Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione Generale
(omissis)
Sezione A - Dati generali del procedimento
Dati relativi alla pratica
Codice univoco nazionale: LVRNTN74E07G113E-29062026-1823.1033526
Numero Protocollo: 2595
Estratto del disciplinare rep. n. 4 del 13 marzo 2026
ART. 1 - Quantità ed uso dell’acqua da derivare e periodo di esercizio
La quantità d'acqua da derivare dal Rio Stampadroxiu in località Muriali-Stampadroxiu, in agro di Ales, è fissata per una portata massima complessiva paria 1,16 l/s e assentita per uso irriguo. La portata media del prelievo è di 1,00 l/s. La derivazione sarà esercitata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
(omissis)
ART. 4 – Garanzie da osservarsi nella costruzione e manutenzione delle opere
L’onere della costruzione e della manutenzione delle opere necessarie per la derivazione è a carico del Concessionario, il quale dovrà comunque richiedere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni e rispettare i vincoli di legge. Si intendono comprese in esse tutte quelle necessarie per l’attraversamento di strade, canali, scoli, e simili, sia per le difese della proprietà privata o pubblica, che per il buon regime dei corpi idrici superficiali o sotterranei interessati dal punto di vista idraulico ed idrogeologico, in qualunque momento venga accertato il bisogno delle dette opere, anche dopo l’esecuzione dei lavori.
Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere sollevato ed indenne il Servizio del Genio civile di Oristano da qualsiasi molestia o pretesa per danni che pervenissero da parte di terzi che si ritenessero per qualunque ragione pregiudicati o comunque danneggiati dalla derivazione.
ART. 5 – Controlli e ispezioni
Il Servizio del Genio civile di Oristano si riserva, in ogni tempo, il diritto d’accesso per effettuare ispezioni e controlli periodici di tutte le opere di derivazione, sull’osservanza delle disposizioni legislative e del presente disciplinare. L’accertamento di eventuali irregolarità comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
(omissis)
ART. 8 - Monitoraggio delle acque e deflusso minimo vitale
Ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sarà installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, a cura e spese del concessionario, idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi d'acqua in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione se presenti. Detto dispositivo dovrà essere opportunamente sigillato e posizionato in modo da essere accessibile al Servizio del Genio civile di Oristano e alle autorità di Polizia Giudiziaria. Il Servizio del Genio civile di Oristano si riserva di verificare la conformità delle opere previste nel progetto allegato alla pratica di concessione di derivazione nonché la corretta installazione dei dispositivi di misurazione, nei termini indicati nei precedenti artt. 4 e 5.
Il valore del volume mensile derivato verrà trasmesso con cadenza semestrale al Servizio del Genio civile di Oristano al seguente indirizzo pec: llpp.gco@pec.regione.sardegna.it e all’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) al seguente indirizzo pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it.
Il Concessionario dichiara di conoscere quanto disposto al riguardo dall’art. 133, comma 8 del soprarichiamato Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a € 6.000,00 (euro seimila/00). Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto”.
Il Concessionario è tenuto a salvaguardare il principio di razionale utilizzo della risorsa idrica prelevata e garantire il deflusso minimo vitale della sorgente pari al 10% del deflusso naturale in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque. L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, individuati dal Piano di Tutela delle Acque. È a carico del Concessionario la gestione, il controllo e la rilevazione delle portate rilasciate per il deflusso minimo vitale.
ART. 9 - Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per uso irriguo è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data di emissione della relativa determinazione di concessione.
(omissis)
ART. 11 – Canone, spese generali di controllo e di registrazione
Il canone annuo per l’utilizzo di acqua pubblica è stabilito nella misura di € 2,85 (euro due/85) come da tariffe vigenti. Il Concessionario, prima della firma del presente disciplinare, deve corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, il canone relativo all’anno in corso. Per le annualità successive, la scadenza del pagamento è fissata al 31 Dicembre dell’anno che precede quello a cui si riferisce il diritto a derivare l’acqua. Il pagamento può essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, o comunque entro la prima decade di febbraio senza incorrere nell’applicazione degli interessi di legge, anche se non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. 55 del T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla legge 18 ottobre 1942 n. 1434.
(omissis)
Le spese generali e di controllo della derivazione a carico del Concessionario ai sensi dell’art. 225 del T.U. 1775/1933, sono attualmente fissate nella somma di € 77,47 (euro settantasette/47) annui. Il pagamento delle spese generali e di controllo dovrà avvenire con le medesime modalità e decorrenze previste per il pagamento del canone.
Il canone e le spese generali e di controllo potranno essere aggiornati o modificati mediante disposizione dell’Amministrazione Concedente e pertanto tali somme potranno essere variate con semplice comunicazione dell'Assessorato dei LL.PP..
(omissis)
ART.13 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare e nelle Direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della L.R. n.19/2006, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 14.08.1920 n. 1285, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche superficiali e sotterranee, l’agricoltura, l’industria, l’igiene, la sicurezza pubblica e la difesa dell’ambiente.
Il Concessionario è responsabile a propria cura e spese della salvaguardia della pubblica incolumità, in ogni caso dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia. In particolare si dovranno osservare tutte le cautele sulla sostenibilità dei prelievi di cui al parere espresso dalla Autorità di Bacino della Regione Sardegna con nota prot. n. 9693 del 02/09/2025 ove è specificato che, a seguito delle attività di verifica sulla sostenibilità dei prelievi da acque superficiali e sotterranee, il suddetto parere potrà essere successivamente modificato e/o revocato. A tal proposito a seguito di chiarimenti con l’ADIS si precisa che, il valore del volume massimo derivabile annuo a cui fare riferimento per la concessione è pari a 31.536 mc, corrispondente ad una portata media di 1,00 l/s, a differenza di quanto riportato per mero errore nel parere citato (29.701 mc).
(omissis)