Il Direttore del Servizio
Omissis
VISTA la L. 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924;
VISTO il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
VISTA la L. 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";
VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12, concernente Norme in materia di usi civici;
VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n.9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021 “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168 /2017”, e i Decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022 e n. 125 DecA/1 del 16.01.2023, recanti aggiornamenti delle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici;
RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 251 del 7 novembre 1939 di accertamento delle terre civiche di Genuri;
VISTA l’istanza del Comune di Genuri prot. 1281 del 30 marzo 2026, assunta al prot. RAS DG-AGR al n.7568 in pari data, con la quale si chiede “ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis della L.R. 12/1994 e ss.mm.ii. l’esclusione dal regime degli usi civici dei terreni di seguito indicati, in quanto utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche” in particolare i terreni ricadenti al foglio n. 5 mappali – C (Chiesa Santa Maria) – 285 e 687 (Nuraghe San Marco) - ex 285B- (incolto) – 827 (Strada);
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8374 del 07 aprile 2026;
PRESO ATTO dei contenuti del Decreto Commissariale n. 251 del 7 novembre 1939, da cui scaturisce che i terreni oggetto di accertamento in favore dei cittadini di Genuri sono esclusivamente i terreni d’impianto ricadenti al foglio 5 mappale n. 14 - via Chiesa, e foglio 5 mappale n. 285 - San Marco-;
RILEVATO che il mappale “C” del foglio n. 5, che non ha subito modifiche dall’impianto del catasto ad oggi, anche se risulta incluso -come terra civica- negli inventari dell’Assessorato dell’Agricoltura e di Argea Sardegna, non è da considerarsi accertato come terra civica e pertanto non può essere oggetto di revisione dell’accertamento commissariale;
PRESO ATTO che sulle aree ricadenti al foglio n. 5 mappali n. 285 e n. 687 attuali originatisi dal frazionamento del mappale 285 di accertamento, vi è il nuraghe “San Marco” che non rientra nella casistica prevista per l’esclusione all’art. 5 comma 5 bis della L.R. 14 marzo 1994 n. 12, mentre il mappale n. 827 -ex 14- risulta essere una strada/piazza dai tempi dell’accertamento pertanto rientra appieno nella casistica prevista per l’esclusione dall’art. 5 comma 5 bis come opera pubblica;
ACCERTATO che con verbale istruttorio redatto in data 2 luglio 2026 i tecnici istruttori incaricati Dott. For. Ciriaco Porcu e Dott. Agr. Luigi Belloi hanno attestato la non sussistenza di limitazioni tecniche affinché si proceda alla revisione dell’accertamento delle terre civiche appartenenti alla collettività del comune di Genuri, escludendo dallo stesso le sole aree ricadenti foglio n. 5 mappale n. 827 -ex 14- in quanto opera pubblica Strada-piazza ancora oggi utilizzata come tale dalla generalità degli utenti, con conseguente aggiornamento dell’inventario delle terre civiche da cui si propone anche l’esclusione del mappale “C” del foglio n. 5 poiché non presente tra quelli accertati all’uso civico nel Decreto Commissariale di accertamento n. 251 del 7 novembre 1939;
RITENUTO quindi necessario procedere alla revisione dell’accertamento delle terre civiche appartenenti alla collettività del comune di Genuri, di cui alla determinazione del Decreto Commissariale n. 251 del 7 novembre 1939;
Determina
ART. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si dispone:
a) la revisione dell’accertamento delle terre civiche appartenenti alla collettività del comune di Genuri, Decreto Commissariale n. 251 del 7 novembre 1939 di accertamento, con l’esclusione delle terre di seguito elencate in quanto opera pubblica – strada/piazza- e il conseguente aggiornamento dell’inventario delle terre civiche:
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| Comune censuario | Foglio | Mappale accertamento | Mappale attuale | Superficie attuale (mq) | Attuale utilizzo |
| Comune di Genuri | 5 | 14 | 827 | 370 | Strada/piazza |
b) l’esclusione dall’inventario delle terre civiche del mappale “C” del foglio n. 5 poiché non presente tra quelli accertati all’uso civico nel Decreto Commissariale di accertamento n. 251 del 7 novembre 1939;
ART. 2 - di disporre, una volta espletati gli obblighi di pubblicazione del presente atto, l’aggiornamento dell’inventario delle terre civiche del comune di Genuri;
ART. 3 - La presente determinazione è trasmessa al Comune di Genuri per la pubblicazione nell’Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi. Di detta pubblicazione si dovrà dare formale riscontro per consentire la successiva pubblicazione sul BURAS.
ART. 4 - Il Comune di Genuri deve adoperarsi al fine di regolarizzare presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio le particelle catastalmente intestate ad altri soggetti.
ART. 5 - Una volta pubblicata sul BURAS la presente determinazione verrà trascritta a cura e spese del Comune di Genuri presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
ART. 6 - La presente determinazione è trasmessa all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale nonché alla Direzione generale dello stesso Assessorato, ed è trasmessa per conoscenza alla Direzione generale dell’Urbanistica;
ART. 7 - Il presente provvedimento verrà pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione "Atti" della Direzione Generale dell'Agricoltura;
ART. 8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso in opposizione al Direttore del Servizio Infrastrutture e Usi Civici ai sensi dell’art. 5, comma 3, Legge regionale 14 marzo 1994 n. 12, entro 30 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla sua notifica;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica;
- ricorso al Commissario per gli Usi civici della Sardegna. In tale ipotesi non sussistono termini decadenziali per la presentazione del ricorso.
Canu