Il Direttore del Servizio
Omissis
VISTA l’istanza acquisita al prot. DGI n. 14913 del 04.04.2023 con la quale, la Società IN.MA.SA S.r.l. – P.I. 00995340916- con sede legale in Nuoro, Via San Martino, 13, ha chiesto il rinnovo con ampliamento e la contestuale proroga dell'autorizzazione per la coltivazione di un giacimento di marmo come materiale per uso civile di cui all’art. 2 lettera “a”, nella località denominata “Canale Longu”, in territorio del Comune di Orosei (NU);
Omissis
Determina
ART. 1 La Società IN.MA.SA. S.r.l. – con sede legale in Nuoro, Via San Martino, 13. - P.I.00995340916. - è autorizzata nella conduzione e sfruttamento del giacimento di marmo come materiale per uso ornamentale di cui all’art. 2 lettera “a” (L.R.30/89), nella località denominata “Canale Longu”, in territorio del Comune di Orosei (NU), come descritto nel progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, [Omissis].
ART. 2 L'autorizzazione di cui al precedente art.1 ha validità di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente a quanto stabilito nel successivo Art. 4, lettera J).
ART. 3 L’area interessata dai lavori di coltivazione, è catastalmente individuata al foglio n. 38 del Comune di Orosei (NU) mappali n. 64, 72, 73, 217p, 345, 346, 648, 649, 806/p, 217/p, 298, 368/p, 307/p, 311/p, 597/p, 806/p, su una superficie complessiva di 3,50 Ha, ed è stata delimitata sul terreno da 9 (nove) pilastrini descritti e posizionati così come indicato nel verbale di delimitazione summenzionato.
ART. 4 La Società titolare della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 30/89, è obbligata:
a) a proseguire i lavori di coltivazione in modo continuativo secondo il progetto definitivo approvato dal Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, salvo eventuali varianti in corso d'opera da autorizzarsi preventivamente dallo stesso Servizio su domanda della ditta titolare, dovendosi in caso contrario provvedere all’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 30, comma 2, della L.R. 30/89. Copia del progetto dovrà essere custodita presso la cava al fine di agevolare la verifica e il controllo dell’andamento dei lavori;
b) ad effettuare la denuncia di esercizio all’Assessorato Industria – Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale ed al Comune nel cui territorio ricade l’attività di cava, almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa dei lavori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 24 DPR 128/59 e successive modifiche;
c) ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e alle prescrizioni che fossero comunque impartite dall'Assessorato dell'Industria e dagli uffici aventi competenza concorrente, ai fini del più ampio controllo sulla regolare conduzione dell’attività estrattiva;
d) ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale ed assistenziale in materia di lavoro dipendente e praticare con cura al personale le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) a trasmettere annualmente all'Assessorato dell'Industria – Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, l'apposito stampato debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati, unitamente alla relazione sull'andamento dei lavori;
f) a denunciare nei termini di legge ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell'area di cava ed a trasmettere comunque mensilmente, all'Assessorato Industria, il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese precedente nella cava, anche se negativo;
g) a fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive citato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che fossero richiesti;
h) a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge qualsiasi variazione nella rappresentanza legale, della ragione sociale o nella sede della ditta, come pure, in caso di società, tutte le modifiche che si dovessero apportare all'atto costitutivo o allo statuto della società titolare, o che si dovessero verificare nella composizione del consiglio di amministrazione;
i) ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nulla osta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico – ambientali, storici ed archeologici ed in particolare alle prescrizioni contenute nella D.G.R. 29/32 del 08.09.2023 relativa alla procedura di valutazione d’impatto ambientale per “Progetto per la prosecuzione dell’attività di coltivazione con ampliamento di una cava di marmo in località 'Canale Longu' nel Comune di Orosei (NU)", proposto dalla Società IN.MA.SA. S.r.l, summenzionata;
j) a rinnovare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al precedente punto i) in merito ai vincoli di competenza;
k) a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'Industria ogni interruzione prolungata e continuativa nell'attività estrattiva, con relativa motivazione;
l) a rinnovare sei mesi prima della scadenza la polizza fidejussoria stipulata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale;
m) ad adeguare l'importo della polizza fidejussoria, se e quando richiesto dall'Assessorato dell'Industria.
ART. 5 L'autorizzazione di cui alla presente determinazione ha carattere personale e non è soggetta ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previsti espressamente dall'art. 21 della L.R. n. 30/1989.
ART. 6 La Società titolare dell'autorizzazione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree sottoposte ad attività di coltivazione, secondo il progetto approvato dal Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, salvo eventuali varianti preventivamente approvate o proroghe concesse dallo stesso Servizio, entro il termine di durata di cui al precedente art. 2. A compimento dei lavori di ripristino, previa verifica, sarà concesso lo svincolo della polizza fidejussoria di cui alle premesse.
ART. 7 La presente autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di livelli produttivi su base annuale così come previsto nel progetto di coltivazione approvato.
ART. 8 La presente determinazione può essere oggetto di revoca ai sensi del disposto di cui all’art. 29 della L.R. 30/1989.
Per quanto non riportato nel presente dispositivo si rinvia alle norme vigenti in materia.
La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, è pubblicata, per estratto, nel BURAS e comunicata a tutti gli interessati.
È altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.
Vargiu