L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 60/46 del 19 novembre 2025, con la quale la Giunta regionale ha approvato, preliminarmente, la modifica del primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e marina resort di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), prorogando i termini per la classificazione delle strutture esistenti.
L'Assessore evidenzia che la citata deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale, con la nota della Presidente della Regione n. 22991 del 26.11.2025, per l'acquisizione del parere della competente Commissione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.
Il Presidente del Consiglio regionale, con la nota prot. n. 13109 del 28.11.2025, ha comunicato che la Quinta Commissione, nella seduta del 27 novembre 2025, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto.
L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone, pertanto, alla Giunta di approvare, in via definitiva, la deliberazione n. 60/46 del 19 novembre 2025.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
Delibera
- di approvare, in via definitiva, la deliberazione n. 60/46 del 19 novembre 2025, concernente "Modifica dell'art. 27, comma 1, delle Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/31 del 17 novembre 2023, recante "Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 28.7.2017, n. 16". Proroga del termine per la riclassificazione delle strutture esistenti";
- di dare atto che, pertanto, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e marina resort di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è il seguente: “Entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti, come definite all'articolo 13, comma 1, lettera b) della “Legge” (camping, villaggi turistici e marina resort), devono adeguare i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, applicabili per tipologia, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle”.