Il Direttore del Servizio
Omissis
Determina
ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa e per le motivazioni contenute nei preavvisi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, come meglio rappresentati di seguito, contenenti le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, le domande indicate di seguito sono escluse dalla procedura di cui all'oggetto:
- 2026SLR16C099629 - Gioale Multiservizi Società Cooperativa sociale - preavviso di rigetto 66881 del 11/07/2026
- 2026SLR16C099646 - Beauty Clinic Estetica Sartoriale Società Cooperativa Sociale - preavviso di rigetto 66887 del 12/07/2026
- 2026SLR16C099680 - Isperanzia Societa Cooperativa sociale - preavviso di rigetto 66888 del 12/07/2026.
ART. 2 La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
ART. 3 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/1777540346281900, sul sito www.sardegnalavoro.it e, per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.
ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del 2D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Il ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto.
Biddau