Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto N.P. 54/3700 del 15 luglio 2025 dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, concernente il conferimento alla dott.ssa Manuela Marinelli delle funzioni di Direttore del Servizio Valorizzazione e promozione agroalimentare dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO in particolare l’articolo 6 bis “conflitto di interessi” della succitata Legge n. 241/1990 nonché gli articoli 7, 15, e 19 comma 9, del “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;
DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento del personale della RAS e alla normativa anticorruzione e con riferimento al personale (dirigente/dipendente) che ha preso parte al presente procedimento e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare, l’Allegato VIII del suddetto Regolamento (UE) n. 1308/2013 denominato “Pratiche enologiche di cui all'articolo 80”, parte II “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:
il punto A che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, la precisazione che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
il punto D che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
EVIDENZIATO che l'aumento di un ulteriore 0,5 vol. è autorizzato con atto di esecuzione della Commissione che si esprime entro 6 mesi dalla eventuale richiesta dello Stato membro;
VISTO il Reg. (CE) n. 2019/934/UE delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2019/934, nonché l'Allegato II del medesimo regolamento (UE) n. 2019/934, così come modificato dal regolamento (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
VERIFICATO che in relazione alla classificazione delle suddette zone viticole, la Regione Sardegna è inserita nella zona CIII e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO l’articolo 10 della succitata Legge che dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
VISTE le richieste motivate dei Consorzi di Tutela interessati e dei produttori vitivinicoli di autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia 2026/2027 presentate all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
VISTA la relazione "Influenza dell’andamento meteorologico sulla stagione viticola per il periodo febbraio - agosto 2026" del Dipartimento Meteoclimatico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) trasmessa con nota n. 43472 del 11 settembre 2026 e acquisita con protocollo RAS n. 20663 del 14 settembre 2026;
DATO ATTO che la suddetta relazione rileva la sussistenza sul territorio della Regione Sardegna delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2026;
RICORDATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari - Ufficio periferico di Cagliari;
Determina
ART. 5 Il presente provvedimento è, inoltre, inviato al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle Produzioni Agroalimentari - Ufficio Periferico di Cagliari.
Marinelli