Il Direttore del Servizio
Omissis
Determina
ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la rettifica dell'Avviso recante il titolo “Avviso SO.LA.RE. Sardegna - Sostegno Lavoro Regione Sardegna – Annualità 2026. P.R. FSE + Sardegna 2021/2027 - Priorità 1 Occupazione - Obiettivo strategico 4: "Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" - Obiettivo specifico a priorità dedicata: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale - O.S. a) - Settore di intervento 134. Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro”, approvato con Determinazione prot. n. 3645/69222 del 24.7.2026.
ART. 2 Per l'effetto, l'Allegato A in calce all'Avviso approvato con Determinazione prot. n. 3645/69222 del 24.7.2026, recante "Tabella riportante i codici ATECO di riferimento per l’individuazione delle imprese appartenenti alla filiera turistica" è integralmente sostituito con quello approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 41/22 del 7.8.2026.
ART. 3 Per l'effetto, sono così modificate le disposizioni contenute nell'art. 6 e nella nota a piè di pagina n. 11 riferita all'art. 12.1:
Art. 6:
"Per imprese della filiera Turistica si intendono quelle individuate attraverso l’Allegato A - Classificazione delle attività economiche Ateco 2025, approvato con DGR n. 41/22del 7.8.2026, che indica l’elenco dei codici Ateco di riferimento per l’individuazione delle Imprese appartenenti alla filiera turistica che possono accedere all’Aiuto oggetto del presente Avviso.
Il soggetto proponente dovrà candidarsi con il codice Ateco prevalente, indicato in visura camerale e presente nell’Alleato A dell’Avviso. Il Codice Ateco di candidatura, indicato tra quelli dell’Allegato A, deve corrispondere per estensione numerica al codice presente nella visura camerale del soggetto proponente."
Nota a piè di pagina n. 11 dell'art.12.1:
"Il soggetto proponente dovrà candidarsi con il codice Ateco prevalente, indicato in visura camerale e presente nell’Alleato A dell’Avviso. Il Codice Ateco di candidatura, indicato tra quelli dell’Allegato A, deve corrispondere per estensione numerica al codice presente nella visura camerale del soggetto proponente".
ART. 4 Per l'effetto, sono così sostituite le disposizioni contenute nell'art. 15 e 15.1:
Art.15:
"Il sistema rilascerà apposita ricevuta, contenente l’identificativo della domanda, la data e l’orario di invio.
Tale pulsante sarà visibile solo nella finestra per l'invio della DAT, ossia:
- a partire dalle ore 10:00 del giorno per l’invio delle 18.9.2026 DAT per micro e piccole imprese e fino alle ore 23:59 del giorno 30.9.2026;
- a partire dalle ore 10:00 del giorno 21.9.2026 per l’invio delle DAT per medie imprese e fino alle ore 23:59 del giorno 30.9.2026”.
Art.15.1.5:
"La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere inviata in due differenti finestre temporali, distinte in ragione del contenitore finanziario a cui l’impresa potrà accedere, in particolare:
- a partire dalle ore 10:00 del giorno 18.9.2026 per l’invio delle DAT per micro e piccole imprese e fino alle ore 23:59 del giorno 30.9.2026;
- a partire dalle ore 10:00 del giorno 21.9.2026 per l’invio delle DAT per medie imprese e fino alle ore 23:59 del giorno 30.9.2026.
L’Amministrazione si riserva di disporre la chiusura anticipata (rispetto alla data del 30 settembre 2026) del portale per l’invio delle domande al raggiungimento del limite della disponibilità delle risorse stanziate per l’intervento".
ART. 5 La presente Determinazione:
- è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
- è comunicata, al Direttore Generale del Lavoro e ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
ART. 6 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it, e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) nonché consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml
ART. 7 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Il ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto.
Melis