VISTO il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
VISTA la L. 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";
VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 - Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7 gennaio 1977, n.1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021 “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168 /2017”, e i Decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022 e n. 125 DecA/1 del 16.01.2023, recanti aggiornamenti delle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici;
VISTO il decreto del Commissario Regionale per gli usi civici di Cagliari n. 306 del 16 dicembre 1945 con il quale sono state accertate le terre civiche appartenenti alla collettività Villagrandese;
VISTO il Regolamento comunale per la gestione degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Villagrande Strisaili n. 11 del 15 maggio 2017, su cui il Servizio Territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna ha espresso parere favorevole il 23 giugno 2017, con nota n. 29385;
VISTO il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Villagrande Strisaili approvato con decreto del Presidenziale n. 131 del 22 giugno 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Villagrande Strisaili n. 37 del 30 luglio 2026, avente ad oggetto: “L.R. n. 12/1994, ARTT.15 E 17 - Richiesta sospensione dei diritti di uso civico in località “Sa Poada”, foglio 20 particella 69p, finalizzato alla concessione alla ditta Melis Alessio”;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20476 dell'11 settembre 2026;
CONSIDERATO che il termine per l’esecuzione materiale di tutto ciò che riguarda i mutamenti di destinazione d’uso è fissato dalle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021, in anni 2 (due) a decorrere dalla data del provvedimento di accoglimento dell’istanza e che oltre tale termine l’atto di disposizione non sarà più considerato efficace;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione comunale, ha fatto istanza di mutamento della destinazione e di sospensione dell’uso civico per anni 15 (quindici), in favore di Melis Alessio, cittadino residente a Villagrande Strisaili, per la realizzazione di un allevamento bovino, ovino e struttura da adibire a fienile” su una superficie di ha 1.00.00, meglio definita negli elaborati allegati all’istanza;
- come dichiarato dall’amministrazione comunale, anche in sede di sopralluogo, l’insieme degli interventi previsti, contribuendo alla sorveglianza dei luoghi, alla corretta manutenzione degli immobili e favorendo lo sviluppo di attività economiche locali e la ricaduta occupazionale, risponde ai principi di pubblico interesse e di assenza di compromissione dell’esistenza degli usi civici e non pregiudica i diritti e l’appartenenza dei terreni e dei manufatti in essa realizzati alla Comunità;
- l’utilizzazione prevista non pregiudica la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato;
PRESO ATTO che è prevista una indennità annua pari ad € 164,09, calcolata sulla base di quanto previsto all’articolo 30 del regolamento d’uso delle terre civiche e ritenuta congrua dal Comune, da versare nell’apposito capitolo dedicato alle terre civiche e destinato ad opere permanenti di interesse generale per la popolazione, e che le clausole disciplinati le sanzioni in ipotesi di violazioni sono stabilite nel Regolamento di gestione delle terre civiche;
CONSIDERATO che per l’autorizzazione dell’atto dispositivo non sussistono limitazioni tecniche al rilascio del provvedimento richiesto, giusto verbale istruttorio redatto in data 2 ottobre 2026 dai funzionari tecnici incaricati Dott. For. Ciriaco Porcu e Dott. Agr. Luigi Belloi;
| Ordine | Foglio | Mappale | Superficie ha |
| 1. | 20 | 69/p | 01.00.00 |
| Totale ha | 01.00.00 | ||
ART. 2 - La durata del presente atto dispositivo ha decorrenza dalla stipula dell'atto di concessione che dovrà necessariamente avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento dell’istanza.
ART. 3 - La presente determinazione è trasmessa al Comune di Villagrande Strisaili, che la pubblicherà nell'Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni.
ART. 4 - Il Comune di Villagrande Strisaili ha l'obbligo di:
- Vigilare affinché vengano mantenute efficienti le strutture che hanno motivato la concessione della sospensione dei diritti uso civico con mutamento della destinazione per tutta la durata della sospensione stessa;
- Destinare i proventi percepiti a titolo di indennità di cui all’art. 3 della L.R. 12/94, pari a € 164,09, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;
- Attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia;
- Consentire ai funzionari della regione all’uopo incaricati, eventuali sopralluoghi e controlli successivi, comunicando tutti i dati eventualmente richiesti;
- Regolamentare, coordinare e controllare l’attività per la quale è stata concessa la presente autorizzazione;
- Richiedere e attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei beni paesaggistico - ambientali, storici, archeologici, forestali e di regolamentazione e controllo del vincolo idrogeologico e urbanistico e comunque di tutte quelle previste da leggi e normative vigenti;
- Rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al punto precedente;
- Prevedere misure di recupero ambientale onde consentire che al termine del presente atto di disposizione, i terreni siano recuperati all’uso originario.
ART. 5 - Tutti gli interventi e tutte le eventuali strutture che saranno realizzate nelle aree sopra indicate saranno a carico del concessionario, e allo scadere della presente autorizzazione, fatto salvo i casi in cui è espressamente prevista la reviviscenza della precedente destinazione, essi faranno parte del demanio civico e, pertanto, entreranno nella disponibilità della collettività del Comune di Villagrande Strisaili.
ART. 6 - La presente determinazione viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
ART. 7 - La presente determinazione viene pubblicata per almeno 30 giorni nella sezione "Atti" della Direzione generale dell'Agricoltura sul sito web della Regione Sardegna.
ART. 8 - La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nonché al Direttore Generale dello stesso Assessorato.
ART. 9 - Avverso il presente provvedimento è ammesso:
• Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione;
• Ricorso al Commissario agli Usi civici della Sardegna.
Canu