L'Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito all'Amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti tra l'altro la regolamentazione, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca;
VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTA la Legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
VISTO il Decreto del Presidente n. 102, protocollo n. 24126, del 9 dicembre 2025 con il quale il dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
TENUTO CONTO che, come indicato nelle premesse al Regolamento (UE) n. 1380/2013, lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, tenendo conto dei dati scientifici disponibili;
CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che la Politica Comune della Pesca (PCP) applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;
CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino (articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1380/2013);
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1139 del parlamento europeo e del consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1004, e i relativi documenti attuativi;
VISTA la Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (2023/C 107/01) e in particolare il paragrafo 3.5 "Aiuti per l’arresto temporaneo delle attività di pesca";
VISTA la Legge regionale n. 21 settembre 2026, n. 20 "Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie";
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale 7 ottobre 2009, n. 2524/102 "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna" e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che al fine di disporre di adeguati dati scientifici per la corretta gestione della risorsa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 18/34 del 18/05/2023, la Regione Sardegna ha finanziato il progetto “Interventi nel settore della pesca volti al monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus)”, che vede coinvolte l'Agenzia AGRIS, in qualità di Ente capofila, in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Sassari e l'International Marine Centre (IMC);
VALUTATO che sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio scientifico della risorsa nel 2025 e nel 2026, condotto nell'ambito del progetto di cui sopra, dei confronti con il periodo 2019-2023 e dei dati pregressi disponibili, emerge uno stato di sofferenza generalizzata dello stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) nello spazio marittimo prospiciente il territorio della Sardegna, con indici di abbondanza in alcuni casi ridotti di un terzo rispetto al decennio precedente; e che le basse densità complessive, la ridotta frazione di taglia commerciale, la scarsa evidenza di recupero nelle aree di tutela e il basso reclutamento suggeriscono come lo stock sia fortemente sovrasfruttato o comunque sottoposto a pressioni significative;
EVIDENZIATO che, in applicazione del principio di precauzione, la chiusura della pesca, volta alla salvaguardia dei popolamenti - anche in considerazione dell’esiguo numero di esemplari di taglia commerciale rilevati - rappresenta, secondo lo studio di cui sopra, l'unica indicazione suggerita per poter favorire la ripresa dello stock del riccio di mare (Paracentrotus lividus) e preservare la risorsa nel tempo;
TENUTO CONTO che l'articolo 10, comma 43, della Legge regionale n. 21 settembre 2026, n. 20 prevede che in applicazione del principio di precauzione, al fine di poter salvaguardare la risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus), attualmente in stato di grave sofferenza, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e pesca è disposto il divieto della pesca e della detenzione, del trasporto, dello sbarco e della commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) pescati nello spazio marittimo prospiciente il territorio della Regione Sardegna e relativi prodotti derivati freschi. Al fine di sostenere il settore e mitigare gli effetti economici derivanti dall'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus), nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e pesca è istituito un regime di aiuto, attuato dall'Agenzia LAORE Sardegna, per compensare le perdite economiche derivanti dalla misura. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di tale misura è autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 340.000 per l'anno 2028 (missione 16 - programma 02 - titolo 1);
TENUTO CONTO che la chiusura temporanea della pesca del riccio di mare, motivata da evidenze scientifiche che ne attestano una significativa riduzione della densità e del reclutamento, costituisce una misura di conservazione necessaria e funzionale al ripristino della risorsa e al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare dello sfruttamento sostenibile degli stock in applicazione del principio di precauzione;
EVIDENZIATO che in tale contesto, la compensazione economica agli operatori non assume natura di aiuto al funzionamento o di sostegno generalizzato al reddito, bensì di misura accessoria e strettamente connessa all’attuazione di un intervento ambientale obbligatorio, volta a garantire la sostenibilità socio-economica della misura di conservazione e a prevenire effetti distorsivi e fortemente impattanti sugli operatori, derivanti dall’adozione unilaterale del divieto;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 16 ottobre 2026