L’Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTA la Legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
VISTO il Decreto del Presidente n. 102, protocollo n. 24126, del 9 dicembre 2025 con il quale il dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del parlamento europeo e del consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
VISTO il Programma nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027, elaborato in conformità al disposto dell’articolo 21 del Reg. UE 2021/1060, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre2022, modificata da ultimo con Decisione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/63 del 23 marzo 2023 avente oggetto “Struttura regionale per l’attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)”;
VISTO il Documento "Disposizioni Attuative Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 4 “Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura”;
VISTO il Documento “Disposizioni Attuative Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2 “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”;
TENUTO CONTO delle risorse relative al piano finanziario del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027 ancora disponibili e della necessità di adottare tutte le azioni opportune per evitare il disimpegno delle risorse;
RITENUTO opportuno fornire indirizzi strategici al Referente dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 4 “Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura e dell'Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2 “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”
Decreta
ART. 1 L'Azione 4 “Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura" dell'Obiettivo Specifico 2.1 e l'Azione 2 “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” dell'Obiettivo Specifico 2.2 del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027 sono attuate secondo quanto disposto nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto e relative tabelle allegate.
ART. 2 Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.
ART. 3 Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) ed è tramesso al Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMPA.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.
Agus