VISTI lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, e successive modificazione e integrazioni, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 1998 n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesistica;
VISTO il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 7, prot. n. 2872 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto la “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia”;
VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 50, prot. n. 2807 del 28 giugno 2024, con il quale sono state conferite all’Ing. Antonio Sanna le funzioni di Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
VISTO in particolare, l'art. 3 della Legge regionale 12 agosto 1998 n. 28, che attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative alle categorie di interventi ivi elencati;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009 avente ad oggetto: “Criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica dei soggetti delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi della Legge regionale 12 agosto 1998 n. in attuazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.”;
VISTO l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ai sensi del quale le strutture comunali delegate all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
DATO ATTO che, in conformità a quanto stabilito nella richiamata Deliberazione della Giunta regionale, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con Determinazione n. 2900/DG del 31 dicembre 2009, ha provveduto ad approvare un primo elenco di Comuni o loro forme associative che, in tale data, possedevano i sopra menzionati requisiti di competenza tecnico- scientifica e di organizzazione;
DATO ATTO che l'elenco allegato alla Determinazione n.2900/DG del 31 dicembre 2009, è stato aggiornato ed integrato con successive Determinazioni consultabili nel sito: sardegnaterritorio > paesaggio > autorizzazioni paesaggistiche > elenco enti;
PRESO ATTO che il Comune di Castiadas è stato delegato all’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica con la Determinazione n.1864/DG del 22 dicembre 2021, che ha valutato l’idoneità della struttura organizzativa proposta ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 8002 del 25 settembre 2026 così come integrata dalla nota prot. n. 8792 del 22 ottobre 2026, il Comune di Castiadas ha richiesto la sospensione temporanea dell’esercizio delle delega per indisponibilità della propria struttura organizzativa, nelle more della procedura di assunzione di nuovo personale idoneo allo svolgimento delle funzioni paesaggistiche;
PRESO ATTO che il Comune di Castiadas, già inserito nell’elenco degli Enti ritenuti idonei all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, allo stato non possiede più i requisiti di competenza tecnico-scientifica richiesti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009, venendo meno le condizioni poste a fondamento del riconoscimento dell’idoneità all’esercizio delle predette funzioni.
ART. 2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione.
La presente determinazione viene trasmessa all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998.