VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii., recante disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31, recante “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle aree protette;
VISTA la Legge Regionale 24 ottobre 2014 n. 20, pubblicata sul Buras n. 52 del 30 ottobre 2014, con la quale è stato istituito il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, ed in particolare, gli articoli 13 e 14 relativi alle procedure di approvazione del programma di sviluppo economico e sociale e del regolamento del parco;
VISTA la Deliberazione n. dell’Assemblea dell’Ente Parco n. 11 del 28 maggio 2026, con la quale è stato approvato il Regolamento del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu;
CONSIDERATO che l’articolo 13, comma 5, della citata legge regionale 24 ottobre 2014, n.20, prevede che, a seguito della predisposizione e adozione da parte dell’assemblea dell'ente parco, il programma di sviluppo economico e sociale viene approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 7, della citata legge regionale 24 ottobre 2014, n.20, prevede che, a seguito della predisposizione e adozione da parte dell’assemblea dell'ente parco, il Regolamento del Parco viene approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e pubblicato sul Buras;