VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito all'Amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti tra l'altro la regolamentazione, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca;
VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTA la Legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
VISTO il Decreto del Presidente n. 102, protocollo n. 24126, del 9 dicembre 2025 con il quale il dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale 7 ottobre 2009, n. 2524/102 "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina la previdenza e l’assistenza dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del Decreto Assessoriale n. 2524/102 del 7 ottobre 2009 riconosce l'esercizio della pesca professionale subacquea sia con l'ausilio di una imbarcazione d'appoggio sia direttamente dalla riva;
CONSIDERATO che l'articolo 5 del Decreto Assessoriale n. 2524/102 del 7 ottobre 2009 individua i requisiti economico-professionali rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività nella titolarità della partita IVA, nell'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca e negli ulteriori elementi attestanti l'effettivo svolgimento professionale dell'attività;
PRESO ATTO che, in sede di applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i) del Decreto Assessoriale n. 2524/102 del 7 ottobre 2009, sono emerse criticità in ordine al perfezionamento dell’iscrizione presso le competenti gestioni previdenziali, con particolare riferimento all’INPS, da parte di operatori della pesca professionale subacquea che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale per l’esercizio dell’attività, non dispongono di natante;
RITENUTO che il requisito economico-professionale debba essere verificato sulla base di elementi idonei a dimostrare l'effettivo esercizio non occasionale dell'attività di pesca professionale subacquea, evitando che specifiche situazioni amministrative riferite alla posizione previdenziale possano determinare effetti limitativi non coerenti con le finalità del decreto;
RITENUTO pertanto, opportuno modificare l'articolo 11, comma 3, lettera i) del Decreto Assessoriale n. 2524/102 del 7 ottobre 2009, al fine di adeguarne il contenuto alle diverse modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale subacquea;
ART. 1 Il Decreto assessoriale 7 ottobre 2009, n. 2524/102 articolo 11, comma 3 lettera i) è modificato come di seguito riportato: "i) il numero di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca e gli ulteriori elementi utili ad attestare l'esercizio non occasionale dell'attività di pesca subacquea professionale, ivi compresa la partita IVA ove richiesta dalla normativa vigente."