibili, alla comunicazione agli interessati dell’esito del riesame e all’eventuale rettifica degli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili.
Richiesta dell’ulteriore documentazione prevista dal bando non consegnata contestualmente alla domanda
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede a richiedere l’ulteriore documentazione prevista dal bando e non consegnata contestualmente alla domanda e assegna il termine di dieci giorni per provvedere all’integrazione. Se il richiedente non provvede ad inviare la documentazione richiesta entro il termine assegnato, la pratica viene dichiarata non ammissibile.
Verifica della ammissibilità.
Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla procedura di verifica dell'ammissibilità sulla base dei criteri di ammissibilità specifici per ciascuna misura riportati nel documento “FEP 2007/2013 – Criteri di Ammissibilità per la concessione degli aiuti”, e di quelli specificati nel paragrafo 4 del presente documento. Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti e gli interventi previsti possiedono i requisiti di ammissibilità previsti.
Per la verifica di ammissibilità Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive esegue i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci procede alla archiviazione della istanza e all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.
Al termine della verifica dell’ammissibilità, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive predispone un elenco delle domande ammesse e un elenco delle domande non ammesse.
L’elenco delle domande ammesse contiene almeno i seguenti dati:
codice univoco di cui al paragrafo 8.3;
nominativo beneficiario o ragione sociale;
codice fiscale o partita IVA;
spesa preventivata
spesa ammessa a contributo;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
Per ciascuna delle domande non ammesse deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ammissibilità.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all’approvazione formale degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ed alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaprogrammazione.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. Provvede, inoltre, a comunicare ai richiedenti l’esito positivo o negativo delle verifiche compiute.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all’eventuale riesame delle proposte non ammesse, alla comunicazione agli interessati dell’esito del riesame e all’eventuale rettifica degli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse.
Selezione.
Nella fase di selezione Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive utilizzando le apposite schede di valutazione (incluse nella check-list allegata al documento “Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell’organismo intermedio dell’Autorità’ di gestione Regione Sardegna) svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili provvedendo ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 11) del presente atto.
Le condizioni dichiarate nella domanda di finanziamento iniziale che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione dei finanziamenti devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato.
Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede a redigere la graduatoria di merito sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 11) e la trasmette al referente dell’autorità di gestione.
La graduatoria di merito è approvata con apposito provvedimento di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle richieste ed è pubblicata sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, entro 5 giorni dalla data dello stesso provvedimento.
Tutti gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria di merito possono chiedere il riesame del punteggio attribuito.
In caso di richieste di riesame del punteggio o in caso di ricorsi presentati nei termini previsti dalla normativa che portino ad una modifica della graduatoria di merito Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla rettifica della graduatoria di merito. La graduatoria rettificata è approvata con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive e pubblicata sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, entro 5 giorni dalla data dello stesso atto.
La graduatoria di merito contiene i seguenti elementi:
codice univoco di cui al paragrafo 8.3;
nominativo beneficiario o ragione sociale;
codice fiscale o partita IVA;
spesa preventivata e spesa ammessa a contributo;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
punteggio.
8.4) L’avvio del procedimento ed i vari passaggi successivi fino alla formulazione della graduatoria di merito sono comunicati al beneficiario almeno con le seguenti informazioni:
- oggetto del procedimento (FEP, Misura 2.1 - Sottomisura 1 o FEP, misura 2.3);
- annualità di riferimento;
- ufficio competente e responsabile del procedimento;
- posizione in graduatoria.
9) Provvedimenti di concessione del contributo.
9.1) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad emettere i provvedimenti di concessione a chiusura dell’istruttoria in conformità alle disposizioni della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 ss.mm.ii.
I suddetti provvedimenti devono riportare almeno le seguenti informazioni:
- riferimento al bando in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi al Programma di attività ed al finanziamento ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l’individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio.
9.2) Per le restanti fasi del procedimento, la durata è fissata come di seguito specificato:
60 giorni per l’adozione di atti di liquidazione;
30 giorni per l’adozione di atti inerenti varianti progettuali;
30 giorni per l’adozione di atti di proroga;
60 giorni per l’adozione di atti di revoca e/o decadenza.
I periodi di tempo di cui sopra decorrono dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita.
9.3) In fase di verifica finale, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all’iniziativa. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria degli interventi finanziati. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, determina la perdita del finanziamento.
9.4) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad inserire nello specifico sistema indicato dall’Autorità Nazionale di Gestione nell’ambito del SIAN, i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, ad organizzare e gestire le procedure finalizzate all’archiviazione delle domande di contributo ammesse a finanziamento.
9.5) Le istanze selezionate inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l’ordine derivante dalla stessa graduatoria. A parità di punteggio, è assegnata precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede la data del protocollo di accettazione). Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del Programma di attività reputato ammissibile[2].
9.6) Argea - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad acquisire d’ufficio[3] le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, nella dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
10) Riduzioni ed esclusioni
10.1) Qualora Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEP. Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.
11) Criteri di selezione
11.1) Al fine di poter assegnare una specifica priorità per la partecipazione ad azioni di rilevanza strategica, come previsto dal documento “FEP 2007/2013 - Criteri di selezione per la concessione degli aiuti”, è considerata strategica, tra quelle già avviate, la misura 4.1. Pertanto, tra i criteri di selezione è stata introdotta una specifica previsione che consente di assegnare una priorità ai progetti presentati da soggetti che hanno partecipato all'attuazione in Sardegna della misura 4.1 dell'Asse IV del FEP entrando in un gruppo d’azione proponente.
11.2) I punteggi per la redazione della graduatoria di merito relativamente alla misura sono riportati nella tabella seguente
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CRITERI DI SELEZIONE Misura 2.1 – Sottomisura 1 |
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DESCRIZIONE |
PESO |
VALORE |
PUNTEGGIO |
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A |
B |
C = A*B |
|||
|
1 |
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio dell’investimento |
25,00 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
2 |
Intervento presentato da una micro o piccola impresa |
5,00 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
3 |
Intervento presentato da impresa a titolarità femminile |
5,00 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
4 |
Intervento volto al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori |
5,00 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
5 |
Intervento che prevede un incremento occupazionale (per ogni intervallo di nuova ULA[4] occupata stabilmente, sino ad un massimo di 10 punti) |
10,00 |
ULA (da 0,1 a 1) |
0,2 |
|
|
ULA (da 1,1 a 2) |
0,5 |
|
|||
|
ULA (da 2,1 a 3) |
1 |
|
|||
|
0 |
0 |
|
|||
|
6 |
Intervento che prevede l’allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato |
12 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
7 |
Intervento che prevede investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura. |
13 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
8 |
Intervento finalizzato all'integrazione verticale delle attività di allevamento |
15 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
9 |
Intervento che prevede l’utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull’ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell’acquacoltura |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
10 |
Domande presentate da soggetti che hanno partecipato all'attuazione in Sardegna della misura 4.1 dell'Asse IV del FEP[5] |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
|
TOTALE |
100,00 |
|
|
|
I punteggi per la redazione della graduatoria di merito degli interventi per la Misura 2.3 sono riportati nella tabella seguente.
|
CRITERI DI SELEZIONE Misura 2.3 |
|||||
|
|
DESCRIZIONE |
PESO |
VALORE |
PUNTEGGIO |
|
|
A |
B |
C = A*B |
|||
|
1 |
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio dell’investimento |
15 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
2 |
Intervento presentato da una micro o piccola impresa |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
3 |
Intervento presentato da impresa a titolarità femminile |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
4 |
Intervento volto al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
5 |
Intervento che prevede un incremento occupazionale (per ogni intervallo di nuova ULA[6] occupata stabilmente, sino ad un massimo di 10 punti) |
10 |
ULA (+1) |
0,2 |
|
|
ULA (+2) |
0,5 |
|
|||
|
ULA (+3) |
1 |
|
|||
|
0 |
0 |
|
|||
|
6 |
Intervento che prevede la certificazione di qualità del prodotto |
10 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
7 |
Intervento volto all’utilizzo di sottoprodotti e di scarti |
10 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
8 |
Intervento che prevede l'integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell’acquacoltura nell’attività di trasformazione e commercializzazione |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
9 |
Intervento che prevede la certificazione ambientale |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
10 |
Intervento che prevede la realizzazione di impianto per produzioni polivalenti |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
11 |
Intervento che prevede la realizzazione di nuovi impianti |
10 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
12 |
Intervento che prevede la produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
13 |
Intervento che prevede il ricorso a energie rinnovabili o a tecnologiche per il risparmio energetico |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
14 |
Domande presentate da soggetti che hanno partecipato all'attuazione in Sardegna della misura 4.1 dell'Asse IV del FEP[7] |
5 |
Sì |
1 |
|
|
No |
0 |
|
|||
|
|
TOTALE |
100 |
|
||
La domanda è considerata erroneamente firmata quando è stata sottoscritta da un soggetto che non è autorizzato ad impegnare giuridic[1]amente e finanziariamente l’organismo che rappresenta.
[2] In caso di insufficienza di risorse, tale da non consentire il finanziamento al 100% del Programma di attività collocato in ultima posizione utile in graduatoria, la spesa ammissibile verrà ricalcolata in proporzione alle risorse pubbliche disponibili, procedendo pertanto al finanziamento residuale. In questo caso il beneficiario che non intenda rinunciare al finanziamento è tenuto ad integrare con fondi propri la restante spesa relativa al Programma di attività connessa alla realizzazione totale ovvero, previa approvazione, di uno stralcio funzionale del Programma di attività ammesso a contributo.
[3] Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Ai sensi dell’art.44-bis del D.P.R. 445/2000, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso D.P.R., dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
[4] Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a empo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
[5] I soggetti fanno parte di gruppi ancora formalmente costituiti al momento della presentazione della domanda che hanno superato la fase di ammissibilità prevista nel bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006), approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010 (pertanto le domande presentate devono rientrare nell’elenco delle domande ammissibili approvato con apposito atto di Argea Sardegna).
[6] Cfr. nota num. 5.
[7] Cfr. nota num. 6.