Il Consiglio regionale ha approvato
La Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga dei termini di efficacia di graduatorie
1. Nell'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3 (Disposizioni in materia di personale e di proroga di graduatorie), così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 luglio 2026, n. 17 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2026 in materia di proroga dei termini di efficacia di graduatorie), le parole "31 agosto 2026" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2027".
Art. 2
Norma finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 ottobre 2026
Todde