L'Assessore
VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale numero 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
VISTO l’art. 12 – comma 2, della LR 15/2010 che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso la SFIRS finalizzato a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 200KW ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/99 del 23.12.2011, con la quale è stata autorizzata la costituzione presso la SFIRS SPA del fondo di garanzia di cui al citato art. 12 comma 2 della Legge Regionale n 15/2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/57 del 23.02.2012 con la quale sono stati approvati il “Regolamento di Attuazione del fondo regionale di garanzia, cogaranzia e controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna” e lo schema di atto di affido alla SFIRS S.p.a., organismo in house della Regione individuato dall’art. 12 della L.R. 15/2010 per la gestione del fondo;
VISTA la nota n. 1824 del 3.04.2012 con la quale la SFRIS segnala alcune criticità dello strumento attuativo e la necessità di chiarimenti o correttivi in merito all’ammissibilità delle spese, all’aggregazione delle imprese, al moltiplicatore, alla durata della garanzia e alla realizzazione delle strutture;
CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 9/57 del 23.02.2012 dà mandato all’Assessore dell’Agricoltura di approvare, qualora necessario, eventuali modifiche tecniche al Regolamento ed alla relativa modulistica
RITENUTO di dover provvedere a precisare meglio alcune disposizioni attuative e ad introdurre i necessari correttivi agli argomenti sopraccitati;
Decreta
ART. 1 Sono approvate le seguenti precisazioni e correttivi al Regolamento di attuazione del Fondo Regionale di garanzia, cogaranzia e controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna (Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 art. 12)” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/57 del 23.02.2012:
a) sono ammesse alla prestazione di garanzia tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento comprese quelle accessorie quali spese di progettazione, direzione lavori e spese generali; nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per l’accesso al credito;
b) per imprese aggregate si intendono quelle costituite nelle forme giuridiche previste dalla legge ed aventi durata almeno pari a quella degli incentivi del conto energia;
c) I coefficienti di accantonamento e i relativi moltiplicatori sono così individuati:
- 40% accantonamento medio per imprese di nuova costituzione (0 -3 anni) - moltiplicatore 2,5;
- 25% accantonamento medio per imprese di recente costituzione (3 – 5 anni) - moltiplicatore 4;
- 14,28% accantonamento medio per imprese mature (oltre 5 anni) -moltiplicatore 7.
I coefficienti sopra indicati devono intendersi in valore medio e si ritiene opportuno prevedere che, nell’ambito di ciascuna aggregazione, il gestore possa proporre uno scostamento entro un range di +/- 3 punti per tenere conto della rischiosità conseguente alla durata dell’operazione, al settore di appartenenza, alle competenze riscontrate nella compagine sociale, ecc.. Tali scostamenti dovranno essere giustificati in istruttoria.
d) La durata della garanzia dovrà essere estesa fino alla stipula del contratto tra il Beneficiario e l'Ente
Gestore della rete elettrica.
e) Sono ammissibili ai benefici del fondo, oltre agli impianti da realizzare su strutture apposite, anche gli impianti da realizzare su fabbricati o strutture già esistenti presso l’azienda agricola.
f) Le domande, compilate su modello cartaceo secondo la modulistica allegata al presente Decreto, potranno essere trasmesse tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata o per raccomandata a mano.
ART. 2 Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione Sardegna.
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